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Le motivazioni

Intercettazioni legittime nei locali politici, la Consulta respinge il Senato

La Corte costituzionale esclude la violazione dell’articolo 68: nessuna intercettazione diretta sulla senatrice, ricorso respinto

04 Aprile 2026, 09:09

Prescrizione e risarcimento, la Consulta: nessuna violazione della presunzione di innocenza

Le intercettazioni nei locali politici disposte dalla Procura di Catania non hanno violato le prerogative parlamentari previste dall’articolo 68 della Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 47, depositata ieri, con cui è stato respinto il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato in relazione all’attività investigativa svolta in un’unità immobiliare utilizzata da un membro dell’Assemblea regionale siciliana e, allo stesso tempo, anche come sede della segreteria politica di una senatrice.

La decisione della Consulta interviene su un punto delicato, perché mette a fuoco il rapporto tra le garanzie riconosciute ai parlamentari e i limiti entro i quali l’autorità giudiziaria può svolgere attività investigative quando gli spazi interessati risultano condivisi o comunque utilizzati anche da altri soggetti. Nel caso esaminato, il Senato contestava due distinti profili di presunta lesione delle prerogative costituzionali della parlamentare.

Il ricorso del Senato contro la Procura di Catania

Secondo la tesi sostenuta dal Senato, la Procura avrebbe violato l’articolo 68 della Costituzione sotto un duplice aspetto. Il primo riguardava il terzo comma della norma costituzionale, poiché l’autorità giudiziaria, a parere del ricorrente, avrebbe effettuato intercettazioni nei confronti della stessa senatrice senza richiedere la preventiva autorizzazione del Senato.

Il secondo profilo richiamava invece il secondo comma dell’articolo 68. In questa prospettiva, l’installazione delle microspie da parte della polizia giudiziaria avrebbe comportato una sorta di «perquisizione» dei locali in uso alla parlamentare, anche in questo caso senza la necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza.

La questione posta davanti alla Corte costituzionale era dunque chiara: stabilire se l’attività investigativa avesse inciso direttamente sulle prerogative della senatrice o se, al contrario, si fosse mossa entro un perimetro legittimo, non richiedendo alcun passaggio autorizzativo parlamentare.

La decisione della Corte costituzionale sull’articolo 68

La Corte costituzionale ha anzitutto escluso che la Procura di Catania abbia eseguito intercettazioni direttamente rivolte contro la senatrice. È questo il primo snodo decisivo della sentenza, perché consente di escludere, secondo la Consulta, la violazione del terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione.

Il punto centrale della motivazione sta nella configurazione concreta dei luoghi sottoposti a captazione. L’unità immobiliare interessata dalle intercettazioni era composta da circa dodici locali, per una superficie complessiva di circa 350 metri quadrati, ed era stata concessa in comodato con due distinti contratti, sia alla senatrice sia all’indagato. Entrambi avevano adibito quegli spazi a propria segreteria politica.

In questo quadro, la Corte ha ritenuto che non si fosse di fronte a intercettazioni direttamente riferibili alla parlamentare in quanto tale, ma a un’attività investigativa svolta in locali che non potevano essere considerati nella disponibilità esclusiva della senatrice.

I locali condivisi e il nodo della disponibilità esclusiva

La struttura dell’immobile e il regime di utilizzo dei locali hanno avuto un peso determinante nella decisione della Consulta. La circostanza che l’unità fosse utilizzata da più soggetti, in virtù di distinti titoli di godimento, ha indebolito la tesi secondo cui ogni attività investigativa al suo interno dovesse automaticamente essere ricondotta alla sfera di garanzia della parlamentare.

Perché la Corte ha escluso la “perquisizione” vietata

Anche sul secondo fronte, quello relativo alla presunta perquisizione, la Corte ha respinto la ricostruzione del Senato. L’installazione delle microspie, secondo la Consulta, non ha integrato nei termini prospettati dal ricorrente una perquisizione dei locali utilizzati dalla senatrice tale da richiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 68, secondo comma.