L'intervento
Nordio, ministro della Giustizia
Che cosa è balenato nella testa del Ministro della Giustizia? Quale assurda trovata è mai questa dei giudici separati dai pubblici ministeri attraverso la creazione di due distinti organi di governo autonomo?
Vivevamo tranquilli nel migliore dei mondi possibili. Il processo inquisitorio s’incaricava di provvedere al bene superiore dal tempo in cui i vescovi erano, insieme, giudici dei tribunali ecclesiastici e pastori della diocesi. Per un paio d’anni – è vero – al culmine di una sfrenata stagione edonistica, rischiammo la frattura con lo spirito comunitario e solidale di quella nostra paterna tradizione. Qualcuno aveva preso seriamente la presunzione di innocenza e l’inviolabilità del diritto di difesa, osando congetturare – nientemeno – che nel processo penale non sia la pubblica autorità, ma piuttosto l’imputato a godere di maggior favore. La giustizia penale d’impronta fascista, tonificata ed «energicamente consapevole dei suoi fini», vacillò per un istante. Quale superbia, nella pretesa di introdurre il processo accusatorio alle latitudini repubblicane! Mai avremmo dovuto accettare che si consumasse il divorzio dalla «verità sostanziale», la cui ricerca non può che restare «fine primario e ineludibile del processo penale».
Ci si liberava così alla svelta di certe stravaganze germogliate dai princìpi illuministi, tra le quali l’idea ingenua che le forme processuali costituiscano un limite all’esercizio del potere giudiziario. La macchina della carcerazione preventiva riprese allora la propria corsa, spremendo confessioni e delazioni per mondare la società dal peccato della corruzione e ripristinarne la virtù. Quand’anche fosse accaduto che un medesimo giudice venisse adibito ad accogliere tutte le richieste cautelari, scambiandosi biglietti riservati con il pubblico ministero, saremmo stati comunque sicuri che le cose sarebbero andate per il meglio.
Fioriva e prospera tuttora, difatti, una «cultura della giurisdizione» condivisa da entrambi i magistrati, uniti attorno all’esigenza di difendere la società dal delitto e riaffermare il patto di convivenza. Cresciuti alla stessa Scuola, sono celebrati nelle scuole come maestri di «legalità». La parola equivale a punizione eticamente salutare per mano di chi ha la certezza di stare «dalla parte giusta», scacciando dal campo semantico i relitti del «mondo di ieri» ove i liberali – persi nelle loro astratte generalizzazioni e noncuranti della storicità del diritto – cercarono di farne un principio di garanzia individuale contro gli abusi del potere punitivo. Se il giudice diviene compartecipe della lotta per la «legalità», l’imparzialità non merita la collocazione al vertice dei valori del processo e non importa dunque perseguirla con soluzioni organizzative che concorrano ad allontanare anche soltanto il sospetto di solidarietà indebite con il pubblico ministero. Il rischio è accettato, anzi, istituzionalmente favorito. Saranno eventualmente gli imperativi morali del singolo magistrato a evitarlo. Come dubitare del resto che il giudice, chiamato all’immane compito di decidere dell’altrui vicenda umana, sappia resistere a meschini condizionamenti di carriera?
Questa sua apparente inclinazione verso il pubblico ministero, se la si guarda meglio, è in realtà nient’altro che tensione etica ad attuare la Costituzione scavalcando le miserie della legge formale. Quando cancella le nullità dal codice di rito; quando crea nuovi casi di inammissibilità delle impugnazioni; quando disapplica le norme sulla prescrizione dei reati, il giudice invera i valori delle Carte fondamentali, che comandano di prevenire le regressioni del processo, di risparmiare tempo prezioso, di punire efficacemente i delitti. Quando trova la via per usare gli atti di indagine a scapito del contraddittorio o cerca le prove al posto di un accusatore imbelle, il giudice concorre alla formazione del diritto entrando a contatto con la Costituzione, là dove essa impone di rimuovere gli ostacoli alla piena cognizione del fatto di reato per la doverosa realizzazione della pretesa punitiva.
S’intende, la «costituzione materiale», se dovesse capitare di non trovare traccia di principi del genere in quella scritta.
(*Ordinario di Diritto di procedura penale)