Lunedì 09 Febbraio 2026

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La decisione

Non si perdono diritti per parentela: il Tar mette un limite ai dinieghi automatici

Annullato il no al porto d’armi: l’affidabilità va valutata sul singolo, non sui parenti acquisiti

09 Febbraio 2026, 08:13

Non si perdono diritti per parentela: il Tar mette un limite ai dinieghi automatici

Non si può perdere un diritto per una colpa che non esiste. Né tantomeno per un legame che non dice nulla sulla condotta personale. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il Tar Sicilia ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Agrigento aveva negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per tiro a volo a un cittadino dell’Agrigentino, incensurato e storico titolare del titolo.

Alla base del diniego non vi erano precedenti penali, segnalazioni o comportamenti sospetti a carico dell’uomo. L’unico elemento valorizzato dall’autorità di pubblica sicurezza era il matrimonio con una donna appartenente a un nucleo familiare colpito da misure di prevenzione patrimoniali. Una parentela acquisita che, secondo la Questura, faceva venir meno il requisito dell’affidabilità richiesto per il rilascio della licenza.

Un’impostazione che il Tar ha nettamente respinto. Accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i giudici amministrativi hanno ribadito un principio chiaro: il giudizio di affidabilità deve fondarsi su elementi personali, concreti e attuali, direttamente riferibili al richiedente.

Nessuna “colpa per associazione”, dunque. Secondo il Tar, «il legame di coniugio» non può di per sé giustificare un diniego, se non accompagnato da specifiche condotte, frequentazioni o comportamenti sospetti imputabili al soggetto che chiede il rinnovo. In assenza di tali elementi, il provvedimento risulta privo di base legittimante.

La sentenza evidenzia inoltre un grave deficit istruttorio. La Questura, infatti, aveva ignorato le memorie difensive presentate dall’interessato, arrivando a definirle erroneamente come “assenti”. Un corto circuito procedimentale che, secondo i giudici, ha inciso in modo determinante sulla legittimità dell’atto, rendendo il rigetto carente di una motivazione congrua e completa.