Permesso di soggiorno
La revoca del permesso di soggiorno non può scattare come un automatismo, nemmeno davanti a condanne definitive per reati gravi. È il principio che emerge dalla decisione del Tar, che ha accolto il ricorso di un muratore albanese residente in provincia di Lucca, sposato e padre di due figli minorenni, annullando il provvedimento con cui la questura aveva deciso di revocargli il titolo di soggiorno per la sua ritenuta pericolosità sociale.
La vicenda racconta due tempi della stessa vita. Il primo è quello segnato dallo spaccio di cocaina, con episodi che tra il 2006 e il 2008 avrebbero interessato Lucca e la Piana. Il secondo è quello dell’uomo che oggi lavora in edilizia, mantiene la famiglia e sta scontando la parte residua della pena in regime di misura alternativa, uscendo per lavorare e rientrando la sera nella propria abitazione. È su questo secondo tratto del percorso che i giudici amministrativi hanno concentrato la loro valutazione. la vicenda è stata raccontata da Il Tirreno.
L’uomo era stato arrestato e condannato a 6 anni e 6 mesi per spaccio, oltre ad avere patteggiato una seconda pena di 2 anni, sempre per reati legati agli stupefacenti. Dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione, arrivata nel 2022, era stato incarcerato a Massa.
Parallelamente, la questura di Lucca aveva avviato il procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, ritenendo prevalente l’interesse dello Stato a non mantenere sul proprio territorio una persona giudicata socialmente pericolosa, in ragione della natura e della gravità dei reati commessi. Alla base del provvedimento c’era proprio questa valutazione: il passato criminale come elemento sufficiente a giustificare l’allontanamento.
Contro quella revoca il muratore si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo che non potesse esistere un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso di soggiorno. La linea difensiva ha puntato a dimostrare che, negli anni successivi ai fatti contestati, la sua vita aveva preso una direzione diversa, stabile e documentata.
L’uomo ha fatto valere di lavorare da tempo in modo regolare, di mantenere con il proprio impiego la moglie e i due figli minorenni, entrambi inseriti a scuola, e di avere ottenuto già nel marzo 2023 l’autorizzazione al lavoro esterno presso l’impresa edile dove era già occupato. Un quadro che, secondo la difesa, avrebbe imposto una valutazione più ampia e meno meccanica della sua posizione.
Nell’ottobre 2024, viene ricordato nella ricostruzione, all’uomo era stata concessa anche la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in considerazione della condotta positiva, del contesto familiare e affettivo e dell’assenza di contatti con la criminalità. Oggi continua a lavorare nella stessa impresa e sconta la pena residua nella propria abitazione.
È proprio questo percorso che il Tar ha ritenuto decisivo. Non per cancellare il passato, ma per stabilire che la pubblica amministrazione non potesse fermarsi al richiamo delle sentenze di condanna senza valutare in concreto ciò che era accaduto dopo, nel tempo lungo della reintegrazione sociale.
Secondo i giudici amministrativi, ai fini dell’eventuale revoca del permesso di soggiorno, era necessario «effettuare un concreto bilanciamento tra l'interesse pubblico all’allontanamento dal territorio nazionale del soggetto condannato in via definitiva per gravi reati in materia di stupefacenti e l’interesse alla tutela del nucleo familiare e dei figli minorenni dello stesso».
In questo passaggio sta il cuore della decisione. Il Tar non nega la gravità delle condanne, ma afferma che il potere amministrativo doveva essere esercitato attraverso una valutazione effettiva e attuale della persona, non attraverso una semplice trasposizione automatica del suo passato penale.
Il tribunale sottolinea che la questura «si è sostanzialmente limitata a richiamare le sentenze penali di condanna pronunciate nei riguardi del ricorrente e ad evidenziare la gravità dei reati dallo stesso commessi, senza tuttavia dare atto dell’avvenuta, puntuale ponderazione delle innumerevoli e documentate circostanze prospettate già in sede procedimentale».
Tra queste circostanze, la sentenza richiama la notevole risalenza dei fatti di reato, la prolungata e continuativa assenza di ulteriori condotte illecite, la presenza di un nucleo familiare strutturato e documentatamente integrato e la stabilità lavorativa. Tutti elementi che, letti nel loro insieme, possono costituire indicatori rilevanti del positivo inserimento sociale e lavorativo e, in ultima analisi, dell’attuale pericolosità dell’interessato.