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Diritti

Reversibilità alle coppie omosessuali sposate all’estero prima del 2016: la Consulta decide sul caso Inps

In udienza pubblica la questione sollevata dalla Cassazione (15 luglio 2025): in gioco il diritto del partner superstite quando il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili

26 Febbraio 2026, 09:45

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Sede della Consulta

Non è solo una domanda previdenziale: è un nodo di diritti e tempi della legge che arriva davanti ai giudici costituzionali. Alla Corte costituzionale, in udienza pubblica a Palazzo della Consulta, è stata discussa la questione di legittimità sollevata dalla Cassazione (ordinanza del 15 luglio 2025) sul ricorso proposto dall’Inps: la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge/partner di una coppia omosessuale che aveva formalizzato il vincolo all’estero prima della legge sulle unioni civili n. 76/2016, se il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma?

La questione è stata ricondotta ai profili di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione; giudice relatore Massimo Luciani.

Il punto di partenza: il Regio decreto del 1939 e il “vuoto” prima del 2016

Secondo quanto ricostruito nel testo, il Regio decreto del 1939, ancora in vigore, non consente l’attribuzione della reversibilità al partner superstite in caso di decesso dell’altro componente di una coppia omosessuale avvenuto prima della legge 76/2016, anche se la coppia aveva già formalizzato il legame all’estero.

È su questo “muro” normativo — e sulle sue compatibilità costituzionali — che si innesta la questione.

Il caso concreto: matrimonio a New York e decesso nel 2015

La vicenda riguarda una coppia omosessuale maschile stabilmente convivente. Nel gennaio 2010 i due hanno avuto un figlio negli Stati Uniti tramite fecondazione assistita; la nascita è stata registrata in Italia nel marzo 2010 con paternità attribuita a un solo componente.

La coppia si è poi sposata a New York nel novembre 2013. In Italia il vincolo è stato trascritto come unione civile il 4 ottobre 2016, ma nel frattempo era già intervenuto il decesso del padre putativo, avvenuto nell’ottobre 2015.

Nel maggio 2017 è stata trascritta anche la sentenza statunitense che accertava la paternità in capo al padre putativo, oltre all’atto di nascita aggiornato. Nel luglio 2017 il genitore superstite ha presentato domanda all’Inps per la reversibilità, ma l’istituto — si legge — non ha adottato alcun provvedimento.

I giudizi: no in primo grado, sì in Appello, poi la Cassazione

Il ricorso del genitore è stato rigettato in primo grado: il Tribunale ha negato il carattere discriminatorio del diniego.

In Appello, invece, la Corte ha affermato la necessità di una «interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata» della normativa nazionale e ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

Da qui il ricorso dell’Inps in Cassazione e, infine, la scelta della Suprema Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In udienza: la posizione della parte privata e i nodi sollevati dall’Inps

La parte privata, rappresentata dall’avvocato Alexander Schuster, ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata, contestando le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dallo Stato (rappresentato da Wally Ferrante) e dall’Inps, difeso dagli avvocati Sergio Preden, Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri.

Tra i punti critici evidenziati dall’Inps c’è l’impossibilità di quantificare le convivenze di fatto: «Quantificare l’incertezza rappresenta un vulnus serio», sostiene l’Istituto. Se la questione fosse dichiarata ammissibile e fondata, per l’Inps le conseguenze sarebbero “enormi” perché potrebbe aprire anche al computo di convivenze precedenti, con problemi analoghi a quelli dei matrimoni finiti in divorzio, dove le quote della reversibilità vanno ripartite tra coniuge superstite ed ex coniuge.

L’Inps insiste su un punto: la reversibilità è legata a uno status formalizzato e non può essere rimessa al funzionario dell’Istituto la valutazione sulla stabilità o durata di una convivenza. «Ci deve essere certezza sui soggetti a cui spetta la pensione», e l’eventuale estensione richiederebbe, secondo l’ente, un intervento legislativo dentro una cornice normativa chiara.