L'atto d'appello
Assolvere è un delitto. Lo si capisce chiaramente dall’atto d’appello contro i presunti “demoni” di Bibbiano: «L’impostazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia è complessivamente guidata da una “spasmodica” e quasi “ossessiva” ricerca di ragioni assolutorie, con esiti spesso paradossali e del tutto disancorati dalla realtà e dalle fonti probatorie in atti». Ecco la colpa delle giudici di Reggio Emilia, secondo la pm Valentina Salvi: aver valorizzato le prove a favore degli imputati, emerse in maniera chiara dal contraddittorio. Un processo, quello sui presunti affidi illeciti in val d’Enza, quanto mai singolare, data la totale rinuncia dei difensori ai testimoni a discarico, a fronte di testimoni dell’accusa che hanno, di fatto, smentito l’impianto accusatorio. A ciò si aggiunga il quasi totale rigetto, da parte del Tribunale, delle eccezioni sollevate dalla difesa. Ma non basta: il Tribunale di Reggio Emilia, secondo la pm, avrebbe cercato quasi “ossessivamente” di assolvere gli imputati, risultato sempre possibile in un processo penale. L’atto di appello di Salvi - oltre 2400 pagine più 5000 circa di allegati - opera già un consistente ridimensionamento della impostazione iniziale: dai 107 capi d’imputazione arrivati a giudizio, sono 31 quelli impugnati dalla pm, che il 9 luglio scorso aveva visto la propria tesi sommersa da una valanga di assoluzioni che smentivano qualsiasi sistema di “ladri di bambini” per mano dei servizi sociali. Una sentenza, quella del collegio guidato da Sarah Iusto, che sottolineava anche la devastazione che la tempesta mediatica aveva portato nella vita di imputati e parti civili. Quattro le assoluzioni definitive: Katia Guidetti, Maria Vittoria Masdea, Valentina Ucchino e Marietta Veltri. Le cui relazioni, in alcuni casi, erano allegate a quelle degli assistenti sociali (tacciate di falso) per richiamare il contesto delle loro considerazioni. Ma devono essere condannati, per la pm, tutti gli altri, parte per l'accusa di un sistema che toglieva i figli in maniera illegittima: la dirigente dei servizi sociali Federica Anghinolfi, gli assistenti sociali Francesco Monopoli, Annalisa Scalabrini e Sara Gibertini, la psicoterapeuta Nadia Bolognini, la psicologa Imelda Bonaretti. Insieme a loro, accusate di maltrattamento, le due affidatarie Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni.
La pm contesta una visione «atomistica delle condotte delittuose», cioè di non aver saputo vedere, nei numerosi capi d’imputazione, un sistema. Una frammentazione, paradossalmente, contestata anche dal Tribunale all’accusa, allorquando sottolineava, «a fronte di un numero particolarmente consistente di capi d’imputazione», sempre «le medesime fattispecie» di reato, spezzettate, dunque, in maniera atomistica.
Per la pm, «in numerosi passaggi il Tribunale, a fronte di un quadro probatorio chiarissimo in termini di responsabilità penale degli imputati, pur di pervenire (a qualunque costo, si direbbe) ad alcune irragionevoli assoluzioni, si “avventura” in terreni “scivolosi” ed in ricostruzioni del tutto fantasiose dei fatti, tanto da risultare addirittura sorprendenti poiché finisce per rendere conclusioni del tutto soggettive e completamente disancorate rispetto ai dati emersi durante l’istruttoria dibattimentale». Parole forti, un’accusa diretta alle giudici, tanto che Salvi parla di «sconforto» alla lettura della sentenza, dichiarando che l’assoluzione si fonderebbe su «circostanze mai avvenute o quando, quasi in termini di veggenza, sembra addirittura addentrarsi nell’analisi degli stati d’animo degli imputati, arrivando in alcuni casi addirittura ad immaginare cosa questi ultimi stessero pensando al momento della commissione dei fatti (superando anche le pretese difensive in quanto si tratta di circostanze mai menzionate dagli imputati), fornendo interpretazioni del tutto irrealistiche delle loro volontà, in realtà interamente “immaginate”, con la finalità di escludere l’elemento soggettivo del reato». Insomma, «motivazioni del tutto sconcertanti». La pm definisce in più punti quello del Tribunale un ragionamento «metagiuridico» e una impostazione «basata sulla convulsa e frenetica ricerca di qualunque motivazione che possa supportare una pronuncia assolutoria, anche a costo di dover ricorrere a ricostruzioni fantasiose, inverosimili, del tutto disancorate dalla realtà concreta dei fatti così come emersa durante l’istruttoria dibattimentale e prive di ogni fondamento logico e giuridico». La pm si richiama, in buona sostanza, all’ipotesi accusatoria, ripetuta in una requisitoria che ricalca di fatto l’ordinanza di sei anni prima e che, infatti, è «da considerare (…) parte integrante del presente atto di appello» e «contenente l’esposizione analitica di tutti gli elementi probatori emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale». Istruttoria durata ben 146 udienze e caratterizzata da prove a discarico ampiamente illustrate in sentenza, con testimoni d’accusa considerati, in diversi casi, poco credibili e consulenze scientificamente insostenibili, come già certificato in via definitiva nel processo in abbreviato che ha portato all’assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti. Proprio su quelle consulenze si è basato l’impianto accusatorio e per Salvi rimangono una conferma tecnica che le modalità di ascolto e terapia erano suggestive e idonee a distorcere i ricordi dei minori.
Uno dei punti più delicati riguarda le dichiarazioni attribuite ai minori. La procura sostiene che in diversi casi si tratti di ricostruzioni non fedeli, utilizzate per rafforzare una determinata narrazione. Il Tribunale, al contrario, ritiene che tali passaggi rientrino nell’ambito di una rielaborazione professionale, inevitabile in contesti complessi. Per Salvi, queste differenze sarebbero falsificazioni. Tuttavia, la sentenza evidenzia come non sempre vi sia uno scarto tale da superare la soglia della rilevanza penale. Altro terreno di scontro è quello delle omissioni. Per la procura, l’esclusione di determinati elementi avrebbe contribuito a orientare in modo decisivo la ricostruzione dei fatti. La sentenza riconosce margini di selezione nelle relazioni, sottolineando però che non ogni omissione equivale a una falsificazione. È necessario dimostrare che l’assenza di un dato sia intenzionale e determinante. E la prova di ciò, nel processo, non risulta supportata da elementi autonomi, ma spesso dedotto dalla stessa ricostruzione accusatoria.
Il nodo centrale resta quello probatorio. L’appello tende a valorizzare la convergenza tra diversi elementi, leggendo le anomalie come indizi di un disegno più ampio. Il Tribunale, invece, mette in guardia proprio da questo rischio: la possibilità che elementi tra loro simili si rafforzino reciprocamente senza un reale riscontro esterno. Una costruzione circolare, nella quale le stesse premesse vengono utilizzate per confermare le conclusioni.