Le motivazioni
La prescrizione e confisca possono continuare a convivere nel processo penale senza entrare in rotta di collisione con la presunzione di innocenza. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale, che con una sentenza depositata oggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata sull’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui consente al giudice d’appello, una volta dichiarato estinto il reato per prescrizione, di decidere comunque sull’impugnazione ai soli effetti della confisca.
Il nodo era delicato perché toccava uno dei punti più sensibili del rapporto tra garanzie dell’imputato e misure patrimoniali. La Consulta ha però chiarito che la conferma della confisca, anche in presenza di un reato ormai prescritto, non equivale a un’affermazione di responsabilità penale in contrasto con il principio di non colpevolezza.
La sentenza arriva dopo le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Lecce nell’ambito di un procedimento riguardante una confisca urbanistica collegata a un reato di lottizzazione abusiva ormai dichiarato prescritto.
Il punto contestato riguardava la compatibilità costituzionale della norma che permette al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi comunque sulla confisca. In particolare, il dubbio era che questa facoltà potesse finire per aggirare la presunzione di innocenza, dal momento che il reato non viene più definito con una condanna ma con una declaratoria di estinzione per prescrizione.
La Corte costituzionale, però, ha respinto questa lettura e ha sancito che l’articolo 578-bis non viola la presunzione di innocenza.
Secondo la Consulta, la decisione del giudice d’appello «ai soli effetti della confisca» non corrisponde all’attribuzione di una responsabilità penale al soggetto prosciolto per prescrizione. È questo il punto centrale della pronuncia.
La Corte distingue in modo netto tra il piano della responsabilità penale e quello della misura patrimoniale. Il fatto che il giudice debba comunque verificare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato per decidere sulla confisca non trasforma quella valutazione in una condanna penale tardiva o implicita.
In sostanza, la prescrizione continua a impedire una decisione di colpevolezza sul piano penale, ma non blocca automaticamente il vaglio sull’eventuale mantenimento della confisca.
La Corte costituzionale ha richiamato anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, chiarendo che la disciplina italiana resta compatibile con la presunzione di innocenza così come tutelata a livello convenzionale.