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La sentenza

Caso verbali, la Cassazione conferma la sanzione per il pm Storari

Le Sezioni Unite respingono il ricorso del pm milanese sui verbali della "Loggia Ungheria". Per gli ermellini la consegna della chiavetta Usb a Davigo fu una "grave negligenza": l'assoluzione penale non esclude l'illecito disciplinare

20 Marzo 2026, 17:39

Caso verbali, la Cassazione conferma la sanzione per il pm Storari

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno messo un punto definitivo alla vicenda disciplinare che ha coinvolto il magistrato milanese Paolo Storari (difeso dall'avvocato Paolo Della Sala), confermando la sanzione della censura per la diffusione dei verbali secretati sulla cosiddetta “Loggia Ungheria”. La sentenza respinge il ricorso del sostituto procuratore milanese, ribadendo un principio cardine: l’assoluzione in sede penale non impedisce una condanna in sede disciplinare se la condotta viola i doveri di diligenza e correttezza del magistrato.

La vicenda risale al periodo tra il 2019 e il 2020, quando l’ex avvocato esterno di Eni Piero Amara rivelò ai pm milanesi l’esistenza di un’associazione segreta che avrebbe coinvolto alti esponenti delle istituzioni, la cosiddetta “Loggia Ungheria”. Storari, preoccupato per quello che percepiva come un “atteggiamento attendista” dei suoi superiori nella conduzione delle indagini, decise di rivolgersi a Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm.

In un incontro privato, Storari consegnò a Davigo una chiavetta Usb contenente i verbali degli interrogatori coperti da segreto istruttori. Il magistrato agì convinto dalle rassicurazioni di Davigo, il quale sosteneva che il segreto d’ufficio non fosse a lui opponibile in quanto membro del Consiglio superiore della magistratura.

In sede penale, Storari è stato assolto dal reato di rivelazione di segreto d’ufficio perché il fatto non costituisce reato. Il giudice penale aveva riconosciuto la scusabilità dell'errore: Storari si era fidato dell’autorevolezza di Davigo (condannato in via definitiva per rivelazione di segreto) e le circolari del Csm sulla trasmissione degli atti erano ritenute ambigue.

Tuttavia, la Sezione disciplinare del Csm ha ritenuto che tale errore, pur scusabile penalmente per assenza di dolo, configurasse una grave negligenza sotto il profilo professionale. Storari, aveva scritto il Csm, avrebbe agito con «imprudenza, superficialità e scarsa ponderazione». «Gli atti rivelati al consigliere Davigo non solo erano coperti dal segreto e anche secretati, ma riguardavano vicende di estrema delicatezza, della quale il dottor Storari era ben consapevole». Da qui la sanzione della censura per aver violato i doveri di riserbo e per non aver seguito le vie gerarchiche corrette (ovvero rivolgersi al procuratore generale) per segnalare il presunto stallo investigativo. Tuttavia la sentenza riconosce che Storari non agì per ragioni personali o di amicizia, ma per una «sentita esigenza di “segnalare una gestione delle indagini non del tutto appropriata”» e per il timore che «l’inerzia investigativa potesse essergli addebitata come illecito disciplinare».

Nel respingere il ricorso di Storari, le Sezioni Unite hanno chiarito i confini tra i due giudizi: la sentenza penale di assoluzione vincola il giudice disciplinare solo se accerta che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”. La formula “il fatto non costituisce reato” lascia piena autonomia di valutazione al Csm. Secondo la Cassazione, un magistrato ha il dovere di conoscere le procedure ufficiali di trasmissione degli atti al Csm, che prevedono l’invio tramite plico riservato al Comitato di Presidenza e non la consegna informale a singoli consiglieri. La responsabilità disciplinare mira a tutelare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, un valore che può essere leso anche da condotte non penalmente rilevanti ma imprudenti. Con questa pronuncia, dunque, la Suprema Corte riafferma che la “via gerarchica” e il rispetto rigoroso del segreto istruttorio sono argini invalicabili, anche di fronte a situazioni di presunta inerzia degli uffici giudiziari.