Il commento
La decisione del Consiglio dei ministri di fissare per il 22 e 23 marzo la data del referendum sulla giustizia ha suscitato un dibattito molto sintomatico. Sintomatico del sovraccarico di tensioni cui è sottoposta questa consultazione e sintomatico di un vizio che, c’è da temere, accompagnerà tutta la campagna. Il vizio di un uso forzato del diritto per eludere il cuore della questione, che è essenzialmente politico. Si tratta, infatti, di scegliere tra due ipotesi di disciplina dell’ordinamento della magistratura. Né più né meno. E queste ipotesi sono entrambe legittime costituzionalmente, anche se molto diverse politicamente. Forse, se si ha veramente a cuore la libertà di scelta degli elettori, è sul merito politico che bisognerebbe concentrare il dibattito. Viceversa, assistiamo a un continuo uso ipertrofico dell’argomento giuridico e costituzionale.
Sul tema della data del referendum è difficile condividere l’opinione che, rispettando il termine previsto dalla legge del 1970 per indire la consultazione, il governo abbia commesso un abuso. L’esistenza di una diversa prassi nel passato non è infatti argomento sufficiente per contestare la legittimità di una tale decisione.
Si dice che su tale interpretazione dovrebbe prevalere quanto prescritto dalla Costituzione. Ma anche questa lettura della Carta è una interpretazione tutta da dimostrare. La Costituzione, infatti, non impone espressamente di attendere tre mesi prima di indire il referendum. La Costituzione impone di attendere, per tre mesi al massimo, l’eventuale iniziativa referendaria, che può essere assunta (lo dice sempre la Costituzione) da un quinto dei componenti di una Camera, cinque Consigli regionali o 500.000 elettori. I l diritto di promuovere il referendum non è un diritto astratto, né l’occasione per una campagna referendaria anticipata o allungata, ma è funzionale all’obiettivo di provocare l’indizione del referendum. Obiettivo che si è realizzato nel momento in cui le prime quattro richieste (di maggioranza e di opposizione) sono state giudicate legittime (il 18 novembre scorso) dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione.
Del resto, nel dibattito costituente, su questo aspetto, non emerge alcuna interpretazione in senso diverso. Di una sola cosa erano preoccupati i membri dell’Assemblea costituente: che una riforma costituzionale approvata da una maggioranza (benché assoluta) relativamente bassa (inferiore ai due terzi) potesse non godere del consenso popolare. Il punto cruciale era, dunque, verificare questo consenso. Una tale esigenza non poteva, però, far dimenticare il già avvenuto pronunciamento del Parlamento. E che tale pronunciamento avesse comunque un valore assai rilevante è dimostrato dalla scelta di non prevedere, in simili casi, un referendum necessario, ma meramente eventuale. A richiesta, appunto, di una minoranza (delle Camere, dei cittadini o delle Regioni).
Enfatizzare il valore assiologico dell’iniziativa referendaria significa dimenticare la ragione della previsione. Che è quella di stabilire se un referendum ci debba essere oppure no. Niente di più e niente di meno.
E, infatti, la legge di attuazione del referendum non considera nemmeno l’ipotesi di una pluralità di richieste, ma si limita a regolare l’ipotesi che una richiesta ci sia, da qualunque parte e in qualunque modo (legittimo) presentata. E si preoccupa semmai di evitare che il Governo, di fronte a una richiesta valida, possa attardarsi nel convocare il referendum, magari per scegliere il tempo ritenuto più propizio. Il termine, insomma, è una garanzia, per coloro che lo abbiano chiesto, che il referendum si faccia in tempi stretti. Decidere di non rispettare quel termine di legge avrebbe implicato una grande responsabilità per l’Esecutivo. Il fatto che in passato sia accaduto, non rende quella responsabilità meno grave, ma forse la giustifica, politicamente, in un contesto in cui vi era un sostanziale accordo tra tutti gli attori costituzionali su una tale scelta. Una sorta di occasionale convenzione costituzionale, che può ritenersi possibile, ma certamente non obbligata.
Ma in un contesto politicamente molto conflittuale (e il tema della giustizia è enormemente conflittuale) una posizione più rigorosa non può essere contestata. E non può essere contestata nemmeno se, in ipotesi, la legge applicata fosse in contrasto con la Costituzione (ciò che a mio parere non è), perché il Governo non ha il potere di disapplicare le leggi quand’anche le ritenga incostituzionali. Immaginiamo che cosa succederebbe se un Esecutivo cominciasse a disapplicare o sospendere l’applicazione delle leggi a macchia di leopardo, adducendone l’incostituzionalità, e rubando il mestiere ai giudici e alla Corte costituzionale.
Infine, per tranquillità di tutti, chi ritenga che la decisione del Governo sia viziata ha certamente diritto (come peraltro ha già fatto) di ricorrere a un giudice. Purché però abbia un interesse tutelato da far valere. In questo caso l’unico interesse che mi pare possa vantare chi vuole un referendum è che quel referendum si faccia e si faccia rapidamente).
E che si farà è l’unica cosa certa.