Vaticano
CARDINALE ANGELO BECCIU
Il processo Becciu ripartirà, ma non da zero. La Corte d’Appello vaticana ha infatti dichiarato la “nullità relativa” del primo grado del procedimento che vede tra gli imputati il cardinale Angelo Becciu, disponendo la rinnovazione del dibattimento e ordinando il deposito in cancelleria di tutti gli atti del procedimento istruttorio nella loro versione integrale.
La decisione segna un passaggio molto rilevante nel processo sulla compravendita del palazzo di Londra, ma la stessa Corte ha precisato che non si tratta di una cancellazione complessiva del giudizio di primo grado. Nell’ordinanza si legge infatti che non viene dichiarata «la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti».
I giudici hanno disposto in dettaglio «la rinnovazione del dibattimento» e hanno ordinato all’Ufficio del Promotore di giustizia di depositare in cancelleria, entro il 30 aprile 2026, «tutti gli atti e i documenti del procedimento istruttorio svolto nella loro versione integrale».
Alle parti viene concesso tempo fino al 15 giugno per esaminare i documenti e preparare le prove a difesa. Il 22 giugno si tornerà in aula, ma solo per fissare il calendario delle udienze successive.
Dopo la decisione, gli avvocati del cardinale Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo hanno parlato di una conferma delle eccezioni sollevate fin dall’inizio. «Esprimiamo soddisfazione per l’ordinanza della Corte di Appello che ha accolto le nostre eccezioni. Dimostra che sin dal primo momento avevamo ragione a rilevare la violazione del diritto difesa ed a richiedere il rispetto della legge per celebrare un processo giusto», hanno sottolineato.
Il punto centrale accolto dalla Corte riguarda proprio il diritto di difesa e la piena conoscibilità degli atti raccolti durante l’istruttoria.
La Corte d’Appello ritiene che nel giudizio di primo grado si sia verificata una nullità perché non sarebbe stato depositato integralmente il fascicolo istruttorio. Nell’ordinanza si afferma che «nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata la nullità sancita dall’art. 363, c.p.p., non essendosi proceduto, da parte dell’Ufficio del Promotore di giustizia, al deposito integrale del fascicolo istruttorio ed essendosi depositati documenti, parzialmente coperti da omissis».
I giudici richiamano anche il principio della piena conoscenza degli atti da parte dell’imputato e del suo difensore, definendolo «profondamente radicato nell’Ordinamento canonico». In questo quadro, la Corte sottolinea che non serve fare ricorso a «originali e creative teorie» sulla diretta applicazione di convenzioni internazionali, perché il fondamento del diritto di difesa sarebbe già interno all’ordinamento canonico e vaticano.
Un altro passaggio molto delicato dell’ordinanza riguarda i rescritti firmati da Papa Francesco e mai pubblicati. La Corte prende in esame in particolare il rescriptum del 2 luglio 2019, dichiarandolo inefficace.
Secondo i giudici, «la mancata pubblicazione del Rescriptum» ha inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso. Quel rescritto disponeva che, per le attività di indagine necessarie, l’Ufficio del Promotore di giustizia procedesse «nelle forme di rito sommario».
La Corte osserva che quella prescrizione aveva «carattere innovativo» rispetto alle disposizioni vigenti all’epoca, che prevedevano, a pena di nullità, l’istruzione formale. Per questo, si legge nelle motivazioni, al rescriptum «deve riconoscersi natura legislativa».
Proprio per la sua incidenza diretta e immediata sull’ordinamento, secondo i giudici, quel testo «avrebbe dovuto essere pubblicato, o quanto meno, portato a conoscenza di coloro nei cui confronti venivano adottati provvedimenti che in esso trovavano la propria legittimazione».