Martedì 10 Marzo 2026

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L'intervista

Zanon: «Salviamo la nostra Costituzione soltanto cambiandola»

Il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale e presidente del Comitato “Sì riforma” parla dei temi della separazione delle carriere e critica il correntismo al Csm

09 Marzo 2026, 12:12

Zanon: il giudice stavolta sei tu, ecco lo slogan del Comitato. L’Anm verso un vicolo cieco

Zanon

Nicolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, presidente del Comitato “Sì riforma”, partiamo dall’attualità e ovviamente dalla riforma sulla separazione delle carriere: i fautori del No sostengono che con questa modifica si spezzano determinati equilibri costituzionali. Si parla di attacco alla Costituzione. È così o invece la riforma riequilibra qualcosa che si è perduto rispetto alle intenzioni dei padri costituenti?

Mi perdoni, non c’è affatto bisogno di scomodare nientemeno che gli equilibri costituzionali. E poi, attacco alla Costituzione… Qui l’unico attacco è quello al potere delle correnti dell’Anm. Molte persone cinicamente coinvolte al grido “difendiamo la Costituzione” purtroppo non hanno compreso di essere usate per difendere i privilegi di una casta di correntocrati. Ma tornando al merito. Qui non si tratta di cambiare gli equilibri, ma di completare le modifiche processuali realizzate negli scorsi decenni: un processo penale “di parti” introdotto nel 1988 e una revisione costituzionale del 1999 che ha stabilito come ogni processo debba svolgersi, in contraddittorio, tra soggetti in posizione di parità, di fronte a un giudice non solo imparziale ma anche terzo, dove terzo fa riferimento anche alla sua posizione ordinamentale, che deve essere separata da quella del giudice.

La riforma è stata approvata dal Parlamento senza che il Parlamento stesso sia potuto intervenire. Persino alla maggioranza è stato impedito, da parte del governo, di presentare emendamenti. Formalmente tutto corretto: ma è stato opportuno?

La chiusura è stata totale da ambo le parti, maggioranza e opposizione. La stessa Anm ha proclamato fin da subito che non intendeva accettare nulla del disegno di legge di revisione, e si è presentata con questa postura al tavolo di dialogo offertole dalla Presidente del Consiglio. Certo, col senno di poi, sarebbe stato preferibile un atteggiamento diverso da parte di tutti.

La legge costituzionale porta anche la firma di Giorgia Meloni, che muove i primi passi della propria esperienza politica nel Fronte della gioventù, organizzazione giovanile del Msi. Non è che la contestazione effettiva rivolta alla riforma riguarda una presunta insufficiente legittimazione della premier a modificare la Costituzione antifascista? La questione è “simbolica”, insomma?

La classe dirigente di questo Paese è zeppa di persone che hanno militato orgogliosamente nella sinistra più estrema: e nessuno giustamente obietta alcunché. Ma la storia repubblicana annovera anche vicende del tutto diverse, di persone e gruppi che, provenendo dall’ala opposta, hanno attraversato una lunga evoluzione, fino ad arrivare a ruoli istituzionali importanti. Che c’è di stonato? Lo lasci dire a chi ha condiviso, almeno in parte, proprio quest’ultima evoluzione. E poi, a me diverte invece un’altra apparente stonatura: Anm e sinistra che difendono l’ordinamento giudiziario fascista di Dino Grandi, con le carriere di pm e giudici unitissime! Quello stesso ordinamento giudiziario di cui la settima disposizione transitoria e finale della Costituzione chiede dal 1948 la riforma!

Quante volte è stato modificato il Titolo IV della Costituzione, quello relativo alla magistratura, rispetto alle altre parti?

Ricordo solo la appena citata modifica del 1999, relativa all’articolo 111. Ma questo dato si presta a innumerevoli letture diverse: io privilegerei la forza conservatrice della magistratura associata.

Più in generale esiste un nucleo duro di principi costituzionali non assoggettabili a revisione e quindi, per loro natura, sottratti alla regola della maggioranza?

Secondo la Corte costituzionale, lo sostiene, in particolare, una sentenza del 1988, esiste un nucleo di principi supremi che non potrebbero essere modificati nemmeno con legge di revisione costituzionale. Il problema consiste nell’identificarli. Il testo costituzionale ricorda come limite esplicito alla revisione la sola forma repubblicana dello Stato. Si potrebbe pensare, tra i limiti impliciti, al nucleo duro di alcuni diritti fondamentali, definiti testualmente come inviolabili. Ma si discute anche sul significato della inviolabilità… Alla fine, la questione è: chi decide quali sono questi principi? Quindici giudici della Corte costituzionale? E, quindi, quei quindici signori, e signore!, potrebbero dichiarare incostituzionale una revisione costituzionale, magari approvata dal popolo con referendum? A chi appartiene l’ultima parola in questo campo? Questioni formidabili.

La Carta deve restare insensibile al mutare dei rapporti politici e della coscienza sociale? O detto altrimenti, qual è il limite al suo mutamento?

La Costituzione, per essere difesa realmente, deve poter essere modificata proprio per stare al passo coi tempi, senza determinare alterazioni del suo assetto essenziale. Molto meglio modificare il testo, secondo le procedure previste, anziché far dire a quel testo quel che non dice, e che si vorrebbe dicesse. Comunque, proclamare l’assoluta intangibilità della Costituzione fa il suo male, perché induce a violarla e, alla lunga, a considerarla superata.

Una obiezione che muove spesso ad esempio Giovanni Maria Flick è la seguente: prima di modificare la Costituzione facciamo rispettare quella esistente. Che ne pensa?

Affermazione un poco generica, ma da condividere. Solo che è questione di prospettiva: ad esempio, avrebbero previsto, i Costituenti, che il Csm elettivo sarebbe diventato quel che è diventato? Tra di essi, solo Condorelli, in un lucido intervento contro l’elettività dei componenti togati del Csm, mise in guardia contro l’elettoralismo, che avrebbe minato alla radice il ruolo del Consiglio, preparando l’avvento di quei partitelli che son diventate le correnti dell’Anm. Insomma, le prassi seguite in questi decenni rispettano il ruolo che i Costituenti avevano disegnato per il Csm? È qui rispettata la Costituzione? O per tornare a quel ruolo originariamente voluto dai Costituenti ci vuole proprio il sorteggio?

Alla luce della sua esperienza alla Corte costituzionale, che bilancio può fare rispetto al tentativo di forzare la Costituzione con leggi ordinarie?

La Corte costituzionale, con tutte le critiche che si possono muoverle, resta una istituzione seria e affidabile, nella quale c’è da riporre fiducia. E se qualcuno, anche in tema di ordinamento giudiziario, pensasse di aggirare la Costituzione con leggi ordinarie, troverebbe nella Corte un veloce ed efficace contraltare, come è sempre accaduto. Su questo non avrei proprio dubbi.

Come va nel resto del mondo, rispetto al metter mano alla Costituzione?

Difficile fare un bilancio credibile. Il mondo è assai vario, ahimè, e le situazioni sono molto diverse. Di certo, non dappertutto un testo costituzionale è preso sul serio, come legge suprema da rispettare.