Fine vita
Marco Cappato
Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio. È la conclusione a cui arriva il Tribunale di Milano, che ha archiviato le accuse nei confronti del tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni in relazione ai casi di Elena Altamira, 69enne veneta malata oncologica che il 2 agosto 2022 si recò in Svizzera per il suicidio assistito, e di R.N., 82 anni, che fece la stessa scelta il 25 novembre 2022, entrambi malati terminali.
Nel provvedimento, il ruolo di Cappato viene descritto come quello di chi ha organizzato soltanto «l’ultimo viaggio» di persone che, non potendo più compierlo autonomamente, avevano deciso in modo «libero e consapevole» di non attendere «inesorabilmente» la morte e di non subire «sofferenze fisiche o psicologiche insopportabili» per sé e per i familiari. La gip Sara Cipolla ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Luca Gaglio e dalla ex aggiunta Tiziana Siciliano.
La scelta del giudice si fonda su un punto preciso: differenziare nell’accesso al suicidio assistito tra pazienti che per restare in vita necessitano già di trattamenti di sostegno vitale e altri per i quali questi trattamenti sarebbero solo imminenti, per ragioni legate al tipo di patologia, viene ritenuto contrario all’articolo 3 della Costituzione e al principio di uguaglianza.
Secondo i magistrati, si tratterebbe infatti di una distinzione basata su fattori «del tutto accidentali», incapace di reggere sul piano della ragionevolezza costituzionale. È un passaggio che Cappato definisce un «prezioso precedente», soprattutto di fronte a un Parlamento che, a suo dire, «continua a non intervenire».
Nelle 16 pagine del provvedimento, il Tribunale richiama la più recente sentenza della Corte costituzionale, la numero 66 del 2025, sul fine vita. Alla luce di quella pronuncia, l’accesso al suicidio medicalmente assistito per Elena Altamira e R.N. viene inquadrato come riferito a malati tenuti in vita da un trattamento «di sostegno vitale», inteso in senso già «medicalmente previsto».
Nel caso di Altamira, ad esempio, il nuovo ciclo di chemioterapia prospettato dai medici, poi rifiutato dalla paziente, viene ricondotto a questa logica. Per R.N., invece, il riferimento è al possibile posizionamento della Peg, anch’esso rifiutato. In entrambi i casi, secondo il provvedimento, insistere su tali trattamenti avrebbe configurato una forma di accanimento terapeutico, incompatibile con la dignità della persona e con la sensibilità dei pazienti.
Per Cappato, spiega il provvedimento, è scattata la «causa di giustificazione» individuata dalla Consulta, alla luce dell’ultima decisione che ha aggiornato il tracciato già segnato dalle sentenze Cappato-Dj Fabo del 2019 e da quella del 2024.
L’archiviazione arriva al termine di una indagine definita «meticolosa», costruita su perizie e testimonianze che hanno documentato come entrambi i pazienti avessero assunto liberamente la «decisione di morire» e avessero rifiutato in modo consapevole le terapie loro proposte.
Per quanto riguarda Elena Altamira, i consulenti tecnici della Procura, i professori Santambrogio e Grassi, avevano stimato una possibilità di sopravvivenza tra l’1 e il 2 per cento a cinque anni, con il 34 per cento dei pazienti vivi a 18 mesi. Ma, a fronte del rifiuto delle cure da parte della donna, la sua aspettativa di vita sarebbe stata quantificabile in «pochi mesi».
Nel provvedimento trova spazio anche la testimonianza del marito della 69enne veneta, che ha raccontato come Elena avesse «pianificato minuziosamente il suo ultimo viaggio» e cercato un modo per «preservare i propri cari» da ogni possibile responsabilità, anche penale.
Anche R.N., affetto dal morbo di Parkinson, viene descritto come paziente entrato nello «stadio terminale» della malattia. Il suo caso viene collocato nella fascia dei malati a «rapida evoluzione degenerativa», per i quali il decesso non dipende soltanto dalla patologia in sé, ma dal progressivo aggravarsi del quadro clinico e dalle complicanze correlate.
Tra queste vengono richiamate la polmonite dovuta alle difficoltà di deglutizione e le complicanze settiche. La gip osserva che entrambi i pazienti «erano consapevoli delle intollerabili e inaccettabili sofferenze fisiche e psicologiche alle quali sarebbero andati incontro con l’inevitabile corso e progressione delle patologie che li affliggevano».
Nel ragionamento del giudice, Marco Cappato non è stato il soggetto che ha determinato o orientato la scelta, ma la figura che ha compiuto gli «atti» che i pazienti non potevano più svolgere autonomamente, come l’accompagnamento in Svizzera.
Lo avrebbe fatto, sottolinea il provvedimento, solo dopo essersi accertato della «autonoma e libera» decisione presa da entrambi in modo «irretrattabile». Una decisione che, una volta arrivati oltreconfine, sarebbe stata nuovamente verificata dai medici svizzeri.
La gip ricorda infatti che in Svizzera i medici hanno l’obbligo di verificare che la malattia conduca a un «decesso imminente», che siano stati proposti trattamenti alternativi e che, se accettati dal paziente, questi siano stati effettivamente adottati.
A fare da custode finale del «desiderio di morire», maturato nel tempo, deve esserci poi una terza persona, non necessariamente un medico, in grado di attestare che il paziente fosse pienamente capace di intendere e di volere e che non abbia subito «pressioni esterne».