Paolo Auriemma*
Ma davvero siamo arrivati al punto in cui per dimostrare l’indipendenza del giudice dal pm occorre far ricorso alle percentuali di non accoglimento delle richieste da parte di quest’ultimo?
Davvero non ci si rende conto che in tal modo si offende l’attività stessa del difensore riducendolo a un convitato di pietra in un processo penale in cui le decisioni vengono prese senza considerare il fondamentale apporto della difesa e si considera la assoluzione soltanto frutto di errori del pubblico ministero?
Sul serio si è creata questa confusione logica ancor prima che dialettica secondo cui la percentuale degli accoglimenti delle richieste fatte dal pm non dipende proprio dal vaglio prudente fatto da quest'ultimo, proprio perché esercita una funzione tutt’altro che accusatoria, ma dal rapporto di colleganza tra magistrati?
Ma davvero non balza agli occhi che il vero fine della riforma è aggredire e affievolire le garanzie di indipendenza tipiche della funzione giurisdizionale? E che le rassicurazioni servono solo a rasserenare per i tanti dubbi che stanno emergendo, nella collettività, sulla correttezza della riforma.
Perché uno dei punti oscuri di questa riforma è proprio in questo, una forzatura costituzionale che lascia aperte, con la riserva di legge, cioè la possibilità di intervenire sulla materia con legge ordinaria, troppe porte a modifiche ordinamentali di cui, ad oggi si sente solo in parte accennare. E tali accenni non possono rasserenare se si sente parlare di linee direttive che potrebbero incidere sulla azione penale, sottrazione della Polizia Giudiziaria al coordinamento del pm, concorsi, per questi ultimi, che privilegerebbero “tecniche di indagine” a materie quali diritto civile e amministrativo.
E allora è bene porre qualche punto fisso che non può che trovare le sue radici nella Costituzione del 1948.
E chi volle quella Carta pose come cardine del nostro sistema l’equilibrio tra i poteri della Stato. E ciò perché l'esperienza del periodo storico precedente aveva insegnato che la prevalenza di un potere, quello esecutivo, sugli altri aveva creato indiscutibili storture del sistema.
E tali distorsioni non dovevano (mai più) verificarsi, perché la democrazia ha nel suo nucleo quell’equilibrio che non permette a nessuno di prevalere a nessuno su un altro, a nessun potere dello Stato di porre in subordine gli altri.
E non vi è dubbio, per ciò che attiene alla funzione giudiziaria svolta dalla Magistratura, che questa, frustrata nel periodo fascista, sia stata fortemente tutelata da norme che la garantissero da possibili condizionamenti.
Il pubblico ministero - che quale organo di giustizia vide unificata la propria carriera a quella del giudice sin dal 1907, nel periodo liberale - fu costituzionalmente parte dell’ordine giudiziario. Scelta che non dipende solo dalla funzione di “parte imparziale” svolta, ma alla tutela che si voleva dare rispetto a condizionamenti politici e di gruppi di potere.
E la creazione - o meglio la restituzione e il rafforzamento - del Consiglio Superiore della Magistratura, organo deputato alla difesa della autonomia e indipendenza più ancora che dell’ordine giudiziario, della funzione che questo deve svolgere è che è corollario della uguaglianza dei cittadini.
Organo che ha compiti di alta amministrazione che, per definizione, consiste in quella attività che
rappresenta il punto di giunzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, concretizzandosi in atti ad alto contenuto discrezionale ma soggetti a controllo giurisdizionale.
Ovvia, proprio per la funzione, la necessità di scelte fondate su un pluralismo culturale che solo la legittimazione degli amministrati può fornire.
Oggi la riforma prevede la estrazione a sorte dei componenti dei nuovi e previsti organismi che sostituiranno il Csm come strutturato nel 1948 e a cui si sono ispirate tutti i Paesi democratici di stampo occidentale. Formando, così, una pluralità - e sol per questo più deboli - di organi i cui componenti saranno legittimati solo dal caso.
Una riforma, a mio giudizio, che danneggerà l’equilibrio del sistema agendo su quel meccanismo di “pesi e contrappesi” cardine della democrazia liberale.
Un sistema di garanzie che assicura che nessun organo dello Stato prevalga sugli altri, proteggendo i principi fondamentali e le libertà dei cittadini.
*Procuratore di Rieti