Giovedì 12 Febbraio 2026

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Landolfi: «Io, vittima di un processo inquisitorio, dico: separare le carriere rischia di non bastare»

L’ex ministro denuncia anomalie istruttorie e interpretazioni controverse dei giudici: vicenda diventata simbolo del dibattito sulla separazione delle carriere

11 Febbraio 2026, 11:07

Landolfi: «Io, vittima di un processo inquisitorio, dico: separare le carriere rischia di non bastare»

Mario Landolfi

Tra i processi alla politica degli scorsi anni, la vicenda giudiziaria di Mario Landolfi occupa un posto di riguardo. Soprattutto per la “interpretazione del ruolo” offerta dai giudici, assolutamente lontana dal modello accusatorio. A sperimentarne le conseguenze è stato appunto l’ex ministro delle Comunicazioni, a lungo deputato di Alleanza nazionale, esponente di quella destra tatarelliana che per qualche lustro, fino alla “scissione” consumata da Fini nel 2008, aveva reso centrale la Campania, scivolata oggi ai margini della politica nazionale. Se ne parla anche in un libro, “Anatomia di un’ingiustizia”, firmato da Luca Maurelli. «Il racconto documenta le assurdità della mia storia», dice Landolfi. Storia di cui si occupa da anni l’attuale capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, con altrettanto documentate interrogazioni. «Penso che la mia vicenda sia emblematica degli squilibri che viziano il processo penale».

E l’anomalia del processo Landolfi, continua l’ex ministro, risiede «non tanto nel ricorso all’articolo 507 che, seppur da reliquia del vecchio rito inquisitorio, sopravvive nel nostro codice, ma nell’essersene serviti in modo paradossale. Il professor Pecorella scrisse una volta che, con il 507, il giudice non cerca una prova, ma cerca la sua prova. Nel mio caso non l’ha trovata neanche così, tanto è vero che in sentenza ha utilizzato una dichiarazione già agli atti dopo averla amputata della parte a me favorevole. Io sono stato condannato in primo grado nel 2019 con una sentenza confermata per relationem dalla Corte d’Appello nel 2022 e divenuta definitiva il 9 gennaio del 2023 a seguito della dichiarazione di inammissibilità da parte della Cassazione, arrivata a 45 giorni dall’udienza. Un mese e mezzo per respingere un ricorso senza entrare nel merito sembrano davvero troppi. E inattesi, perché la mia difesa aveva evidenziato illogicità e travisamenti. Quelle forzature contenute nella sentenza di primo grado furono clamorose, e non sono il solo a dirlo».

Il senatore Gasparri lo denuncia da anni. «Il 18 novembre 2019 i giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si ritirano in camera di consiglio e vi restano per sei ore. Non ne escono, però, con la sentenza bensì, appunto, con un’ordinanza ex articolo 507 finalizzata a risentire un teste già escusso. Premessa: il 507 sancisce che il giudice può ricercare nuovi mezzi di prova solo se assolutamente necessario ai fini del decidere. Nel mio caso il teste non solo era stato già sentito ma, per intervenuto accordo tra le parti, ne erano stati acquisiti tutti i verbali resi, circa una quarantina, prima davanti al pm e poi nei vari processi in cui aveva deposto, a cominciare da quello a carico di Nicola Cosentino». Di chi parliamo? «Giuseppe Valente, mio concittadino di Mondragone, esponente di Forza Italia, pentitosi sette anni dopo il suo primo arresto mentre era in carcere e mentre attendeva il verdetto della Cassazione a fronte di una doppia conforme di condanna a 5 anni e 4 mesi per reati di mafia. Più che accusarmi, aderisce al teorema costruito dalla Dda contro di me. Del resto conosceva tutte le carte».

Ma il caso è, come si dice in casi simili, de minimis. «Un fatterello di paese, le dimissioni barattate di un consigliere comunale a un mese dalla scadenza naturale dell’assemblea, ingigantito dall’aggravante dell’agevolazione camorristica. Nel corso del controesame ex articolo 507, però, Valente si contraddice platealmente su una vicenda gemella, e perciò decisiva rispetto all’attendibilità del suo racconto. È tutto ancora ascoltabile su Radio Radicale. Stranamente, però, di tutto questo non c’è traccia nelle motivazioni: per superare i rilievi mossi, sul punto, dalla difesa, il giudice utilizza una dichiarazione già agli atti, dopo averla, ripeto, amputata della parte a me favorevole».

L’accusa aveva chiesto di condannare Landolfi a tre anni e sei mesi, «a conferma», dice lui, «che riteneva completa l’istruttoria, anche sotto l’aspetto della contestazione dell’aggravante. Un’altra anomaliia: nella sua requisitoria, il pm depositò una memoria scritta in cui chiedeva, testuale, il mio rinvio a giudizio. Capito? Era il copia-incolla dello stesso materiale utilizzato per l’udienza preliminare, e su quello si chiedeva la mia condanna come se un processo durato 7 anni non fosse mai stato celebrato. Eppure, in mio favore avevano testimoniato sia l’anti-Stato, cioè Augusto La Torre, chiamato dalla Dda, sia lo Stato, cioè Raffaele Cantone, teste a difesa, che a lungo aveva indagato sui clan casertani. Entrambi dissero che ero stato potenziale bersaglio della camorra per il mio impegno politico. Ciò nonostante la Dda chiese di condannarmi».

In quel caso la condanna non arriva. «Assolto sì, ma per insufficienza di prove. E dire che avevo rinunciato alla prescrizione in costanza di circostanza aggravante. Ma le anomalie non finiscono qui: perché la Dda non ha appellato una sentenza non graniticamente assolutoria? E ancora: perché, in sede di esame ex articolo 507, non una sola domanda il giudice rivolge a Valente, pluricondannato in via definitiva per camorra, sulla circostanza aggravante? Quale migliore occasione per fare piena luce anche su quest’ultima pesantissima accusa. Invece niente, zero, nessun riferimento, nemmeno di striscio, per poi sentenziare insufficienza di prove».

Secondo Landolfi, una logica terrebbe tutto: «C’era la necessità di non bruciare un pentito ritenuto fondamentale dalla Dda anche in altri processi. E si arriva così all’assurdo di un teste considerato pienamente attendibile per corroborare l’accusa di corruzione ma insufficiente a raggiungere la piena prova sull’agevolazione mafiosa. E all’assurdo di un teste, le cui dichiarazioni vengono definite dirette, precise, analitiche, puntuali nonostante le plateali contraddizioni e i 23 non ricordo che affollano le 37 pagine di verbale. Come se la sua riconvocazione in aula non rispondesse all’esigenza di un più approfondito accertamento ma all’urgenza di trovare elementi a mio carico. In assenza, si sono ignorate le risultanze dibattimentali». Questo lo dice lei, «Be’, dico anche un’altra cosa: se questa è l’aria che tira nei tribunali, avere carriere separate e due Csm servirà a poco».