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Corte Costituzionale

Traffico di droga, la Consulta frena: inammissibile la questione sulle pene

Nessuna “pena fissa” per i capi delle associazioni: errore interpretativo della Corte d’appello

01 Gennaio 2026, 12:18

Traffico di droga, la Consulta frena: inammissibile la questione sulle pene

SENTENZA

Non c’è alcuna pena fissa di 24 anni di reclusione per i promotori delle associazioni dedite al traffico di droga. È su questo presupposto, ritenuto erroneo, che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Con la sentenza n. 214, depositata oggi, la Consulta ha respinto le censure proposte dalla Corte d’appello di Lecce, che aveva ipotizzato un contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Al centro della questione vi era la disciplina sanzionatoria per il capo-promotore di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal numero di associati superiore a dieci e dalla disponibilità di armi.

Secondo l’ordinanza di rimessione, la norma configurerebbe una pena fissa pari a 24 anni di reclusione, ritenuta incompatibile con i principi di eguaglianza e di finalità rieducativa della pena. Ma la Corte costituzionale non ha nemmeno esaminato il merito, ritenendo la questione inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo.

La Consulta chiarisce infatti che l’articolo 74, commi 1 e 4, non introduce una pena fissa, ma stabilisce un aumento fisso del solo minimo edittale nel caso di concorso delle aggravanti previste dai commi 3 e 4. L’incremento è pari a quattro anni, mentre resta invariato il massimo, che può arrivare fino a trenta anni di reclusione. Ne deriva una forbice edittale compresa tra 24 e 30 anni, sufficientemente ampia da consentire al giudice una commisurazione elastica della pena in concreto.

Un altro profilo decisivo riguarda la natura circostanziale della fattispecie. La pena elevata non discende da un reato autonomo, ma dall’effetto cumulativo di due aggravanti, il cui impatto può essere attenuato o neutralizzato dal riconoscimento di circostanze attenuanti. Anche sotto questo aspetto, viene meno l’assimilazione alle cosiddette “pene fisse”, già censurate in passato dalla giurisprudenza costituzionale.

Proprio per questo, sottolinea la Corte, i principi richiamati dal giudice rimettente non risultano pertinenti. Mancando una reale previsione di pena rigida e inderogabile, non sussiste il vulnus costituzionale ipotizzato, e la questione non può essere esaminata nel merito.