L'intervista
Paola Cervo (giudice di Sorveglianza)
Paola Cervo, giudice di sorveglianza, componente della Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm per AreaDg, il Governo ha scelto di non indire ancora la data del referendum. Come giudica questa mossa?
Come un atto costituzionalmente dovuto. C’è una raccolta di firme in corso. L’art. 138, co. 2, Cost. recita che le leggi sono sottoposte a referendum quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Nella prospettiva della Costituzione questo termine deve decorrere interamente, prima che il Governo possa decidere la data referendaria, perché è garanzia delle minoranze interessate a chiedere l’indizione del referendum raccogliendo le firme necessarie.
Molti cittadini non conoscono neanche la differenza tra giudice e pm. Come fargli capire la portata di questa riforma?
Con le parole del ministro Nordio e della senatrice Bongiorno, che hanno affermato a chiare lettere che questa riforma non si propone di rendere più efficiente la giustizia; e ricorrendo di nuovo alle parole del ministro, che si è rammaricato della contrarietà alla riforma da parte delle opposizioni perché non capiscono che quando vinceranno le elezioni questa riforma gioverà a loro. Ma non è necessario padroneggiare la differenza tra giudice e pubblico ministero, per capire che l’indipendenza del potere giudiziario dalla politica costituisce patrimonio e garanzia di tutti i cittadini.
Qual è l’aspetto che la preoccupa di più?
Questa riforma è strabica. Tutti parlano del Pubblico Ministero ma pochi capiscono che ad essere in pericolo è il giudice, penale o civile che sia.
La magistratura prefigura delle vere e proprie catastrofi se la riforma passasse. Ci può spiegare praticamente cosa accadrebbe ad un giudice?
Più che catastrofismo è realismo. In primo luogo, al giudice penale non arriverà ciò che al PM sarà impedito di indagare. In secondo luogo, il giudice – penale o civile - sarà assoggettato ad un sistema disciplinare, così fortemente condizionabile dalla politica, che ne sarà inevitabilmente intimorito. Allo stato, la riforma Nordio non vieta che i togati siano minoranza, nei collegi disciplinari; e vieta ai magistrati di ricorrere in Cassazione contro l’eventuale condanna, poichè prevede che la sanzione possa essere impugnata solo dinanzi ad un diverso collegio della medesima Alta Corte. Ricordiamo ancora tutti a quali reazioni si sono trovati esposti – ad esempio - i giudici della protezione internazionale negli ultimi due anni: come si può pensare che il giudice sia sereno, se la riforma entrerà in vigore?
Diversi suoi colleghi giudici in camera caritatis sostengono di temere il potere dei pm adesso, figuriamoci dopo la riforma. Ma giudici con la schiena dritta non faranno da argine al loro eventuale strapotere?
I magistrati – requirenti e giudicanti – sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia la riforma Nordio nominalizza questa garanzia, e nel volgere di un tempo ragionevolmente breve questa nominalizzazione informerebbe di sé tutto il sistema. Non si può invocare la schiena dritta dei magistrati, in un sistema che ne pregiudica l’autonomia dalla politica.
Osteggiate il sorteggio. Eppure il cittadino non può scegliersi il proprio giudice.
Non è un accostamento pertinente. Il sorteggio dei componenti togati dei CSM costituisce una franca mortificazione del corpo elettorale – privato del diritto di elettorato attivo e passivo, unico caso in Italia – e dell’organo di rilevanza costituzionale. Nella prospettiva della riforma, il sorteggio serve a frantumare la componente togata, così che quella laica ne risulti più forte in seno ai due consigli superiori. In altre parole, il sorteggio serve ad attrarre un pezzo importante del sistema giudiziario nell’orbita della politica.
Il giudice naturale precostituito per legge, invece, costituisce una garanzia. Affermando che nessuno può essere distolto dal giudice naturale, l’art. 25 della Carta tutela i cittadini dal rischio che il giudice che tratterà il loro caso venga designato o costituito ad hoc. Si tratta della stessa norma che afferma la riserva di legge in materia penale, e dialoga idealmente con la garanzia apprestata dall’art. 102 Cost, che vieta l’istituzione di giudici speciali. Inevitabile chiedersi come possa armonizzarsi l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, prevista per i soli magistrati ordinari, con l’art. 102 Cost., che la riforma Nordio non modifica.
Secondo lei la magistratura ha commesso degli errori in questi decenni e ora ne paga il prezzo?
Il prezzo di questa riforma lo pagherebbero i cittadini, privati di un preziosissimo bene collettivo quale l’indipendenza del potere giudiziario. La magistratura, dal canto suo, nonostante i suoi errori pagherebbe invece il prezzo della sua indipendenza e verrebbe “ricondotta”, per citare il sottosegretario Mantovano. Quanto ai suoi errori, non è certo denigrando o aggredendo la magistratura, che si crea il clima giusto per un’analisi obiettiva.
Dopo il referendum tornerà il sereno con l’avvocatura?
l magistrati non sono in lite con gli avvocati, né con alcun altro soggetto istituzionale. È però un dato di fatto che i sostenitori del SI usano talvolta toni esacerbati. Una parte dell’avvocatura ha compreso i pericoli della riforma e sosterrà il NO; ma dall’esterno l’avvocatura sembra suggestionata dallo strabismo genetico della riforma, che nasce ossessionata dal processo penale. Trovo invece irragionevole la convinzione che mortificare i pubblici ministeri e i giudici enfatizzerà il ruolo dell’avvocato, perché solo un giudiziario saldamente indipendente dalla politica consente all’avvocato di esercitare la sua alta funzione. Ma, al netto di certe intemperanze, spero che prevalgano la ragionevolezza ed il comune senso delle istituzioni, perché il giorno dopo il referendum, comunque vada, dovremo tornare in tribunale a fare udienza insieme.