Le motivazioni
ACCA LARENTIA: CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE, SALUTO ROMANO
I saluti romani restano un gesto che richiama in modo evidente la simbologia fascista, ma non bastano da soli a far scattare automaticamente il reato. È questo il cuore delle motivazioni con cui il giudice, lo scorso 20 febbraio, ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’inchiesta relativa alla commemorazione del gennaio 2024.
Nel provvedimento viene chiarito che non vi è dubbio sulla natura del gesto e sul suo significato storico-politico. Ma, secondo il giudice, per configurare il reato previsto dalla Legge Scelba occorre un elemento ulteriore: la presenza concreta di un pericolo di emulazione e di ricostituzione del partito fascista. Ed è proprio questo presupposto che, nel caso esaminato, viene ritenuto assente.
Nelle motivazioni si legge che «non vi è dubbio che “la chiamata del presente” e il “saluto romano” siano inquadrabili nell’alveo dell’art. 5 della Legge Scelba». Il giudice aggiunge che si tratta «certamente di un rituale immediatamente e notoriamente idoneo ad evocare la “liturgia” delle adunanze fasciste e il regime conseguentemente instaurato».
Il passaggio è netto e non lascia margini su un punto: il significato simbolico del gesto viene pienamente riconosciuto. Il saluto romano, nella lettura del provvedimento, richiama in modo diretto il repertorio rituale del fascismo storico. Non viene quindi minimizzato né svuotato del suo contenuto evocativo.
Ma è proprio dopo questo riconoscimento che si innesta il ragionamento giuridico decisivo. Il giudice, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, osserva che questo elemento non è sufficiente, da solo, a rendere automaticamente configurabile il reato.
Nelle motivazioni si legge infatti che «non basta per ritenere sempre e comunque configurato il reato, poiché è necessario appurare, in concreto, la sussistenza di elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di “emulazione” insito nel reato». In altre parole, il richiamo simbolico al fascismo non viene negato, ma deve essere accompagnato da circostanze ulteriori che rendano concreto il rischio penalmente rilevante.