Il caso
Cultura della giurisdizione? Slogan da referendum, a leggere l’atto d’impugnazione col quale la procura di Reggio Emilia prova a ribaltare la sentenza sugli affidi a Bibbiano, di cui il Dubbio vi ha parlato in esclusiva qualche giorno fa.
Per la pm, infatti, le giudici avrebbero ossessivamente cercato di assolvere gli imputati. A leggere quell’atto sembra quasi che il processo sia stato bypassato, ignorato dalle giudici, che avevano un’idea e l’hanno portata a compimento. Uno sforzo motivazionale di 1650 pagine che la procura sembra voler derubricare a mero tentativo di giustificare le assoluzioni e tre piccole condanne, troppo poche per accreditare un teorema crollato alla prova dei fatti. Quell’atto di impugnazione sembra ignorare un fatto non di poco conto. Arrivati davanti al Tribunale, secondo la Costituzione, quegli imputati erano ancora da considerare innocenti. Vuol dire che toccava all’accusa dimostrare una colpevolezza che, in questo caso, non è stata dimostrata. Nessuna prova è emersa nel corso del processo. È fisiologico impugnare le sentenze e ottenere magari un risultato diverso. Non c’è nulla di male, ma è anche fisiologico - rectius: doveroso - assolvere quando tutto va nella direzione opposta alla tesi accusatoria.
La sensazione che si trae dalla lettura dell’atto della procura di Reggio Emilia è quella di una sfida che sembra trascendere il dato giuridico per farsi quasi personale. Quasi che l’aver assolto costituisca, agli occhi dell’accusa, una colpa imperdonabile. Ed è per questo che il linguaggio, più che giuridico, è apparso un atto di accusa. Non solo verso gli imputati, ma anche nei confronti delle giudici. Non è un caso, dunque, se oggi la presidente del tribunale, Cristina Beretti, ha deciso di rompere il silenzio per replicare all’impugnazione della pm Valentina Salvi. Per spiegare, senza scadere nella dialettica della guerriglia, un concetto semplice: «Il Tribunale di Reggio Emilia non persegue assoluzioni né condanne “a ogni costo” e non è guidato da finalità estranee alla funzione giurisdizionale: giudica secondo diritto, caso per caso, nel rispetto della legge e delle garanzie costituzionali, rimettendo con serenità le proprie decisioni al controllo del giudice di secondo grado».
Il riferimento è chiaramente ad una delle frasi più pesanti dell’atto firmato da Salvi e vistato dal procuratore Gaetano Paci: quella in cui la pm ha parlato di una «spasmodica e quasi ossessiva ricerca di ragioni assolutorie». Nel nostro ordinamento, ha ricordato Beretti, «è fisiologico e doveroso che le sentenze siano sottoposte al vaglio del giudice dell’impugnazione: l’appello costituisce uno strumento di garanzia ed è parte integrante del sistema di giustizia. Ogni Tribunale decide esclusivamente sulla base delle prove acquisite e del contraddittorio tra accusa e difesa, assumendosi pienamente la responsabilità delle proprie decisioni, che sono motivate e pubbliche. È tuttavia altrettanto doveroso ricordare che la critica rispetto a una decisione giudiziaria, anche quando ferma e decisa, dovrebbe esprimersi attraverso argomentazioni tecnico-giuridiche, nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione giudicante. La legittima critica delle sentenze non deve quindi tradursi in una rappresentazione delegittimante dell’organo che le ha pronunciate poiché l’autorevolezza del Tribunale coincide con quello della giurisdizione nel suo complesso». Niente cultura della giurisdizione, appunto. Quasi come se il compito del giudice fosse trovare un colpevole, confermare una tesi, e non pronunciare una sentenza giusta, in base alle prove, in base alle leggi. Non è forse questo il compito del giudice? Cercare la prova oltre ogni ragionevole dubbio e laddove essa manchi o sia smentita dal dibattimento restituire la libertà e l’onore? A Reggio Emilia è successo esattamente questo. Per la procura, a quanto pare, no. Non in questo caso, almeno. Se il Tribunale valorizza le prove emerse a favore degli imputati nel contraddittorio - un contraddittorio dove, paradossalmente, sono stati i testimoni dell’accusa a smontare il castello accusatorio, tanto che non sono stati necessari testimoni per la difesa - allora «si avventura in terreni scivolosi».
Il ridimensionamento dell’impianto è già nei numeri: dei 107 capi d’imputazione iniziali, ne sopravvivono 39 nell’atto d’appello. Quattro imputati escono definitivamente di scena, due casi completamente bypassati - quello della tredicenne che secondo la pm aveva una storia d’amore con un 27enne e quella di un ragazzo che la pm aveva descritto come “devastato” e per il quale, invece, già in sede di requisitoria aveva rivisto la propria posizione. Colpisce, sopra ogni cosa, ciò che manca: la procura ha rinunciato a impugnare le lesioni personali, ovvero l’architrave psicologico e fisico di quel presunto “sistema criminale” di cui non si è trovata traccia. Addio falsi ricordi, addio lesioni gravissime, addio ostetricia del trauma. Rimane una serie di contestazioni tecniche: falsi ideologici in atto pubblico (art. 479 c.p.), frodi processuali (art. 375 c.p.), maltrattamenti (non fisici). Reati seri, certo, ma lontanissimi dal racconto mitologico del “male assoluto” venduto da media ideologicamente orientati all’opinione pubblica per anni. Che un sistema non esistesse emerge ora, oltre che dalle sentenze, alcune definitive, anche dall’impugnazione della pm.
C’è poi un dato che non può passare inosservato: le parti civili non hanno impugnato la sentenza. Le famiglie, i genitori che avrebbero dovuto essere le prime vittime di questo presunto ingranaggio infernale, hanno accettato il verdetto di primo grado, affidando le sorti del processo alla pm. Che nella sua trincea, parla di “sconforto” e taccia le giudici pure di “veggenza” per aver indagato l’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di chi operava. Ciò dopo aver detto, degli imputati, che si attribuivano una missione salvifica. E dopo aver detto - pur contestando il dolo - che credevano fermamente che i bambini fossero vittime di abusi.
Basterebbe questo per non aggiungere altre parole.
Ma le aggiungiamo. La pm Salvi insiste sulla visione “atomistica”: accusa il Tribunale di non aver saputo vedere l’insieme. Ma la sentenza ricorda che non si può costruire un “sistema” sommando il nulla. Se ogni singola tessera del mosaico viene analizzata e trovata priva di riscontri, il sistema crolla. Un sistema che è identico a sette anni fa, quando c’erano solo per ipotesi d’accusa, indizi e nessuna prova. Le prove che la procura riteneva granitiche sono state giudicate inconsistenti dal Tribunale.
In questo attacco frontale alla magistratura giudicante, si legge la sconfitta di un’idea di giustizia che non accetta il verdetto del campo. Se assolvere diventa una questione “metagiuridica”, allora il processo non è più il luogo della verifica, ma solo la sala d’attesa di una condanna già scritta. E questo, per chi crede nello Stato di diritto, è il vero dramma.