La sentenza
La vicenda di Klubradio, emittente commerciale ungherese storicamente attiva a Budapest, finisce con una bocciatura pesante per l’Ungheria davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con una sentenza resa nota oggi, la Corte accoglie in larga parte le contestazioni della Commissione europea e stabilisce che, impedendo alla radio di continuare a trasmettere su frequenza, Budapest è venuta meno agli obblighi previsti dal diritto Ue.
La Corte richiama il quadro Ue sulle comunicazioni elettroniche: i diritti d’uso delle radiofrequenze devono essere assegnati con criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nel caso ungherese, invece, la legge sui media prevede l’esclusione automatica dal rinnovo dei diritti di uso delle radiofrequenze quando venga commessa un’“infrazione reiterata”, anche se le violazioni sono lievi, formali, già sanzionate e corrette. Per i giudici, un meccanismo così costruito - e la decisione concreta di diniego di rinnovo basata su quel meccanismo - viola il principio di proporzionalità.
La stessa legge, sempre secondo la Corte, è sproporzionata anche perché esclude ai soggetti cui non venga rinnovata la frequenza la possibilità di chiedere diritti di uso temporanei.
Klubradio trasmetteva dal 1999 e nel 2014 aveva firmato un contratto con il Consiglio ungherese per i media per trasmettere sulla frequenza 92,9 MHz nell’area di Budapest, con durata di sette anni e possibilità di rinnovo per cinque. Alla scadenza, il Consiglio ha respinto la domanda di rinnovo ritenendo che l’emittente avesse violato due volte l’obbligo di comunicare mensilmente le quote di trasmissione, qualificando il tutto come violazione “reiterata” e applicando il diniego automatico previsto dalla legge.
Dopo il diniego, il Consiglio ha pubblicato un bando per la stessa frequenza, ma la candidatura di Klubradio è stata dichiarata nulla. La motivazione richiamata nel testo riguarda presunte carenze del palinsesto e il patrimonio netto negativo nei cinque anni precedenti la candidatura, ritenuto indice di scarsa stabilità economica.
Qui la Corte interviene con un secondo rilievo: la decisione di nullità è sproporzionata perché fondata su irregolarità del palinsesto considerate di lieve entità, correggibili senza incidere sugli elementi sostanziali dell’offerta. E quanto al patrimonio netto negativo, i giudici osservano che quel requisito non figurava tra le condizioni di solidità finanziaria previste dal bando né era ragionevolmente deducibile dalle sue regole. Se la solidità economica del candidato non è realmente in discussione, un motivo di nullità di quel tipo — afferma la Corte — va oltre quanto necessario.
La sentenza richiama anche il principio di buon andamento dell’amministrazione: il diniego di rinnovo sarebbe arrivato molto tempo dopo il termine di sei settimane previsto dal quadro normativo Ue. Inoltre la procedura di gara non sarebbe stata organizzata in tempo utile per consentire una decisione prima della scadenza dei diritti di uso di Klubradio.
C’è infine il capitolo più politico: la Corte ritiene violata anche la libertà di espressione e informazione (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali Ue).