Scade il 28 febbraio la prima rata dei contributi previdenziali per gli avvocati. Sul sito di Cassa Forense sono state pubblicate le scadenze contributive relative al 2023 per tutti gli avvocati iscritti, nonché l’importo della contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno in corso rivalutata con delibera del 2 febbraio 2023 del Consiglio di Amministrazione, pari a 3.185 euro.

I contributi minimi obbligatori saranno quindi da versare in quattro rate alle seguenti scadenze:

- 28 febbraio 2023 la prima rata;

- 30 aprile (che slitta a martedì 2 maggio) la seconda rata;

- 30 giugno la terza rata.

Queste rate saranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione 2022 non rivalutata, la quarta rata in scadenza al 30 settembre (che slitta al 2 ottobre), sarà invece calcolata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT pari al 8,1%, nonché il contributo di maternità in unica soluzione che verrà determinato successivamente dal consiglio di amministrazione.

Dal 2022 i contributi minimi obbligatori sono riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (con la possibilità di compensare eventuali crediti nei confronti dell’Erario) che sono generabili dal 20 febbraio dal sito di Cassa Forense accedendo alla sezione “Accessi Riservati / Posizione Personale / Pagamenti”.

Si ricorda inoltre, come riportato da Il Dubbio il 10 febbraio 2023 nell’articolo “Patrocinio a spese dello Stato, via libera alla compensazione dei crediti con gli oneri previdenziali”, che dal 2023 tali contributi sono riscossi anche in compensazione con i crediti da gratuito patrocinio, previa registrazione sulla Piattaforma crediti commerciali del MEF.

Tutti gli avvocati iscritti all’Albo professionale e i praticanti iscritti alla Cassa dovranno inoltre inviare telematicamente il modello 5/2023 entro l’ordinario termine del 30 settembre 2023 tramite la sezione “Accessi Riservati / Posizione Personale” indicando il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e al volume di affari dichiarato ai fini IVA per l’anno 2022. I contributi che eccedono il minimale risultanti dal modello 5/2023 potranno essere versati in un’unica rata al 31 luglio 2023 o in due rate di pari importo scadenti la prima il 31 luglio e la seconda il 31 dicembre 2023 (che slitta a lunedì 1 gennaio 2024). La scadenza del 31 dicembre vale anche per il pagamento volontario del contributo soggettivo modulare scelto nel modello 5/2023 e per il pagamento facoltativo dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.

Vale la pena inoltre ricordare quanto riportato sul sito di Cassa forense, su cui ha già scritto Massimiliano Di Pace nell’articolo “inflazione (quasi) annullata per le pensioni degli avvocati”. Il Cda, con voto unanime, ha deliberato la rivalutazione dell’8,1% delle pensioni degli Avvocati per l'anno 2023 disponendo, contestualmente, l'adeguamento dei contributi minimi dovuti dai colleghi così come il “tetto” per il calcolo delle future pensioni. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno della delibera in questione che, in particolare, in base ai coefficienti ISTAT pubblicati il 17 gennaio scorso, per il 2023 prevedono appunto una rivalutazione dell’8,1 %. Gli aumenti saranno corrisposti dal mese successivo a quello di approvazione ministeriale della delibera, unitamente agli arretrati maturati da gennaio 2023.