La decisione
La Corte costituzionale mette un punto fermo sul regime della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 1° gennaio 2020. Con una sentenza depositata oggi, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, confermando che la riforma del 2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi durante il periodo di vigenza di quella disciplina.
In sostanza, resta valido l’orientamento già espresso nel 2025 dalle sezioni unite della Cassazione: il regime della prescrizione introdotto dalla legge numero 103 del 2017, la cosiddetta riforma Orlando, sopravvive per tutti i reati commessi tra la sua entrata in vigore e quella della successiva riforma del 2019.
La legge numero 103 del 2017 aveva introdotto una disciplina specifica: dopo una condanna in primo grado, la prescrizione del reato veniva sospesa per un anno e mezzo nel giudizio di appello e per un ulteriore anno e mezzo nel giudizio di Cassazione.
Si trattava quindi di una sospensione limitata nel tempo e collegata soltanto alla sentenza di condanna di primo grado.
Il quadro è poi cambiato con due successive riforme. Prima la legge numero 3 del 2019, poi la legge numero 134 del 2021, hanno previsto che la prescrizione resti definitivamente sospesa, o comunque cessi di decorrere, dopo la sentenza di primo grado, anche se si tratta di una assoluzione.
Proprio da qui era nato il dubbio interpretativo: l’abrogazione della causa di sospensione prevista nel 2017, operata dalla legge del 2021, poteva far rivivere il regime precedente, quello fissato dalla legge ex Cirielli del 2005, che non prevedeva alcuna sospensione legata alla sentenza di primo grado?
Nel 2025 le sezioni unite avevano risposto in modo netto: no. Secondo la Cassazione, l’abrogazione del 2021 non ha effetto retroattivo e quindi il regime della riforma Orlando resta applicabile a tutti i reati commessi quando quella legge era in vigore.
La Consulta, con la sentenza pubblicata oggi, conferma questa lettura.
La Corte costituzionale ha escluso che l’interpretazione data dalle sezioni unite sia incompatibile con la lettera della legge e quindi in contrasto con il principio di legalità in materia penale.
Allo stesso modo, ha ritenuto che non sia stato violato neppure il principio della retroattività della legge più favorevole per l’imputato.
Il motivo è centrale: né la legge del 2019 né quella del 2021 possono essere considerate più favorevoli rispetto alla disciplina del 2017. La ragione, spiega la Consulta, è evidente.
La riforma del 2017 si limitava a sospendere il corso della prescrizione per periodi limitati e solo dopo una sentenza di condanna. Le riforme successive, invece, prevedono un blocco ben più incisivo: la sospensione definitiva, o comunque la cessazione definitiva del decorso della prescrizione, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione.
Per questo la disciplina del 2017 resta, nel confronto con quelle successive, la più favorevole per l’imputato.