Daspo urbano e avviso orale del questore anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni. Sono alcune delle nuove misure previste nel dl contro la criminalità giovanile sul tavolo del pre-Cdm in vista del Consiglio dei ministri di domani. La bozza del decreto “recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile” si compone di 14 articoli. Il testo prevede diverse norme e nasce, come si legge nella introduzione dalla “straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano”, dalla “straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all’elusione scolastica, e per la tutela dei minori vittime di reato”. Tra le motivazioni, prosegue la bozza, “la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose”.

Ammonimento e Daspo urbano

“L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età - si legge all'articolo 4 della bozza - Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale”. L’effetto dell'ammonimento cessa - precisa la bozza - al compimento dei 18 anni. Quanto al Daspo urbano, secondo l'articolo 2, “qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento”

Multe ai genitori

Pena che va fino a due anni di carcere per i genitori se il figlio e non frequenta la scuola dell'obbligo. Multe da 200 e fino a 1000 euro per i genitori dei minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni sottoposti ad ammonimento "salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto". Il decreto prevede infatti l'ammonimento anche per i minori di età tra i 12 e 14 anni per reati che prevedono la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Ammonimento da parte del questore per i minori che hanno compiuto i 14 anni in caso di risse, violenze, minacce e percosse ai danni di minorenni anche senza querela o denuncia da parte delle vittime. 

Divieto di usare i cellulari per gli over 14

Insieme all'avviso orale per i minori da 14 anni in su il questore può proporre anche il divieto di usare cellulari. ''Se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato - si legge nell'articolo 4 (disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile) della bozza del decreto composto di 14 articoli - anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente''. ''Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento - si legge nella bozza - In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore''.

Reati online, la vittima può chiedere di oscurare i propri dati

Il decreto prevede anche la possibilità per chi è vittima di un reato consumato online di chiedere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati ai siti e ai social.  "La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la condotta, da identificare espressamente tramite relativo uniform resource locator (URL), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici", si legge nella bozza. "Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato - prevede il testo della bozza - può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali".

Stretta su armi e sostanze stupefacenti

Stretta sulla detenzione di armi e sostanze stupefacenti da parte di minori che abbiano compiuto i 14 anni. All'articolo 4, “disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti”, è previsto un aumento delle pene. La pena della reclusione "da sei mesi a quattro anni" viene inasprita "da uno a cinque anni" per la lieve entità in caso di produzione, traffico e detenzione di droga.

Trasferimento dal carcere minorile dopo i 21 anni

Dagli istituti penali minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se questi creano problemi all'ordine e alla sicurezza delle strutture. "Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria - si legge all'articolo 9 della bozza – Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo".

Il piano di riqualificazione per Caivano

Il decreto prevede anche un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione per 30 milioni di euro per il Comune di Caivano e un commissario straordinario per la sua attuazione. "Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano - si legge nella bozza - il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto Comune. Con delibera del Consiglio dei ministri, viene approvato il piano degli interventi di cui al primo periodo e viene nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni".

La bozza prevede anche l’istituzione di un osservatorio sulla devianza giovanile “con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità. La composizione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti con decreto del prefetto, sentito il sindaco metropolitano”