Mercoledì 01 Aprile 2026

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L'intervista

Ferrua: «L’ accusatorio è agonizzante. Separare le carriere con legge ordinaria»

Il professore chiede la piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione: il giusto processo

01 Aprile 2026, 08:48

Ferrua: «L’ accusatorio è agonizzante. Separare le carriere con legge ordinaria»

Professore Paolo Ferrua, emerito di procedura penale, da dove si riparte, sul piano dei rapporti tra gli attori della giurisdizione, dopo le macerie del referendum? 

La saggezza popolare ha respinto un’incongrua modifica costituzionale, ma fortunatamente non ha minimamente smentito l’art. 111 Cost. che delinea il “giusto processo” secondo il modello accusatorio, anzi lo ha confermato. Dunque, si riparte dal processo, quale lo richiede il precetto costituzionale: netta separazione di poteri tra parte e giudice, indagine fluida e priva di vuoti formalismi, contraddittorio dibattimentale nella formazione della prova. Fine del processo, benché qualcuno lo neghi, è l’accertamento della verità – id est, la verifica dell’ipotesi di colpevolezza - che si ottiene con la ripartizione delle funzioni, senza sconfinamenti di sorta: accusa e difesa di fronte ad un giudice “terzo” ed “imparziale”.  Come insegna John Rawls, il processo resta un modello inevitabilmente imperfetto di giustizia, essendo la ricostruzione dei fatti del passato sempre aperta al rischio dell’errore, che la Regola d’Oro del contraddittorio può attenuare, mai eliminare. 

Il Segretario dell’Anm Rocco Maruotti, rispondendo ad una nostra domanda sui timori dell’avvocatura rispetto ad un ritorno all’inquisitorio, ha detto: “Non si faranno passi indietro rispetto al modello accusatorio italiano, nel rispetto della figura di pm che il nostro sistema conosce ormai dall'introduzione del codice Vassalli e quindi da più di 35 anni”.  Che ne pensa?

Il passo indietro si è già realizzato con la riforma Cartabia che - per la seconda volta dopo la stretta inquisitoria del ’92, risolta con la riforma costituzionale del giusto processo - ha reso agonizzante il modello accusatorio. È tempo di dare finalmente attuazione all’art. 111 Cost. 

Però Maruotti ha voluto porre l’accento sulla figura del pm come parte imparziale.  

L’ossimoro di un pm parte-imparziale o cultore della giurisdizione contraddice la ferrea idea che nel processo chi non è giudice è, per logica esclusione, parte. Che il p. m. chieda l’archiviazione o il proscioglimento non implica una deviazione dalla funzione di accusa, ma solo il rispetto della legge, che subordina l’azione penale alla presenza di elementi idonei ad alimentarla e la condanna all’assenza di ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza.  L’esperienza dimostra che, quando il pubblico ministero latita nella sua funzione di parte, il giudice rischia di convertirsi in accusatore, per compensare la carenza.  Quanto alla cultura della giurisdizione, o la si circoscrive al giudice come suo unico titolare o deve riguardare tutti gli attori del processo, la difesa non meno dell’accusa. 

Secondo lei in questa legislatura ci sarà ancora spazio per le riforme della giustizia? 

Di fatto, solo per qualche intervento di semplificazione.  L’entropia, il disordine del sistema ha raggiunto livelli ormai irreversibili: un coacervo di nome spesso indecifrabili e contraddittorie che espandono la libertà ermeneutica degli operatori, purtroppo incoraggiata dalle sentenze ‘gemelle’ della Corte costituzionale sulle interpretazioni della Corte europea (nn. 348 e 349 del 2007). Serve una radicale riforma del sistema penale e processuale che inverta il metodo sinora seguito di penalizzare indiscriminatamente; salvo provvedere in sede processuale a ridurre le garanzie con istituti che si risolvono in anticipazioni della pena (come la messa alla prova). Bisogna penalizzare solo per quel tanto che si sia in grado di processare decorosamente. 

Da più parti all’interno della magistratura ora si ripete che occorre rendere sia la giustizia che il processo più efficienti. Tuttavia, è proprio sull’altare dell’efficienza che spesso si sacrificano le garanzie. Non crede? 

Dipende. Un sistema può essere, al tempo stesso, poco efficiente e poco garantito, come appunto il nostro che mescola retaggi inquisitori con garanzie accusatorie.  

Se lei dovesse suggerire al legislatore una riforma cosa consiglierebbe? 

Occorre modificare la riforma Cartabia in almeno tre punti: a) gli inutili formalismi che ha disseminato nell’indagine preliminare, spostando verso quella fase il cuore del processo; b) la falsa regola di giudizio, fondata sulla “ragionevole previsione di condanna”, utile soltanto ad alimentare presunzioni di colpevolezza nei riguardi di chi affronti il dibattimento; c) il meccanismo della  “improcedibilità”, che si risolve in una stupefacente “evaporazione” del processo per decorso del tempo, refrattaria ad ogni classificazione. Esistono, infine, disposizioni ispirate alla logica inquisitoria: tale, ad esempio, l’art. 238-bis c.p.p. relativo all’acquisizione delle sentenze irrevocabili, che vanifica la regola del contraddittorio, immettendo nel processo prove formate in assenza della difesa contro cui sono utilizzate. 

La magistratura durante la campagna elettorale ha spesso sostenuto che il problema della riforma non fosse la separazione ma il sorteggio e l’Alta Corte. È giunto dunque il momento di separare le carriere con legge ordinaria?

 Il doppio CSM spezzava in due la magistratura, ignorando l’unitarietà dei problemi organizzativi della giustizia; fenomeno aggravato da un asimmetrico sorteggio, in palese violazione del supremo principio di uguaglianza. Quanto all’Alta Corte, rappresentava un palese non sequitur, estraneo alla separazione delle carriere; in un repentino mutamento di fini si abbandonava l’attuazione dell’art. 111 Cost., realizzando un’impropria rivincita della politica sulla giurisdizione per il tramite di un nuovo giudice speciale. Il processo accusatorio basta a sé stesso; la separazione delle carriere può esserne il completamento, con un distinto concorso di accesso alla magistratura per giudici e pubblici ministeri. L’art. 107 comma 4 Cost. lascia chiaramente intendere che le garanzie del pubblico ministero non debbano necessariamente corrispondere a quelle del giudice: alla separazione delle carriere si può, perciò, provvedere con legge ordinaria.