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Nodo costituzionale

Tfs, la Consulta valuta legittimità di differimento e rateizzazione

Tre Tar sollevano dubbi di costituzionalità su tempi e mancata rivalutazione. Inps e Stato invocano l’equilibrio dei conti pubblici

11 Febbraio 2026, 09:25

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Sede della Consulta

Il Tfs Corte costituzionale torna al centro del dibattito giuridico. Il giudice delle leggi, con relatrice la giudice San Giorgio, è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del differimento e della rateizzazione del Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, così come disciplinati dalla legge 79 del 1997 (convertita nella 140/1997) e dal decreto legge 78 del 2010 (convertito nella 122/2010).

Le questioni sono state sollevate con tre ordinanze di rimessione dei Tar Marche, Lazio e Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di ricorsi presentati tra marzo 2022 e settembre 2024 contro l’Inps. Secondo i giudici amministrativi, le norme che prevedono il pagamento dilazionato e senza maturazione di interessi, anche in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età, violerebbero gli articoli 36 e 117 della Costituzione, oltre all’articolo 1 della Cedu.

I precedenti moniti della Consulta

La Corte si era già espressa sul tema con le sentenze 159 del 2019 e 130 del 2023, definendo il differimento una misura «non più giustificabile», anche alla luce della disparità tra settore pubblico e privato. Pur riconoscendo un vulnus di costituzionalità, la Consulta aveva evitato una declaratoria di illegittimità per non creare un vuoto normativo, invitando però il legislatore a intervenire con urgenza.

Nella legge di Bilancio 2025 è arrivata una modifica: dal 2027 il pagamento della prima rata del Tfs sarà anticipato di tre mesi, passando da 12 a 9 mesi di attesa. Un intervento definito dai sindacati insufficiente e accompagnato, secondo le critiche, dall’eliminazione della detassazione fino a 50mila euro, con un aggravio stimato in circa 750 euro per beneficiario.

La posizione dell’Inps e dello Stato

Per l’Inps, rappresentato davanti alla Corte da Gino Madonia e Piera Messina, un’eventuale declaratoria di incostituzionalità piena comporterebbe un impatto finanziario rilevante. L’Istituto stima «un picco di 15,6 miliardi nei prossimi due-tre anni solo rispetto al pregresso Tfs», con ulteriore incremento nel tempo.

Secondo la difesa dell’ente, l’ultima legge di bilancio avrebbe recepito il monito della Corte e, pertanto, le questioni dovrebbero essere restituite ai giudici rimettenti.

Sulla stessa linea l’Avvocatura dello Stato, con l’avvocato Fabrizio Fedeli, che richiama il «delicato bilanciamento di interessi» tra diritti individuali ed esigenze di finanza pubblica, sottolineando la discrezionalità del legislatore nella gradualità degli interventi.

Le critiche dei ricorrenti

Di segno opposto la posizione dei ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Pietro Frisani. Secondo la difesa, l’intervento del 2025 sarebbe «timido» e non idoneo a superare le criticità già evidenziate dalla Corte.

«L’incostituzionalità di questa norma è stata già accertata dalla sentenza 130», ha sostenuto Frisani, chiedendo una declaratoria di illegittimità delle disposizioni che non prevedono la rivalutazione monetaria delle somme.

Particolarmente duro l’affondo contro un passaggio della memoria Inps, in cui si richiamano studi di economia comportamentale sulla propensione alla spesa di chi riceve somme una tantum. Per la difesa, tali argomentazioni sarebbero «offensive della dignità e del decoro» dei dipendenti pubblici prossimi alla pensione.

L’Inps ha replicato precisando che il richiamo alle teorie economiche intendeva sostenere la scelta legislativa di considerare il Tfs come parte del secondo pilastro previdenziale, funzionale alla tutela ex articoli 36 e 38 della Costituzione, e non come somma integralmente disponibile al momento della cessazione.