PHOTO
MAGISTRATI GIUSTIZIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE MAGISTRATO TOGA TOGHE ROSSA ROSSE ERMELLINO MAGISTRATURA
Viene, con frequenza sempre crescente, in particolare dagli appartenenti al Movimento 5 Stelle e dal loro leader, utilizzato come argomento contro la riforma costituzionale della magistratura, da poco definitivamente approvata al Senato, il refrain secondo il quale la separazione delle carriere sarebbe stato “Il sogno di Licio Gelli”.
Verrebbe da chiedersi se, chi lo afferma, si sia dato la pena almeno di leggere il famoso “Piano di rinascita democratica” del “Venerabile” maestro della Loggia “P2”. Meglio non darsi una risposta, che in ogni caso non sarebbe lusinghiera, e passare al merito.
Il “piano” era, com’è noto un progetto eversivo che mirava al controllo delle istituzioni democratiche, inclusa la magistratura, attraverso una serie di azioni volte alla destabilizzazione del sistema politico e sociale italiano. Prevedeva espressamente al primo punto del programma relativo all’ordinamento giudiziario: «Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 107 e 112 ove il P.M. È distinto dai giudici)».
Nessuna distinzione, dunque, tra Giudici e Pubblici Ministeri, ovvero esattamente il contrario della riforma Nordio, secondo la quale la distinzione delle carriere si realizza con la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura, e dunque, una netta divisione delle organizzazioni del magistrato d’accusa e del Giudice.
Al secondo punto è scritto poi: «Responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull’operato del pm (Modifica costituzionale)». La responsabilità del Ministro della Giustizia verso il Parlamento rispetto all’operato del P.M., ovviamente, presuppone che il Pubblico Ministero, sia alle dirette dipendenze del Ministro.
La riforma Nordio, al contrario, assicura espressamente l’autonomia e l’indipendenza del pm (esattamente come quella del giudice) da ogni altro potere, scrivendo: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Sotto il profilo dell’indipendenza del pm nulla cambia, dunque, rispetto alla Costituzione vigente (meglio ribadirlo, perché si tratta di un concetto tanto chiaro quanto volutamente e sistematicamente travisato nel dibattito pubblico).
Immagina poi il Venerabile la «riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale)». Tutto il Csm, dunque, (unitario, composto da Giudici e pm) alle dipendenze del Parlamento. Il pm dipende dal Ministro della Giustizia e il Csm (unico) risponde del proprio operato al Parlamento e così viene totalmente cancellata l’autonomia e indipendenza di tutta la magistratura, requirente e giudicante.
Qualcuno può seriamente sostenere che queste linee programmatiche abbiano qualcosa a che fare, anche in lontananza, con la riforma costituzionale della magistratura di cui si discute?
Certo è, vero che nel “Piano“, tra l’altro è scritto anche «separare le carriere requirente e giudicante», locuzione che, letta alla luce di passaggi sopra riportati significa, con tutta evidenza, semplicemente escludere la possibilità di passare dalla una funzione giudicante a quella requirente e viceversa, cosa che però è già stata in larga parte realizzata con legge ordinaria nel 2007 e resa ancora più difficile dalla riforma “Cartabia” e che nulla ha a che fare con l’attuale riforma costituzionale.
Infine una domanda: se ogni cosa pensata da Gelli è manifestazione del male, come mai la riduzione del numero dei parlamentari, che era (questa sì, contrariamente alla “bufala” sulla separazione delle carriere) espressamente prevista nel “piano“ del Gran Maestro, è stata proposta proprio dal Governo Conte e approvata in seconda lettura alla Camera con una maggioranza bulgara (553 favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti)? Ecco forse questa domanda ci offre una risposta su chi ha letto il “piano”, e chi invece si limita a parlarne.


