Buone notizie per gli avvocati con il via libera alla compensazione dei crediti nascenti dal patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali dovuti a Cassa Forense. Un intervento importante, fortemente voluto da tutta l’Avvocatura, e che i vertici di Cassa Forense hanno a lungo caldeggiato.

Come noto, la compensazione è stata introdotta recentemente dalla legge di bilancio e prevede che i crediti siano “ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’Iva e il pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati”.

Il provvedimento ha comportato non solo l’aumento del fondo per la compensazione da 10 a 40 milioni, ma a regime consentirà di ridurre i tempi di pagamento per i colleghi di circa 2 anni, oltre a snellire il carico di lavoro ora a carico dell’amministrazione giudiziaria.

Venendo agli aspetti tecnici, per poter accedere alla compensazione, nell’arco temporale che va dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, gli avvocati dovranno emettere fattura registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione del Ministero dell’economia e delle finanze ed esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando inoltre che gli stessi crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento non opposto e non sono stati ancora pagati.

Da sottolineare un aspetto molto interessante per gli Avvocati: i crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione anche in più soluzioni e in momenti diversi. La finestra

temporale dei due mesi marzo-aprile, che Cassa Forense e Cnf peraltro stanno tentando di ampliare, vale dunque solo per la richiesta tramite piattaforma Mef. Una volta che il credito è stato ammesso alla compensazione, questa può avvenire mediante F24 anche in più soluzioni e in periodi diversi dell’anno.