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"Angeli e Demoni"

Bibbiano, ecco le motivazioni: nessuna prova a sostegno dell'accusa e clamore mediatico devastante

Il Tribunale di Reggio Emilia smonta l’accusa sui presunti affidi illeciti: consulenze senza basi scientifiche e nessuna manipolazione dei minori

06 Febbraio 2026, 11:25

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Bibbiano

Nessuna prova dei reati contestati. Anzi, prove - documentali e non - della bontà dell’intervento dei servizi e degli psicoterapeuti. Nessun falso ricordo, nessuna “macchinetta magica”. E, soprattutto, consulenze prive di basi scientifiche. Sono motivazioni devastanti quelle depositate ieri dal Tribunale di Reggio Emilia, che ha di fatto distrutto l’impianto accusatorio del processo Bibbiano, sui presunti affidi illeciti. Non esisteva alcun sistema per sottrarre i minori a genitori per bene, né elementi in grado di dimostrare la falsità delle relazioni dei professionisti, finiti al centro, si legge nella sentenza, di una campagna di fango che ha minato non solo la dignità degli imputati, ma soprattutto quella dei bambini. Una colpa collettiva che riguarda una narrazione, spiegano le giudici Sarah Iusto, Michela Caputo e Francesca Piergallini, completamente disancorata dai fatti, che in Tribunale si sono rivelati totalmente diversi dall’impostazione accusatoria.

L’ipotesi della “setta” e il suo crollo processuale
Secondo la pm Valentina Salvi, assistenti sociali, educatrici e psicologhe avrebbero agito mossi dalla convinzione che nel territorio della Val d’Enza operasse una rete o setta di pedofili. Tale convinzione, secondo l’accusa, avrebbe determinato l’intento di allontanare i minori e di recidere i rapporti con i genitori, attraverso l’applicazione distorta di teorie psicologiche non meglio definite, capaci di ricondurre sintomi aspecifici al sospetto di abusi sessuali. Il Tribunale, però, osserva che questa ipotesi avrebbe avuto rilievo solo se fosse stata dimostrata l’esistenza dei reati prospettati. Prova che non solo non è stata fornita, ma che è stata smentita dalle risultanze istruttorie. L’eventuale timore circa l’esistenza di una setta – peraltro ricavato da dichiarazioni di minori non coinvolti nel procedimento Bibbiano – non ha condotto gli imputati a rappresentare fatti non veri né a omettere dati rilevanti. Ciò non vale solo per i reati per cui è stata pronunciata l’assoluzione, ma anche per quelli prescritti: il Tribunale, infatti, ha valutato anche in quel caso, al netto dell’improcedibilità, il quadro probatorio, risultato «totalmente carente o sconfessato da altre risultanze istruttorie».

Le relazioni dei servizi sociali non sono atti fidefacenti
Il Tribunale dedica ampio spazio alla funzione delle relazioni dei servizi sociali. Si tratta, scrivono le giudici, di attestazioni «di natura squisitamente valutativa», alle quali non può essere attribuita fede privilegiata. Esse costituiscono uno degli elementi di valutazione del Tribunale per i minorenni, ma non l’unico. Attribuire alle relazioni un valore fidefacente significherebbe, osserva il Collegio, svuotare di contenuto la funzione stessa del giudice minorile, chiamato a valutare autonomamente il materiale istruttorio. Un esito definito «illogico» e incompatibile con il sistema.

Nessuna alterazione della mente, nessun falso ricordo
Sul punto più delicato, quello della presunta alterazione della mente dei minori, la sentenza è netta: non è stata dimostrata alcuna immutazione, né tantomeno la creazione di falsi ricordi. Il Tribunale rileva come la pm abbia sostenuto che tale dimostrazione non fosse necessaria per integrare il reato, senza però chiarire in cosa sarebbe consistita l’alterazione. Né dai capi d’imputazione né dall’istruttoria emerge una definizione concreta di ciò che si sarebbe dovuto intendere per “alterazione”. In ogni caso, affermano le giudici, «difetta la prova dell’avvenuta immutazione». La pm si è basata, per tale tesi, su consulenze risultate più che fragili. La stessa psicologa Melania Scali, «non si è mai espressa in termini di certezza o anche solo di elevata probabilità» rispetto all’incidenza dei metodi adottati dalle psicologhe «sui narrati dei minori». Anzi, sulla base di poche sedute analizzate - a fronte di anni di terapia - la stessa si è limitata a criticare i metodi di Nadia Bolognini e Imelda Bonaretti, senza però mai sostenere «di aver verificato rispetto a ciascun minore l’esistenza (...) di una mutazione dei suoi dichiarati o dei suoi ricordi». Eppure, per la pm, sarebbe proprio questo il «cuore del reato di frode processuale» circostanza «che il Collegio non può e non sa spiegare». Basandosi sulle altre fonti di prova, scrivono le giudici, «deve comunque escludersi» che tale alterazione «possa consistere o coincidere con la creazione di cosiddetti falsi ricordi o con la compromessa genuinità dei narrati dei minori». Ciò perché la teoria dei falsi ricordi, più volte invocata dalla pm, è stata illustrata soltanto in modo evocativo, «omettendo però di fornirne una ricostruzione scientificamente accurata». Per le giudici, «non è stato in alcun modo adempiuto l’onere probatorio incombente sulla pubblica accusa». Né è stata prodotta letteratura scientifica a sostegno di questa tesi, come invece fatto dalla difesa, che con carte alla mano ha totalmente smentito l’ipotesi della pm. Le consulenti, Scali, Elena Francia e Rita Rossi, non hanno offerto alcun apporto conoscitivo. E analizzando il materiale fornito dalle difese, «pare al Tribunale del tutto evidente» come la teoria dei falsi ricordi non abbia «affidabilità scientifica».

