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Corte dei Conti, cambia tutto: meno sanzioni e nuovi limiti alla responsabilità erariale

Con 93 sì il Senato approva in via definitiva la riforma: colpa grave ridimensionata, tetto ai risarcimenti e delega al governo

29 Dicembre 2025, 11:31

Corte dei Conti, cambia tutto: meno sanzioni e nuovi limiti alla responsabilità erariale

Senato - Ddl su riforma della Corte dei conti

Via libera definitivo dell’aula del Senato alla riforma della Corte dei Conti. Il provvedimento è stato approvato con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti e contiene una ampia delega al governo sulla riorganizzazione delle funzioni dei giudici contabili, oltre a una profonda revisione della disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Colpa grave limitata, responsabilità solo per dolo

Il cuore della riforma riguarda l’esclusione della responsabilità per colpa grave in una serie di fattispecie considerate “deflattive” del contenzioso. In particolare, non risponde più per colpa grave chi conclude accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, ma anche chi definisce procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria. In tutti questi casi, la responsabilità contabile resta circoscritta ai soli fatti o alle omissioni commessi con dolo.

La riforma precisa inoltre che, quando la colpa grave è rilevante, essa deve consistere esclusivamente in una negligenza inescusabile, derivante da una grave violazione di legge o da un macroscopico travisamento dei fatti.

Organi collegiali e presunzione di buona fede

Un altro passaggio chiave riguarda le deliberazioni degli organi collegiali: la responsabilità contabile viene imputata solo ai componenti che hanno espresso voto favorevole. Per gli organi politici, invece, la buona fede è presunta fino a prova contraria, salvo i casi di dolo, quando gli atti adottati siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi e in assenza di pareri contrari formalizzati.

Tetto ai risarcimenti e sanzioni ridotte

La riforma interviene anche sul cosiddetto potere riduttivo dei giudici contabili, rafforzandone l’applicazione proporzionale in base alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie. Vengono ridotte le multe e le pene per gli illeciti amministrativi e, soprattutto, viene introdotto un tetto massimo al risarcimento: esclusi i casi di dolo, il funzionario pubblico non potrà essere condannato a risarcire più del 30% del danno presunto. La nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti in corso non ancora definiti.

Prevista inoltre la possibilità di coperture assicurative per il danno erariale, misura che mira a ridurre l’esposizione personale dei funzionari.

Pnrr sotto controllo e nuovi poteri consultivi

La riforma amplia il perimetro del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo nuovi contratti di appalto e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento senza aggiudicazione legati all’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

Alla Corte viene inoltre riconosciuta una più ampia competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, con la possibilità di esprimere pareri anche su questioni connesse a interventi Pnrr e Pnc di valore non inferiore a un milione di euro.

Delega al governo e nuove responsabilità

Il testo delega infine il governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti per incrementarne l’efficienza, intervenendo anche sui rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa.

Viene introdotta una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti legati al Pnrr e al Pnc per sollecitare la conclusione degli iter amministrativi e si modifica la disciplina della responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo anche a loro i principi e i limiti previsti per la responsabilità civile dei magistrati.