Martedì 14 Aprile 2026

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Cosa dice la sentenza

Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta ma il dubbio sulla truffa resta

Il Tribunale di Milano chiude il procedimento senza assoluzione nel merito: esclusa l’aggravante della minorata difesa, ma i messaggi restano giudicati quantomeno ambigui

14 Aprile 2026, 10:55

Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta ma il dubbio sulla truffa resta

Chiara Ferragni

Sul Pandoro-gate Chiara Ferragni ottiene la chiusura definitiva del procedimento penale, ma non un’assoluzione piena nel merito. È questo il senso delle motivazioni con cui il Tribunale di Milano ha spiegato il proscioglimento dell’influencer dall’accusa di truffa aggravata nella vicenda delle campagne promozionali legate al Pandoro Pink Christmas di Balocco e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Una decisione che chiude la saga giudiziaria sul piano penale, ma lascia intatto un punto centrale: il dubbio sulla reale portata ingannevole dei messaggi diffusi nelle campagne promozionali.

Secondo il giudice, Ferragni non è stata assolta perché il fatto non sussiste, né perché la sua condotta sia stata ritenuta del tutto lecita. Il procedimento si è fermato dopo l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa, che ha fatto ricadere la contestazione nell’ipotesi di truffa semplice, non più perseguibile a seguito della remissione delle querele dopo i risarcimenti versati dall’imprenditrice digitale.

La chiusura del processo senza assoluzione nel merito

Il primo dato che emerge con forza dalle motivazioni è proprio questo: Chiara Ferragni non è stata assolta nel merito. Il Tribunale di Milano lo scrive chiaramente, spiegando che le condotte contestate non sono rimaste impunite e che le persone ritenute vittime non sono rimaste senza ristoro.

Il procedimento riguardava l’ipotesi di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro in relazione alla comunicazione commerciale del pandoro Balocco del Natale 2022 e delle uova pasquali commercializzate tra il 2021 e il 2022. Con Ferragni erano imputati anche il suo ex collaboratore stretto Fabio Damato e l’amministratore di Cerealitalia-ID, Francesco Cannillo.

Decisiva l’esclusione della minorata difesa

A cambiare il destino del processo è stata la decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini di escludere l’aggravante della minorata difesa. La Procura di Milano aveva sostenuto che l’inganno si fosse sviluppato attraverso i social, sfruttando una particolare vulnerabilità dei consumatori, prima di tradursi poi nella vendita dei prodotti nella grande distribuzione.

Per il tribunale, però, questa costruzione non regge. Il giudice respinge l’idea che i follower di Ferragni possano essere assimilati a una sorta di comunità passiva o manipolabile in modo automatico. In sostanza, afferma che i social non possono essere considerati di per sé un ambiente idoneo a integrare quella condizione di particolare debolezza richiesta dall’aggravante contestata.

I social non sono una “setta” e non bastano da soli

Uno dei passaggi più significativi delle motivazioni riguarda proprio il ruolo dei social media. Il giudice scrive, in sostanza, che i follower non sono una “setta” e contesta l’idea di una asimmetria informativa più intensa sui social rispetto ai media tradizionali.

Anzi, osserva che nei mezzi di comunicazione tradizionali, come la televisione, il pubblico ha spesso strumenti di verifica ancora più ridotti. Eppure, sottolinea il tribunale, non risultano precedenti in cui l’aggravante della minorata difesa sia stata contestata in casi di pubblicità ingannevole trasmessa in tv. Da qui il rifiuto di considerare Internet come il luogo in cui la truffa si realizzerebbe in modo automatico, anziché come un semplice mezzo attraverso cui essa potrebbe eventualmente essere commessa.

Il tribunale evidenzia anche un altro punto: non è stato dimostrato che i circa 30 milioni di follower di Ferragni fossero necessariamente destinatari effettivi dei messaggi contestati, né che proprio loro siano stati gli acquirenti dei pandori o delle uova.

I risarcimenti hanno chiuso la perseguibilità del reato semplice

Una volta esclusa la minorata difesa, il reato è stato ricondotto alla truffa semplice, che però non era più perseguibile per effetto della remissione di querela intervenuta dopo i risarcimenti.

Ferragni aveva versato oltre 3,4 milioni di euro a favore del Codacons, di Adicu e di una donna di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza. Proprio questi ristori hanno fatto venire meno la possibilità di proseguire penalmente per il reato base.