Lunedì 13 Aprile 2026

×

Le motivazioni

Delitto Mattarella, la Cassazione esclude il depistaggio di Piritore: «Non è provato»

Per i giudici il falso, da solo, non basta: occorre provare che abbia ostacolato concretamente l’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella

13 Aprile 2026, 10:07

Delitto Mattarella, la Cassazione esclude il depistaggio di Piritore: «Non è provato»

Piersanti Mattarella

Nel procedimento sul presunto depistaggio delitto Mattarella, la Corte di Cassazione mette un punto fermo sul piano giuridico: il falso, da solo, non è sufficiente a configurare il reato. Per contestare il depistaggio occorre infatti dimostrare che quelle dichiarazioni abbiano avuto una concreta capacità di ostacolare l’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana assassinato il 6 gennaio 1980 e fratello dell’attuale capo dello Stato.

È questo il cuore della motivazione con cui la sesta sezione penale della Suprema Corte ha spiegato l’annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex prefetto di Isernia ed ex funzionario della Squadra mobile di Palermo. Una decisione che aveva già riportato in libertà l’indagato dopo cinque mesi di misura cautelare e che ora assume un peso molto più netto anche sul piano dell’inquadramento del reato.

La decisione della Cassazione sul caso Piritore

Il collegio della sesta sezione, presieduto da Ercole Aprile con relatore Paolo Di Geronimo, ha chiarito perché il reato contestato a Piritore non può ritenersi configurabile. Secondo la Corte, il depistaggio va qualificato come reato di pericolo in concreto, il che significa che non basta accertare una menzogna o una reticenza: bisogna verificare se quelle condotte abbiano davvero compromesso o messo in pericolo l’accertamento dei fatti.

È un passaggio cruciale, perché smonta l’impostazione che aveva portato prima all’arresto e poi alla conferma del Riesame. La Cassazione, infatti, non si limita a contestare la misura cautelare, ma interviene direttamente sul presupposto giuridico del reato.

Il nodo del guanto nella Fiat 127

L’inchiesta a carico di Piritore ruota attorno a uno degli elementi più delicati e oscuri del delitto Mattarella: un guanto ritrovato all’interno della Fiat 127 usata dai killer, fotografato e inserito nei rapporti di polizia dell’epoca, ma poi mai più rintracciato.

Secondo la Procura di Palermo, l’ex poliziotto avrebbe cercato di nascondere quanto accaduto subito dopo l’omicidio, mentendo più volte ai pubblici ministeri tra settembre e ottobre 2024 per non chiarire dove fosse finita quella prova e, soprattutto, per coprire le ragioni e gli eventuali ordini ricevuti per farla sparire.

Nella ricostruzione accusatoria, quel comportamento avrebbe integrato un’azione di occultamento della verità su un reperto potenzialmente decisivo in un’indagine che, dopo decenni, non ha ancora dato un nome certo agli assassini del presidente della Regione.

Per i giudici il falso non basta

La Cassazione, però, prende una strada diversa. Pur partendo dalla possibilità che vi siano state dichiarazioni false, osserva che il reato di depistaggio non può essere desunto automaticamente da quel dato. Serve qualcosa di più: la prova che quelle parole abbiano realmente inciso sull’andamento dell’inchiesta.

È proprio qui che si concentra la differenza rispetto alla lettura della Procura, del gip e del Riesame. Per la Suprema Corte, manca la dimostrazione di un ostacolo concreto all’accertamento della verità. In sostanza, non basta dire che un indagato abbia mentito: bisogna spiegare e provare in che modo quella menzogna abbia prodotto un effetto reale di sviamento delle indagini.

La ricostruzione accusatoria definita congetturale

Uno dei passaggi più severi della motivazione riguarda proprio il modo in cui erano state costruite le accuse. La Cassazione definisce la ricostruzione sostenuta dagli inquirenti e condivisa nei precedenti gradi cautelari come “congetturale”, segnata da “plurimi elementi di contraddittorietà e illogicità”.

Il comportamento ritenuto incompatibile con l’occultamento

Tra gli elementi valorizzati dalla difesa di Piritore, assistito dagli avvocati Gabriele Vancheri e Gianluca Tognozzi, c’è il fatto che l’ex funzionario avrebbe mostrato il guanto al proprietario dell’auto rubata.

Per la Cassazione, si tratta di una condotta non coerente con la tesi dell’occultamento. Se davvero l’intenzione fosse stata quella di nascondere il reperto, osserva in sostanza la Corte, quel comportamento apparirebbe difficilmente conciliabile con una strategia di soppressione della prova.

È un punto che contribuisce a incrinare l’impianto accusatorio e rafforza l’idea che non vi sia stata quella condotta univocamente orientata al depistaggio che la Procura aveva ipotizzato.

Le intercettazioni e il giudizio sul contesto

La Cassazione si sofferma anche sulle intercettazioni richiamate nel fascicolo. In particolare, nel colloquio con un parente, questore a Trapani, non risulterebbe da parte di Piritore alcuna insistenza per ottenere informazioni riservate.

Anche l’interlocutore, secondo la Corte, avrebbe mantenuto un atteggiamento del tutto corretto. Un altro elemento che, nella lettura dei giudici, allontana l’idea di una rete attiva o di un’iniziativa concreta finalizzata a manipolare o condizionare gli accertamenti.

Domiciliari annullati anche per assenza di esigenze cautelari

Oltre al nodo sul reato, la Suprema Corte interviene anche sulle esigenze cautelari, giudicando i domiciliari fondati su valutazioni “apparenti” e su “congetture non ancorate a elementi obiettivi”.

Per i giudici non emerge infatti un rischio attuale di inquinamento probatorio né di reiterazione del reato. Anche sotto questo profilo, dunque, la decisione del Riesame viene radicalmente smentita.