Magistratura
Riguardo la separazione delle carriere fra pm e giudici, e dunque la “parità” fra accusa e difesa, ci si dimentica spesso che nell’ordinamento italiano esiste un modello ordinamentale, quello della giustizia amministrativa, in cui le parti processuali sono da sempre “separate”. Il rito amministrativo offre interessanti spunti di riflessione per tutte quelle giurisdizioni nelle quali il potere pubblico è parte necessaria del processo.
In questo sistema il giudice è chiamato a decidere una controversia tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ma la parte pubblica non è rappresentata da un magistrato appartenente allo stesso ordine giudiziario. A difendere l’amministrazione è infatti l’Avvocatura dello Stato o, nei casi degli enti territoriali, gli uffici legali delle singole amministrazioni.
Il risultato è una netta distinzione tra chi giudica e chi rappresenta l’interesse pubblico nel processo. Di tale maggiore equilibrio beneficia, ed è questo il punto chiave, anche il giudice o il pm che si rivolga al Tar e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato per vedere riformata una nomina del Csm dalla quale si ritenga sfavorito: è davanti al giudice amministrativo, infatti, che possono essere impugnate le decisioni di Palazzo Bachelet, inclusa appunto l’attribuzione degli incarichi di vertice negli uffici giudiziari. In questo genere di controversie i magistrati ordinari che si considerino ingiustamente “bocciati” dal Consiglio superiore possono beneficiare di una piena parità fra la difesa dei propri interessi e la parte pubblica, rappresentata appunto da un avvocato dello Stato.
Questa configurazione istituzionale produce un assetto nel quale il giudice amministrativo può esercitare il proprio ruolo con una evidente posizione di terzietà rispetto alle parti. L’avvocato dello Stato non è un collega del giudice amministrativo, non appartiene allo stesso ordine e non condivide lo stesso percorso professionale. Il giudice, quindi, non si trova a giudicare l’operato di un appartenente alla propria stessa carriera, ma a decidere tra due parti contrapposte: il cittadino, che può essere anche un magistrato che si sia visto preferire dal Csm un altro collega, e l’amministrazione pubblica.
In questo senso, la giustizia amministrativa costituisce il luogo istituzionale nel quale si realizza il controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere pubblico. Il giudice è chiamato a verificare la legittimità dell’azione amministrativa e, se necessario, ad annullare l’atto impugnato. Si tratta di una funzione essenziale in uno Stato di diritto, perché garantisce che anche il potere pubblico sia soggetto alla legge e al controllo giurisdizionale.
Se si guarda invece al funzionamento del processo penale, emerge una configurazione istituzionale diversa. Il pubblico ministero è il soggetto che conduce le indagini e rappresenta l’accusa dello Stato nei confronti del cittadino. Tuttavia, il pubblico ministero appartiene allo stesso ordine giudiziario del giudice che dovrà poi decidere sul processo. Entrambi sono magistrati, entrambi accedono alla carriera attraverso lo stesso concorso, entrambi appartengono allo stesso sistema di autogoverno. Nel processo penale, inoltre, il momento della decisione arriva spesso dopo anni di indagini e di dibattimento.
Quando alla fine il giudice assolve l’imputato, la decisione ristabilisce formalmente la sua innocenza, riportandolo nello status quo ante dal punto di vista giuridico. Tuttavia, il percorso processuale può avere prodotto nel frattempo conseguenze personali, sociali e professionali difficilmente reversibili.
Da questa comparazione tra modelli processuali nasce una riflessione più ampia sull’organizzazione delle giurisdizioni nelle quali lo Stato è parte del processo. Il sistema della giustizia amministrativa dimostra che è possibile strutturare un processo nel quale la parte pubblica è rappresentata da un soggetto distinto dalla magistratura giudicante, senza che ciò pregiudichi l’efficacia della tutela giurisdizionale. E, soprattutto, senza polemiche.