Martedì 17 Marzo 2026

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La decisione

Iva, la Corte Ue tutela le imprese: il rimborso non si nega per errori tecnici

La pronuncia nella causa C-527/24 rafforza il primato del diritto europeo e apre un precedente pesante nel contenzioso tributario

17 Marzo 2026, 12:30

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Sede della Corte Ue

Il rimborso Iva non può essere negato alle imprese per meri errori tecnici o formali, neppure quando sul caso sia già intervenuta una decisione definitiva del giudice nazionale. È il principio fissato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-527/24, una pronuncia che viene letta come un passaggio di grande rilievo per la certezza del diritto in materia fiscale e per la tutela concreta delle imprese che operano nel mercato unico.

A commentare la sentenza è Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, secondo cui si tratta di una decisione di particolare peso anche sul piano sistemico. «La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea rappresenta un passaggio estremamente rilevante per la tutela delle imprese e per la certezza del diritto in materia fiscale», afferma. E aggiunge: «Si tratta di una pronuncia di grande valore perché riafferma il principio della prevalenza del diritto europeo e tutela concretamente le imprese che operano nel mercato unico».

Un contenzioso durato quasi dieci anni

La vicenda nasce da un contenzioso tributario sviluppatosi in Italia per quasi un decennio. Al centro della controversia c’era una società francese alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso dell’Iva per un problema definito esclusivamente tecnico: il file telematico trasmesso risultava infatti illeggibile.

Quel diniego era stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, rendendo la decisione definitiva nell’ordinamento italiano. Ma la questione non si è chiusa lì.

La cartella di pagamento e il nuovo giudizio

Successivamente, infatti, alla società è stata notificata una cartella di pagamento finalizzata a recuperare l’Iva rimborsata nelle more del primo contenzioso. Contro questo provvedimento è stato avviato un nuovo giudizio.

La causa è stata patrocinata da Anna Maria Argentino, presidente della commissione di fiscalità internazionale e comunitaria dell’Odcec Napoli, insieme al professor Lorenzo del Federico, ordinario di diritto tributario all’Università di Chieti-Pescara. In quel procedimento è stato chiesto al giudice di sollevare il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il principio affermato dalla Corte Ue

La sentenza pronunciata a Lussemburgo stabilisce ora un principio destinato a incidere su numerosi contenziosi analoghi. Secondo la Corte, il diritto al rimborso dell’Iva è un diritto fondamentale delle imprese e non può essere sacrificato per ragioni soltanto formali o informatiche, quando il presupposto sostanziale risulta correttamente dimostrato.

In sostanza, una decisione nazionale che abbia negato il rimborso per motivi puramente tecnici può essere superata e considerata inefficace, anche se a pronunciarla è stata la stessa Suprema Corte di Cassazione.

Argentino: “Il diritto al rimborso non può essere sacrificato”

A spiegare il cuore del ricorso è la stessa Anna Maria Argentino. «Nel ricorso abbiamo chiesto di chiarire se una decisione nazionale passata in giudicato, che neghi un rimborso Iva per una semplice questione formale o informatica, possa essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione», afferma.

La risposta della Corte, aggiunge, è stata netta: «La Corte europea ha stabilito che ciò non è possibile, riaffermando il principio secondo cui il diritto al rimborso dell’IVA non può essere sacrificato per meri errori tecnici».

Un precedente pesante per il contenzioso tributario

La pronuncia della Corte di Giustizia assume ora un peso che va ben oltre il singolo caso. Il principio fissato dai giudici europei rafforza infatti il ruolo del diritto dell’Unione nel garantire una tutela effettiva dei contribuenti e una corretta applicazione delle norme fiscali comunitarie.

Per questo la sentenza viene indicata come un precedente di grande rilievo per tutte le imprese coinvolte in contenziosi Iva con l’Agenzia delle Entrate. Il messaggio che arriva da Lussemburgo è chiaro: quando il diritto sostanziale al rimborso è dimostrato, un ostacolo puramente formale non può diventare la ragione per negarlo.

L’orgoglio dell’Ordine di Napoli

De Lise sottolinea anche il valore professionale della vicenda per l’Ordine napoletano, visto che il contenzioso è stato seguito da una professionista iscritta con competenze specialistiche in fiscalità internazionale. «È anche motivo di orgoglio per il nostro Ordine, visto che il contenzioso è stato seguito da una nostra iscritta con competenze di alto profilo in materia di fiscalità internazionale», osserva.