Venerdì 13 Marzo 2026

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Un Pg di Cassazione può fare pure il giudice: altro che separati...

Clamoroso a Palazzo Bachelet: il Csm autorizza un sostituto di Piazza Cavour a distaccarsi temporaneamente a Napoli come componente del collegio che emetterà la sentenza del cosiddetto processo Moccia. Il tanto declamato divorzio delle funzioni è un optional

12 Marzo 2026, 19:23

Un Pg di Cassazione può fare pure il giudice: altro che separati...

Perché mai separare le carriere? Basta separare le funzioni, che anzi sono già separate, perché, dice il fronte del No, già ora non ci sono quasi più passaggi dal requirente al giudicante, a eccezione di qualche giovane toga desiderosa di avvicinarsi a casa. Questa, almeno, è la teoria. La pratica è diversa. Molto. E può offrire esempi spiazzanti. Può capitare che il magistrato di una Procura, della Procura generale presso la Cassazione, per essere precisi, sia temporaneamente “applicato”, cioè distaccato, alle funzioni di giudice. Con una bivalenza impressionante. Pm a piazza Cavour e componente del collegio di un processo in un Tribunale, in contemporanea. Altro che “divorzio ormai compiuto”: pm e giudici si intrecciano come l’abbraccio tra Laocoonte e i suoi figli.

La drastica separazione prevista dalla riforma Nordio prossima al referendum spezzerebbe una prassi che confonde le funzioni dei magistrati in modo quasi beffardo. Beffardo, quanto meno, per chi, con l’ingenuità del novizio, ancora s’illudesse che il codice Vassalli sia di stampo accusatorio. L’ultimo esempio di questo corto circuito viene da Napoli. E precisamente da una vicenda giudiziaria di grande risalto mediatico: il cosiddetto processo al clan Moccia.

L’estate scorsa alcune scarcerazioni ordinate per decorrenza termini scatenarono un putiferio, con la conseguente mobilitazione totale della magistratura: il procuratore Nicola Gratteri, per fare un esempio, cominciò a presentarsi di persona, e con la toga addosso, alle udienze di quel procedimento, nonostante non vi eserciti personalmente l’accusa. Come già riferito dal Dubbio lo scorso 21 novembre, uno dei giudici del “processo Moccia”, Michele Ciambellini, presidente di Unicost ed ex togato Csm, aveva proposto, a procedimento già incardinato, domanda per essere trasferito dal Tribunale di Napoli alla Procura generale della Cassazione. Finché non aveva preso possesso della funzione di sostituto Pg, il giudice aveva potuto continuare a far parte, senza ostacoli formali, del collegio napoletano impegnato sui presunti affiliati al clan dell’hinterland.

Dopodiché l’ora della presa di possesso a piazza Cavour è arrivata: a quel punto, lo scorso 10 febbraio, il presidente della Corte d’appello di Napoli ha trasmesso al Csm una richiesta davvero particolare, così enunciata nel titolo della pratica di Palazzo Bachelet: “Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli del dottor Michele Ciambellini, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione”. Com’è finita, è chiaro: il Csm ha dato via libera al distacco a un ufficio giudicante per il magistrato ormai passato a funzioni di pubblico ministero, peraltro nel più prestigioso ufficio requirente d’Italia. Aspetto professionale, quest’ultimo, che non stupisce, viste le qualità dell’ormai ex giudice. Ma la questione non riguarda le capacità. Il punto è che il dottor Ciambellini aveva fatto una scelta: diventare un magistrato del pubblico ministero. Un requirente. Il che sembrerebbe, a un primo sguardo, precludere in modo assoluto il distacco come magistrato giudicante in un qualsiasi processo.

Ma a prescindere dalle impressioni, c’è un problema di norme. Secondo l’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario, “i sostituti procuratori in servizio presso uffici di Procura” possono essere distaccati in altra sede, al di fuori del distretto di Corte d’appello in cui lavorano, solo presso altri uffici del pubblico ministero, e non presso Tribunali, Corti d’appello o altri uffici giudicanti. Ebbene, il Csm ha eluso clamorosamente la legge e, in data 4 marzo 2026, ha “adottato” una “delibera” in cui distacca temporaneamente il dottor Ciambellini dalla Procura generale della Cassazione al Tribunale di Napoli, “per la definizione e trattazione” del cosiddetto processo Moccia. Il sostituto procuratore generale, dunque, potrà emettere una sentenza, per giunta su un caso delicatissimo. Sarà un pm a decidere se condannare o assolvere persone accusate di un reato assai grave: l’appartenenza a un potente clan della camorra.

Si dirà: la decisione del Csm è illegittima. E in effetti i difensori dei numerosi imputati coinvolti nel processo napoletano valutano in queste ore di impugnare la delibera del Csm dinanzi al Tar. Il Csm a quanto sembra, sarebbe pronto a invocare la parte della norma sui “distacchi”, il citato articolo 110, in cui si citano i “distretti” territoriali e non la Cassazione. Ma insomma, il dettaglio lessicale sembrerebbe nettamente sopraffatto dall’incipit dell’articolo 70 dello stesso ordinamento giudiziario, che sancisce: “Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello...” e così via. Niente da fare: per il Csm, giudice e pm sono interscambiabili. Altro che funzioni separate. E si capisce meglio perché la “separazione delle carriere” suoni, per le toghe, come un’orrenda bestemmia.