Nuove indagini
Mario Venditti
Nel filone d’indagine collegato all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la Corte di Cassazione interviene tracciando confini netti sul tema dei sequestri informatici. Con le motivazioni depositate sul provvedimento del 15 gennaio scorso, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della Procura di Brescia, confermando l’annullamento del sequestro di pc e telefoni disposto nei confronti dell’ex magistrato Mario Venditti e dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto.
La Suprema Corte chiarisce un punto centrale: non è irragionevole estendere l’analisi dei dispositivi su un arco temporale di undici anni, periodo nel quale Venditti ha svolto le funzioni di pubblico ministero alla Procura di Pavia. Tuttavia, ciò che viene censurato è la sproporzione e l’eccessiva invasività della quantità e della tipologia dei dati informatici che il pubblico ministero intendeva acquisire.
Il capitolo d’indagine riguarda l’ipotesi secondo cui Venditti si sarebbe fatto corrompere da Giuseppe Sempio, padre dell’indagato Andrea, per favorire nel 2017 l’archiviazione dell’accusa di omicidio nei confronti del figlio per il delitto di Garlasco. Un segmento investigativo delicato, che si innesta su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni.
Nel decreto di sequestro poi annullato, la Procura aveva richiamato «l’obiettiva complessità delle indagini» e la necessità di approfondire i rapporti tra Venditti e alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, evidenziando profili di anomalia anche alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese da Salvatore Campa. Veniva inoltre sottolineata la «scarsa chiarezza» sulle modalità con cui i Sempio e i loro legali sarebbero entrati in possesso di una consulenza tecnica prima che fosse ufficialmente disponibile.
Su questo punto, la Cassazione riconosce che «le ragioni addotte per giustificare l’ampiezza del segmento temporale dei dati da apprendere […] risultano non incongrue». Ma è sul perimetro dei dati che arriva la bocciatura. Secondo i giudici, «l’estensione tipologica dei dati da acquisire non risulta proporzionata all’esigenza di tutelare i diritti dei soggetti interessati», perché mancavano criteri quantitativi, qualitativi e temporali capaci di garantire «la minore invasività dell’operazione compatibile con le esigenze dell’indagine».
In altri termini, il sequestro non rispettava ab origine il canone di proporzionalità. La motivazione del pubblico ministero, rileva la Suprema Corte, «non individua appositi e circoscritti criteri di selezione, ma comprende indebitamente in un unicum il tema di indagine e il criterio di selezione dei dati da estrapolare». Due piani che, secondo i giudici, devono invece restare distinti.
La Cassazione precisa anche che non era indispensabile ricorrere a parole chiave per delimitare l’estrazione dei dati, ma che il principio di proporzionalità avrebbe potuto essere rispettato con altri strumenti. Il vero errore, si legge nelle motivazioni, è aver confuso l’oggetto dell’indagine con l’ambito dei dati acquisibili, rendendoli «sostanzialmente sovrapponibili».
Infine, i giudici sottolineano che la selezione dei dati avrebbe dovuto avvenire non prima ma dopo l’acquisizione, sulla base di una valutazione tecnica «solitamente affidata agli ausiliari della Procura». Un rilievo che rafforza il principio secondo cui le indagini informatiche devono muoversi entro confini rigorosi, soprattutto quando incidono su diritti fondamentali.