Giovedì 12 Marzo 2026

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Le motivazioni

Ne bis in idem, la Consulta esclude il giudice già pronunciatosi dal rinvio

La Corte costituzionale dichiara illegittime due norme del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione

11 Marzo 2026, 11:35

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Consulta

Sul ne bis in idem interviene la Corte costituzionale con una decisione destinata a incidere direttamente sul giudizio di rinvio in sede esecutiva. Con la sentenza numero 27, depositata nei giorni scorsi, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio lo stesso giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca, anche parziale, in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto.

La pronuncia nasce dalle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, e si concentra su un punto preciso: quando il giudice è chiamato a verificare, in sede esecutiva, la sussistenza del ne bis in idem, la sua attività non si limita a un controllo meramente formale sul giudicato, ma comporta una valutazione che ha natura sostanzialmente cognitiva.

La Consulta: non è solo esecuzione, ma un frammento di giudizio

Nel motivare la decisione, la Corte osserva che il giudice dell’esecuzione, quando deve accertare la sussistenza del divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto, svolge una verifica che supera i confini della pura esecuzione.

Secondo la Consulta, questa valutazione implica apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio. Proprio per questo, si legge nel comunicato, essa integra un «frammento di cognizione» che presenta tutte le caratteristiche del «giudizio».

È su questo passaggio che si regge la declaratoria di illegittimità costituzionale: se quella decisione ha natura sostanzialmente giudicante, allora non può essere lo stesso magistrato, dopo l’annullamento della Cassazione, a tornare a decidere nel giudizio di rinvio.

L’incompatibilità del giudice dopo l’annullamento della Cassazione

La sentenza afferma dunque che manca nel sistema una garanzia necessaria. Dopo l’annullamento dell’ordinanza da parte della Cassazione, il giudice che si è già pronunciato sul punto non può far parte del nuovo giudizio, perché la sua precedente valutazione riguarda un segmento che, per la Corte, ha piena sostanza giurisdizionale.

La mancata previsione di questa incompatibilità viene ritenuta in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, cioè con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e giusto processo.

Il nodo delle sentenze irrevocabili sul medesimo fatto

Il caso riguarda, in particolare, la richiesta di revoca, anche parziale, in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’articolo 669 del codice di procedura penale.

In questo contesto, il giudice dell’esecuzione è chiamato a stabilire se ci sia stata una duplicazione sanzionatoria incompatibile con il principio del ne bis in idem. Ma proprio perché per farlo deve entrare nel merito della struttura del fatto, del rapporto tra le decisioni e del materiale processuale, la Consulta ritiene che la sua funzione non possa essere considerata neutra o meramente esecutiva.