Vi sono giornate che, più di altre, impongono a chi opera, come il sottoscritto, nella giurisdizione minorile da molti anni non soltanto di esercitare una funzione, ma di interrogarsi sul senso più profondo del proprio agire e la giornata dedicata all’ascolto del minore celebrata per la seconda volta oggi 9 aprile 2026, entra certamente nel novero di questa categoria. Essa costringe a tornare a ciò che, a mio avviso, dovrebbe essere l’origine stessa del nostro compito di adulti prima ancora che di operatori del diritto, che è quello di dare voce a chi, troppo spesso, voce non ha o non riesce ad esercitarla in modo effettivo.
L’ascolto del minore, infatti, non nasce nelle aule di giustizia, ma si inserisce in una dimensione più ampia che attraversa la famiglia, la scuola e la società nel suo complesso, e che costituisce il primo banco di prova della capacità degli adulti di riconoscere nel minore non un oggetto di protezione, ma un soggetto titolare di diritti e tra questi il diritto di essere ascoltato e non solo sentito. È nella famiglia che l’ascolto dovrebbe assumere la sua forma primariapiù autentica, quale riconoscimento quotidiano della dignità del figlio, oggi espressamente consacrata dall’art. 315-bis del codice civile, che attribuisce al minore il diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, ed è nella scuola che tale ascolto si trasforma in strumento di crescita, partecipazione e confronto, contribuendo a formare cittadini consapevoli, mentre sul piano sociale esso si traduce nella capacità delle istituzioni di includere il punto di vista dei più giovani nelle scelte che incidono sul loro futuro.
Questo panorama trova il suo fondamento più alto nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che non si limita a riconoscere al minore il diritto di esprimere la propria opinione, ma impone agli Stati di attribuirle un peso adeguato in relazione alla sua età e maturità, segnando così un passaggio decisivo da una concezione adultocentrica ad una realmente partecipativa dell’infanzia. Quando questo principio entra nel processo, esso assume una valenza ulteriore, perché si colloca all’interno di una struttura regolata da rituali, forme, termini e garanzie, che tuttavia non possono e non devono snaturarne l’essenza.
Nel processo civile familiare e minorile, oggi ridisegnato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e ss.mm.ii. , l’ascolto del minore è stato espressamente e certamente valorizzato, in particolare mi riferisco alla disciplina contenuta nell’art. 473-bis 4 e 5 c.p.c., quale momento imprescindibile nei procedimenti che lo riguardano, così come nel processo penale minorile disciplinato dal d.P.R. n. 448 del 1988 esso, seppur con finalità diverse dall’ascolto in sede civile, si inserisce in un sistema che pone al centro la personalità del minore e la finalità rieducativa dell’intervento giudiziario.
E tuttavia, chi quotidianamente esercita queste funzioni sa bene che l’ascolto del minore non può essere ridotto ad un mero atto processuale tra gli altri, né può essere assimilato ad un mezzo di prova, perché esso non è o meglio non dovrebbe essere diretto ad accertare un fatto, ma a comprendere una persona, non finalizzato alla ricostruzione di una verità storica, ma all’emersione di un vissuto, di un bisogno, di una percezione, di una richiesta di aiuto che il minore spesso fatica a esprimere e che richiede, per essere colta nella sua essenza, competenze che travalicano il sapere giuridico in senso stretto.
È qui che emerge con forza la dimensione psicologica dell’ascolto, che impone a chi lo conduce di possedere strumenti adeguati per instaurare una relazione autentica, libera da suggestioni e da condizionamenti, capace di rispettare i tempi e le modalità espressive del minore, evitando il rischio, tutt’altro che teorico, di indurre risposte compiacenti o difensive.Ascoltare un minore non significa porre domande, ma saper leggere anche i silenzi, i gesti, le esitazioni, e richiede una preparazione che non può essere improvvisata, ma deve essere il frutto di un percorso formativo specifico e multidisciplinare, che integri il diritto con la psicologia, la pedagogia e le scienze sociali.
Ovviamente l’ascolto del minore non deve neppure tramutarsi in un colloquio clinico sotto mentite spoglie, ma essere semplicemente un ascoltare con le modalità e gli strumenti opportuni per mettere a suo agio il minore filtrando quello che all’apparenza potrebbe trasparire dal suo detto, ma anche dal suo “non detto”. Sotto questo profilo, il Tribunale per i minorenni ha storicamente rappresentato un unicum nel panorama ordinamentale, infatti proprio per la sua composizione mista, che affianca al giudice togato i giudici onorari, portatori di quei saperi “altri” che consentono di leggere la realtà del minore nella sua complessità, e che trovano nell’ascolto uno dei momenti più alti della loro funzione.
Non può tuttavia tacersi come la recente riforma del processo civile familiare e minorile abbia determinato, stando alla lettera originaria di tale riforma, una significativa compressione del ruolo dei giudici onorari proprio nell’attività di ascolto del minore. Una scelta che appare, a chi scrive, difficilmente comprensibile e ancor meno condivisibile, perché finisce per sacrificare competenze preziose sull’altare di una lettura eccessivamente formalistica del processo familiare e minorile civile. Tale impostazione afferma una tendenza a ricondurre l’ascolto entro schemi rigidi, assimilando impropriamente tale attività ad un mezzo di prova e, ancor più, confondendo l’apporto del giudice onorario con quello del consulente tecnico d’ufficio, quasi che l’ascolto mediato da una competenza psicologica fosse sovrapponibile ad una valutazione peritale.
Ma così non è, e non può essere, perché il giudice onorario non è un ausiliario del giudice, bensì parte integrante del collegio, e il suo contributo nell’ascolto del minore non si esaurisce in una valutazione tecnica, ma consiste nella capacità di instaurare un dialogo che consenta al minore di esprimersi in modo autentico, senza sentirsi oggetto di indagine. Ridurre questa funzione significa impoverire il processo, privandolo di quella dimensione umana e interdisciplinare che ne costituisce la cifra distintiva. Molto opportunamente quindi il legislatore ha apportato delle deroghe sul punto permettendo ancora l’ascolto del minore al giudice onorario presso il tribunale per i minorenni almeno fino all’entrata in vigore del costituendo tribunale per le persone i minorenni e le famiglie, il cui orizzonte di realizzazione sembra ora dilatarsi nel tempo.
In definitiva, colgo l’occasione di tale Giornata sull’ascolto del minore che si celebra oggi per affermare il senso che a mio modesto avviso non deve avere l’ascolto stesso e cioè che, in qualunque sede venga esercitato, l’ essere degradato a mero adempimento procedurale, ma deveinvece essere riconosciuto per ciò che è realmente, ossia un momento di incontro tra l’istituzione e la persona “in fieri”, un atto attraverso il quale il minore cessa di essere oggetto di decisioni altrui e diventa protagonista delle proprie vicende, anche quando queste gli sono imposte e subite suo malgrado, come nel caso della separazione dei genitori o quando i genitori necessitano di supporto nell’esercizio delle loro funzioni.
È questa, in fondo, la sfida più alta che la giurisdizione minorile è chiamata ad affrontare e che impone a tutti gli operatori coinvolti, giudici o avvocati, curatori o assistenti sociali di mantenere viva la consapevolezza che ascoltare un minore non significa semplicemente adempiere ad un obbligo di legge, ma esercitare una responsabilità che è, prima ancora che giuridica, etica e civile. Vorrei che questa giornata rimettesse al centro l’ascolto del minore dando voce a chi prima voce non aveva ma era visto come una semplice appendice di diritti altrui.