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Le motivazioni

Adozione speciale, sì al solo cognome dell’adottante se tutela il minore

La Corte costituzionale elimina l’automatismo: conta l’interesse del bambino e la sua identità personale

01 Gennaio 2026, 16:10

Adozione speciale, sì al solo cognome dell’adottante se tutela il minore

Nell’adozione in casi particolari, il minore potrà assumere anche il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, quando questa scelta rispecchia la sua effettiva identità personale e risponde al preminente interesse del bambino. A stabilirlo è la sentenza n. 210 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittima la normativa vigente.

La Consulta ha colpito l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all’articolo 299 del codice civile, nella parte in cui imponeva automaticamente l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato. Un meccanismo rigido che, secondo i giudici delle leggi, finiva per comprimere un diritto inviolabile, quello all’identità personale, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione.

Con la decisione, la Corte chiarisce che, in presenza del consenso e dell’assenso di tutte le parti coinvolte, il giudice deve poter valutare se la sostituzione integrale del cognome sia la soluzione più coerente con la storia e la condizione del minore. Non una regola fissa, dunque, ma una valutazione caso per caso, costruita sulle esigenze concrete del bambino.

Nella motivazione, la Consulta sottolinea come l’adozione in casi particolari racchiuda situazioni molto diverse tra loro. Può trattarsi, ad esempio, di un minore che porta il cognome di un genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale o comunque favorevole all’adozione; oppure di un bambino orfano e con gravi disabilità, adottato perché nessun componente della famiglia d’origine è in grado di prendersene cura. Vi rientra anche il caso del minore abbandonato per il quale l’affidamento preadottivo risulti di fatto impossibile.

In tutti questi contesti, l’automatica conservazione del cognome originario può non riflettere la reale identità del minore, né favorirne il percorso di crescita. Per questo la Corte afferma che il giudice deve essere libero di verificare se la nuova identità familiare, sancita dall’adozione, meriti di essere rappresentata anche attraverso un unico cognome.

Un passaggio centrale della sentenza riguarda proprio l’età dell’adottando. Secondo la Consulta, nella minore età il rilievo identitario del cognome originario è spesso meno intenso rispetto a quello di un adulto. Questo può rendere prevalente l’esigenza di dare pieno riconoscimento alla nuova identità che nasce dal vincolo adottivo, anche sul piano nominale.

La Corte precisa inoltre che questa facoltà si aggiunge, e non sostituisce, a quella già riconosciuta di invertire l’ordine dei cognomi, possibilità estesa anche all’adozione in casi particolari dopo la sentenza n. 135 del 2023. In entrambi i casi, resta decisivo un solo criterio: ciò che meglio tutela l’interesse del minore.