Martedì 03 Marzo 2026

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Femminicidio Senago

Impagnatiello in Cassazione l’8 aprile: nodo premeditazione nel femminicidio Tramontano

Ergastolo confermato in Appello per l’omicidio di Giulia, ma senza premeditazione. In Cassazione scontro su aggravante e motivazioni

16 Febbraio 2026, 08:58

Impagnatiello in Cassazione l’8 aprile: nodo premeditazione nel femminicidio Tramontano

Si avvicina l’ultimo passaggio giudiziario per uno dei femminicidi che più hanno segnato l’opinione pubblica. L’8 aprile la Corte di Cassazione affronterà il ricorso nel processo ad Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del figlio Thiago.

La sentenza di secondo grado, pronunciata lo scorso giugno dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, ha confermato la pena massima ma ha escluso l’aggravante della premeditazione, decisione che ora torna al centro del giudizio di legittimità.

Ergastolo confermato ma senza premeditazione

I giudici d’Appello hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza, mantenendo l’ergastolo. Hanno però ritenuto non provata la pianificazione anticipata dell’omicidio, sostenendo che non fosse possibile «retrodatare» il proposito di uccidere la vittima.

Nelle motivazioni si legge che l’idea che l’imputato avesse maturato l’intenzione omicida già alla scoperta della gravidanza è una «ipotesi congetturale, che non ha alcun sostegno indiziario».

L’omicidio di Senago e la dinamica ricostruita

La sera del 27 maggio 2023, nell’appartamento di Senago, alle porte di Milano, la ventinovenne fu colpita con 37 coltellate dopo aver scoperto la relazione parallela del compagno con un’altra donna.

Le indagini hanno evidenziato anche precedenti condotte violente: Impagnatiello aveva somministrato veleno per topi, non con l’intento diretto di uccidere, secondo i giudici, ma per «provocarle un aborto». Un elemento che ha pesato nel giudizio complessivo ma non è stato ritenuto sufficiente a provare la premeditazione.

«Furia rabbiosa» e scarsa resipiscenza

La Corte d’Appello ha descritto un’azione segnata da una forte componente emotiva: l’imputato «non si è limitato a uccidere attraverso il metodo che riteneva più immediato ed efficace», ma avrebbe agito spinto da «una furia rabbiosa da scaricare», con l’intento di infliggere una punizione.

Nel corso del processo, inoltre, è stata rilevata una scarsa resipiscenza, con tentativi giudicati «grossolani e contraddittori» di attenuare le proprie responsabilità.

Il no alla giustizia riparativa e il giudizio finale

A luglio i giudici milanesi hanno respinto anche la richiesta della difesa di accedere alla giustizia riparativa, mantenendo una linea rigorosa sul piano processuale. Ora la parola passa alla Cassazione