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Diritti Ue

Cambio di genere, la Corte Ue boccia i limiti nazionali imposti dagli Stati

I giudici di Lussemburgo stabiliscono che uno Stato membro non può negare la modifica dei dati anagrafici a un cittadino che vive in un altro Paese dell’Unione

13 Marzo 2026, 08:36

Cambio di genere, la Corte Ue boccia i limiti nazionali imposti dagli Stati

Il cambio di genere non può essere bloccato dai confini nazionali quando entra in gioco il diritto europeo alla libera circolazione. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha dichiarato contraria al diritto comunitario la normativa di uno Stato membro che impedisce a un proprio cittadino, trasferitosi in un altro Paese dell’Ue, di modificare nei registri civili i dati relativi al genere.

La sentenza nasce dal caso di una cittadina bulgara, registrata alla nascita come di sesso maschile, con nome, numero di identificazione personale e documenti coerenti con quel dato anagrafico. Oggi la donna vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale e si presenta come donna.

Il caso della cittadina bulgara trasferita in Italia

La cittadina si era rivolta alla giustizia bulgara per ottenere il riconoscimento del proprio sesso femminile e la conseguente modifica dei dati di stato civile nell’atto di nascita. A sostegno della richiesta c’erano anche pareri medici e una perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere rivendicata.

Nonostante questo, la domanda era stata respinta. Secondo la normativa bulgara, infatti, il termine «sesso» dovrebbe essere inteso esclusivamente nel suo significato biologico. Da qui il divieto di modificare sesso, nome e numero di identificazione personale, in nome di un interesse pubblico che, secondo quella impostazione, si fonderebbe anche sui valori morali e religiosi della società bulgara.

Il dubbio della Cassazione bulgara

La vicenda è arrivata alla Corte Suprema di Cassazione bulgara, che ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questa normativa con il diritto dell’Unione europea. Per questo si è rivolta alla Corte di Giustizia Ue, chiedendo di chiarire se uno Stato membro possa davvero impedire una rettifica anagrafica di questo tipo a un proprio cittadino che abbia esercitato il diritto di vivere in un altro Paese dell’Unione.

La risposta dei giudici di Lussemburgo è stata netta.

La Corte Ue: prevale il diritto comunitario

Nella sentenza, la Corte afferma che il diritto dell’Unione è contrario a una normativa nazionale che non consenta la modifica dei dati relativi al genere iscritti nei registri di stato civile di un cittadino che si sia trasferito in un altro Stato membro.

Pur ricordando che il rilascio dei documenti di identità resta competenza degli Stati, la Corte precisa che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto Ue. In altre parole, i Paesi membri non possono usare la propria autonomia normativa per comprimere diritti garantiti dall’ordinamento europeo.

La discordanza tra identità vissuta e documenti crea ostacoli concreti

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda gli effetti pratici di una mancata corrispondenza tra identità di genere vissuta e dati riportati sui documenti ufficiali. Per i giudici, questa discordanza può ostacolare concretamente l’esercizio della libera circolazione.

La persona interessata, spiegano, può trovarsi costretta in numerose situazioni della vita quotidiana a dover spiegare o giustificare la propria identità. Questo può accadere durante controlli d’identità, spostamenti transfrontalieri o anche in ambito lavorativo, ogni volta che emergano dubbi sull’autenticità dei documenti o sulla coincidenza tra la persona e i dati anagrafici esibiti.

Per la Corte, tutto questo genera «notevoli inconvenienti».

I limiti alle restrizioni degli Stati

La sentenza chiarisce anche che una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo a condizioni molto rigide. Deve basarsi su considerazioni oggettive di interesse generale, rispettare il principio di proporzionalità e non violare i diritti fondamentali.

Tra questi, i giudici richiamano in particolare il diritto al rispetto della vita privata, che tutela anche l’identità di genere. Da qui un’altra affermazione di rilievo: gli Stati membri devono prevedere procedimenti chiari, accessibili ed efficaci per consentire il riconoscimento giuridico dell’identità di genere.

Nessun vincolo all’interpretazione della Corte costituzionale se contrasta con il diritto Ue

C’è infine un altro punto importante nella decisione. Secondo la Corte di Giustizia, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di considerarsi vincolato all’interpretazione della propria Corte costituzionale quando quella lettura ostacola l’applicazione del diritto europeo.