Lunedì alla Federico II di Napoli si terrà un dibattito con gli studenti sulla riforma costituzionale Nordio. Moderato dal direttore del Dubbio, Davide Varì, vedrà confrontarsi per il No Massimo Villone (emerito di diritto costituzionale), Giovanna De Minico (ordinaria di diritto costituzionale), Salvatore Boccagna (professore di diritto processuale civile), Francesco Maria Vicino (magistrato), per il Sì Giuseppe Amarelli (professore di diritto penale), Francesco Paolo Sisto (vice ministro alla giustizia), Giacomo Rocchi (magistrato), Vincenzo Maiello (professore di diritto penale). Con quest’ultimo ragioniamo della norma che si pone l’obiettivo di riscrivere l’ordinamento giudiziario.
Perché è necessaria la separazione delle carriere, spiegato ad un semplice cittadino?
A quanti, per loro fortuna, sono restati immuni da accuse giudiziarie, proverei a far comprendere che la separazione delle carriere fra il magistrato che accusa e quello che decide giova all’indipendenza di quest’ultimo, lo libera dagli inevitabili condizionamenti della colleganza e, nel renderlo indifferente all’epilogo decisorio, ne rafforza l’imparzialità, anche nella percezione delle parti processuali e dell’opinione pubblica. Tenterei di convincerli che, in ultima analisi, la rottura della comunanza di ceto col pm accresce l’autorevolezza del giudice e ne favorisce la credibilità sociale della decisione. E per facilitarmi il compito didascalico, dopo aver sottolineato le analogie tra processo e contesa agonistico/sportiva, sfrutterei la persuasività metaforica che esprime l’immagine della partita di calcio arbitrata da un giocatore di una delle squadre in campo.
Qual è la parte della riforma che la convince di più?
La parte che introduce la separazione delle carriere rappresenta, indubbiamente, la pietra d’angolo della riforma, che la connota anche sul piano identitario. Trovo che ne riassuma bene la matrice liberal/garantistica di disciplina che vuole rimarcare come il processo debba essere luogo e strumento di protezione dell’innocente. In quest’ottica, è assai apprezzabile che la riforma porti a compimento il disegno costituzionale del giusto processo, sancendo, in tal modo, che quella dell’accusatorio è scelta irreversibile della Repubblica. È meritorio, inoltre, che la revisione costituzionale persegua l’obiettivo di sottrarre il governo autonomo dell’ordine giudiziario dalle logiche lottizzatorie del correntismo associativo; è questa una prospettiva che, oltre a ripristinare spazi di effettiva indipendenza interna dei singoli magistrati, può sanare le ferite inferte al carattere diffuso dell’agire giudiziario e della sua funzione di tutela del diritto.
Secondo lei fino ad ora i giudici non sono stati terzi ed imparziali?
Questa valutazione implicherebbe il riferimento a vicende specifiche. Mi interrogherei, piuttosto, se la carriera unica abbia inciso sulla qualità complessiva dell’agire giurisdizionale. Sono portato a ritenere che essa abbia costituito un fattore di declino del garantismo penale. La comunanza ordinamentale ha favorito forme di contiguità tra la cultura dell’accusa (l’esplorazione e messa a punto dei contesti investigativi e le formalizzazioni imputative) e la logica della decisione (la ricostruzione dei fatti in conformità ai tipi legali tassativi e alle esigenze di personalizzazione del giudizio di colpevolezza, nonché al canone dell’in dubio pro reo) che ha avuto indiscutibili riverberi sulla formazione di prassi e indirizzi giurisprudenziali, segnati da un oggettivo affievolimento delle funzioni garantistico/individuali del diritto penale e del suo processo. Penso alle varie ermeneutiche di lotta che si sono insediate nei settori nevralgici di questi ultimi, motivate dall’esigenza di non disperdere le acquisizioni investigative, vanificando anni di indagine. In questi casi, la giurisprudenza ha finito spesso per piegare la corretta interpretazione delle norme penali e processuali alle esigenze del lavoro portato avanti dagli Uffici di Procura, con esiti che – su larga scala – coincidono con un obiettivo affievolimento della funzione di garanzia delle disposizioni scrutinate.
Non ritiene che ci sia una disparità tra il sorteggio temperato per i laici e quello puro per i togati?
Il regime di sorteggio che lei chiama temperato, stabilito per i laici, non asseconda un privilegio, ma viene incontro all’esigenza di assicurare un imprescindibile livello di competenza giuridica dei membri dei Collegi. La mancata previsione costituzionale del sorteggio temperato non credo che potrà impedire alle leggi di attuazione di prevederlo, sancendo, ad esempio, specifici requisiti di anzianità e/o pregresse esperienze organizzative e direttive di Uffici giudiziari.
Cosa pensa dell'impossibilità del ricorso per Cassazione avverso le sentenze dell'Alta Corte disciplinare?
L’omessa, espressa previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di seconda istanza dell’Alta Corte non corrisponde al divieto di sancirla da parte del Legislatore di attuazione, così come non potrebbe impedire il suo recupero per via interpretativa, valorizzando le potenzialità ermeneutiche dell’art. 111 Cost.
Cosa pensa della campagna referendaria portata avanti dall'Anm?
La scelta dell’ANM di concorrere al risultato referendario altera la dinamica della divisione orizzontale dei poteri che, nella struttura dello Stato costituzionale, promuove la loro reciproca autonomia. È sufficiente riflettere sul significato profondo di questo profilo per accorgersi che quella di concorrere al risultato referendario è stata una decisione sopra le righe dell’ANM, ancor più grave se rapportata, poi, al rischio di appannamento della base di legittimazione della funzione giudiziaria, connesso alla perdita dell’apparenza di imparzialità. Ma quel che sconcerta della campagna referendaria dell’ANM è la sua postura comunicativa. Quando dal piano degli argomenti giuridici si passa al retropensiero, al sospetto distopico e, ancor più, alla rappresentazione mistificata dei contenuti normativi della riforma il pericolo che la collettività non coltivi più alcuna fiducia sulla capacità dei suoi giudici di esercitare al meglio i propri compiti – cruciali per la democrazia costituzionale – diventa davvero una realtà concreta.
Da parte del Governo e della maggioranza parlamentare si sostiene che grazie a questa riforma i giudici non invaderanno la sfera politica, saranno appunto "ricondotti", ci saranno meno scarcerazioni come ha detto Bignami, sarà utile oggi alla destra e domani alla sinistra. Che ne pensa?
Sono slogan che compongono l’arsenale della propaganda. Se dovessero essere presi sul serio denuncerebbero una mancata consapevolezza dei termini della riforma.