Per il professore Giovanni Guzzetta, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l' Università di Roma Tor Vergata, l'obbligo vaccinale è legato a criteri che la Corte Costituzionale ha già fissato: proporzionalità, efficacia e non dannosità dei vaccini, indennizzi per gli effetti collaterali.
L'obbligo vaccinale è consentito dalla nostra Costituzione nel contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività. Ovviamente ci sono delle condizioni che la Corte costituzionale ha messo in evidenza, tra l'altro, nella sentenza numero 5 del 2018 che riassume lo stato della giurisprudenza costituzionale in merito alla questione: l'intervento deve essere ragionevole, proporzionato rispetto agli obiettivi che ci si prefigge, ci devono essere evidenze scientifiche ed epidemiologiche a giustificare l'utilità della vaccinazione, occorre una ragionevole convinzione dell'efficacia e non dannosità dei vaccini e, infine, deve essere garantito un indennizzo per coloro che dovessero subire effetti collaterali dannosi a causa della somministrazione. Questa però non è l'unica misura possibile in quanto il Legislatore ha una varietà di soluzioni, tra cui la raccomandazione e meccanismi condizionanti.
Non porrei la questione in termini di onestà. Il problema è di gestione. A me pare che la legislazione sul green pass stia diventando così complicata e così piena di varianti e di variabili che la certezza anche per i cittadini comincia a vacillare. D'altra parte un obbligo vaccinale è stato già introdotto con il decreto di novembre, così come previsto in altri ordinamenti. L'importante è rispettare quei criteri elencati in precedenza e sui quali dovrebbe vigilare il Parlamento.
Trattamento sanitario obbligatorio non equivale necessariamente a trattamento coatto. La violazione dell'obbligo può essere sanzionata in tanti modi o addirittura potrebbe non essere sanzionata malgrado l'esistenza dell'obbligo. Del resto il decreto di novembre prevede già sanzioni e conseguenze negative. Ma anche in questo caso occorre applicare il criterio di proporzionalità.
Questo rientra nella scelta discrezionale del legislatore. Dal punto di vista costituzionale, quello che posso dire è che la Costituzione prevede le cure gratuite per gli indigenti. Quindi, l'indigente, sia esso responsabile o no della propria malattia, ha diritto all'assistenza a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Per i non indigenti la scelta è lasciata alla discrezionalità del legislatore. Ora, questa tecnica di far pagare i danni a chi ha causato la morbilità a se stesso o agli altri non è stata mai praticata in Italia in questi termini, benché ci siano comportamenti che producono effetti nocivi su se stessi come il fumo.
Ovviamente l'emergenza è la situazione che più minaccia i diritti individuali perché in suo nome può essere necessario limitarli. Si tratta di una situazione risaputa ed accettata. Quindi più durano gli stati di emergenza e più quella minaccia perdura. Per definizione la durata di uno stato di emergenza non è prevedibile. Per dirimere la questione bisogna sempre guardare alla realtà oggettiva. Quindi il problema non è la durata bensì la giustificazione alla base della proroga.
È chiaro che quando si vive una situazione eccezionale le categorie per interpretare la realtà saltano. Pertanto un tasso di incertezza è fisiologico e sicuramente bisogna fare in modo di ridurlo. Come dicevo prima la tentazione di misure eccessivamente articolate e differenziate può determinare un effetto di incertezza. Ed infatti la Commissione Europea, allorché ha dovuto preoccuparsi di questo tipo di fenomeni, ha elaborato delle linee guida ( mi riferisco ad esempio alla Comunicazione sul principio di precauzione) sottolineando ad esempio che nei processi decisionali la trasparenza e la chiarezza sono elementi fondamentali.