Martedì 17 Marzo 2026

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Cosa dice la Suprema Corte

Processo su Manna e Petrini, la Cassazione smonta i “dubbi” della Corte d’appello

Annullata con rinvio la sentenza di Salerno: per la Suprema Corte la motivazione è contraddittoria e travisa le prove sul patto corruttivo

17 Marzo 2026, 10:11

Processo su Manna e Petrini, la Cassazione smonta i “dubbi” della Corte d’appello

La Cassazione smonta parola per parola la struttura logica della sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva riqualificato il fatto contestato a Marco Petrini e Marcello Manna, trasformando il presunto patto corruttivo legato al processo Patitucci in una più generica ipotesi di asservimento della funzione. Nelle motivazioni depositate dopo l’udienza del 5 febbraio 2026, la sesta sezione penale ha annullato con rinvio la decisione del 24 aprile 2025, disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte salernitana.

Il cuore della decisione della Suprema Corte sta tutto nella critica al “dubbio” evocato dal giudice d’appello. Per la Cassazione, quel dubbio non nasce da una lettura coerente degli atti, ma da una ricostruzione interna contraddittoria e viziata da travisamento della prova. La sentenza lo dice con una formula durissima, parlando di una contraddizione «patente e prossima all’evidenza».

Secondo l’impostazione accusatoria richiamata negli atti, a Petrini, allora presidente della Corte d’assise d’appello di Catanzaro, e a Manna, difensore del boss di Cosenza Francesco Patitucci, veniva contestato un patto corruttivo finalizzato a favorire proprio Patitucci nel giudizio di appello sull'omicidio di Luca Bruni. Il corrispettivo sarebbe stato costituito da una somma di 5mila euro, oltre alla promessa di un interessamento per un contributo pubblico da 175mila euro in favore di Mario Vitale, cugino della moglie di Petrini.

La Corte d’appello di Salerno aveva però sostenuto che non vi fosse certezza assoluta sul fatto che la somma consegnata il 30 maggio 2019 fosse riferibile a quel processo. Da qui la riqualificazione del fatto in una corruzione per l’esercizio della funzione, ritenendo provata soltanto una disponibilità generica del magistrato verso l’avvocato. È proprio questo passaggio che la Cassazione smonta in radice.

I giudici di legittimità osservano che la Corte d’appello ha selezionato solo una parte delle dichiarazioni di Petrini, omettendo di considerare altri interrogatori che, invece, collocavano la dazione di denaro proprio nel perimetro del processo Patitucci. Per la Suprema Corte, si tratta di un «travisamento della prova orale», perché le dichiarazioni, lette nel loro complesso, non autorizzavano affatto quel dubbio. Al contrario, spiegano i giudici, esse indicavano in modo coerente la riferibilità della consegna di denaro al procedimento d’appello riguardante Patitucci.

La Cassazione sottolinea inoltre che la Corte d’appello è caduta in una ulteriore incoerenza: da un lato ha riconosciuto la credibilità complessiva di Petrini, dall’altro ha utilizzato un’incertezza solo apparente per sganciare la dazione dal processo contestato in imputazione. Nelle motivazioni si legge che la sentenza impugnata ha dato vita a un «illogico capovolgimento» del quadro probatorio, invertendo il rapporto tra prova dichiarativa e prova tecnica.

Su questo punto la Suprema Corte entra in modo molto netto. La decisione salernitana, infatti, aveva attribuito alle intercettazioni ambientali e alle riprese video una forza dimostrativa autosufficiente, relegando il contributo dichiarativo di Petrini a un ruolo quasi marginale. Ma per la Cassazione questo schema non regge. In materia di corruzione, ricorda la sentenza, non basta provare la dazione di denaro: bisogna dimostrare il patto corruttivo, cioè il nesso tra utilità e funzione asservita. Per questo non era possibile prescindere da una verifica rigorosa delle dichiarazioni accusatorie secondo i criteri dell’articolo 192 del codice di procedura penale.

La Suprema Corte accoglie anche i rilievi delle difese sul profilo della correlazione tra accusa e sentenza. La Corte d’appello, infatti, secondo la Cassazione ha finito per fondare la responsabilità ai sensi degli articoli 318 e 321 del codice penale su un fatto diverso da quello contestato, scollegando la dazione dal processo Patitucci e riconducendola a un generico interesse personale e privatistico di Manna. In questo modo, scrive la Suprema Corte, viene alterato il nucleo della contestazione e si incide sul diritto di difesa.

La Cassazione chiarisce che il mancato raggiungimento della certezza processuale sulla riferibilità della dazione al processo Patitucci non consentiva al giudice d’appello di sostituire quel riferimento con un diverso scenario corruttivo mai contestato nei termini posti poi a base della condanna. Per questo, il nuovo giudizio dovrà ripartire da una rivalutazione completa e corretta del materiale probatorio.

Ma uno dei passaggi più significativi delle motivazioni riguarda proprio la lettura della intercettazione audio-video del 30 maggio 2019. La Cassazione respinge le censure difensive che puntavano a escludere, in assoluto, la consegna della busta da parte di Manna a Petrini, ma allo stesso tempo rileva un punto decisivo che la Corte d’appello ha affrontato in modo logicamente viziato. I giudici salernitani avevano collegato in modo lineare la consegna della busta all’apertura della stessa, poco dopo, da parte di Petrini negli uffici della Commissione Tributaria. Eppure, osserva la Suprema Corte, quel collegamento temporale è stato costruito su un dato sbagliato.

La sentenza di annullamento evidenzia infatti che la Corte d’appello ha parlato di una busta aperta «30 minuti prima» o «qualche minuto prima» rispetto alla consegna avvenuta negli uffici della Corte d’appello di Catanzaro. Ma questo dato è smentito dagli orari oggettivi registrati negli atti. La busta, si legge nelle motivazioni, fu consegnata alle 10:43:21, mentre venne aperta da Petrini soltanto alle 13:45:58. È proprio questo scarto temporale a costituire, per la Cassazione, il «dato distonico» che impone una nuova rivalutazione della prova tecnica.

Ed è qui che la Suprema Corte affonda il colpo finale sulla motivazione della sentenza impugnata: quel passaggio, scrive la Cassazione, mostra un «travisamento del fatto alla base della valutazione della prova tecnica», perché il ragionamento della Corte d’appello si fonda su una sequenza temporale non corrispondente agli atti. In altre parole, il dato audiovisivo non può essere letto in modo semplificato o autosufficiente, ma deve essere riconsiderato nel suo esatto sviluppo cronologico e messo in relazione con il compendio dichiarativo di Petrini.