Le prove dimostrano «come la quasi totalità dei temi e dei fatti trattati nelle sedute intercettate» provenivano «o direttamente dal minore – che li aveva confidati ad altri soggetti, istituzionali e non – o dagli adulti di riferimento, quali affidatari, insegnanti ed educatori. Analoghe considerazioni possono essere svolte rispetto agli assistenti sociali. Tanto, in special modo, per le iniziative dagli stessi intraprese al momento della presa in carico dei minori, che sono state, in tutti i casi, sollecitate da segnalazioni provenienti da soggetti esterni al servizio (insegnanti, forze dell’ordine)».

Il ruolo degli assistenti sociali e il mandato del Tribunale
Nessuna strategia dell’allontanamento facile, dunque, nessun sistema. Solo un servizio che agiva in protezione dei minori e malamente disarticolato da un’ipotesi accusatoria ritenuta priva di alcun riscontro dal Tribunale di Reggio Emilia. A ciò si aggiunga, per quanto riguarda i procedimenti penali a carico dei genitori dei minori, poi archiviati, come in un caso l’archiviazione sia arrivata prima della presa in carico della minore da parte della psicoterapeuta, mentre in due casi sia stata proprio l’indagine su Bibbiano - seppur in fase preliminare - a portare ai provvedimenti di archiviazione «e, dunque, dopo l’esplosione mediatica della vicenda». Un dato «eloquente e che assume una valenza tranciante», per le giudici. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistenti e correttamente diagnosticate le presunte patologie, nessuna, per le giudici, può «essere ricondotta all’attività degli imputati». Compresi gli operatori sociali, che hanno «sempre agito su specifico mandato del Tribunale per i minorenni». A ciò si aggiunga che, nel farlo, gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria – ossia, proprio il soggetto che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare – tramite le proprie relazioni». Le contestazioni di falsità delle relazioni, si legge ancora nelle motivazioni, risultano «smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». Da ciò consegue «che sia le decisioni che l’operato del Servizio, diversamente da quanto ipotizzano nei capi in cui si contesta la frode processuale, non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano». Stessa considerazione per il lavoro di Bolognini e Bonaretti, per le quali «non si intravedono mai interventi talmente abnormi o eccentrici da poter discorrere di condotte estranee alle finalità proprie del contesto terapeutico». Si trattava, dunque, solo di un intervento di cura. Ad escludere il dolo, oltre che i dati processuali, è stata poi, involontariamente, anche la pm, che durante la requisitoria «ha ribadito come gli imputati, nel loro agire, fossero animati dalla ferma convinzione circa la sussistenza degli abusi». Delle due l’una: o erano consci della falsità degli abusi o ne erano fermamente convinti. Ma, scrivono le giudici, «diversamente da quanto prospettato dall’accusa, tali convinzioni, nei casi di specie, non erano affatto “aprioristiche” ma ancorate a diversi dati, fattuali, su cui si poggiavano e di cui non è dimostrata l’insussistenza o la falsità».

Anghinolfi e il “ruolo apicale”
Un capitolo a parte merita la dirigente dei Servizi, Federica Anghinolfi, considerata concorrente in quasi tutti i reati sostanzialmente per il suo ruolo apicale. Ma non sono emersi «elementi idonei a dimostrare la consapevolezza nella dirigente della eventuale falsità o veridicità delle singole circostanze riportate all’interno di ciascuna relazione». E tale carenza, evidentemente, «ha indotto l’accusa a ricorrere ad argomenti generici, del tutto suggestivi, come quelli tramite i quali si è valorizzato ed enfatizzato il “ruolo apicale” ricoperto dalla dottoressa Anghinolfi». Un argomento privo di valenza probatoria, per le giudici, e con il quale la pm ha tentato «di valorizzare il cosiddetto “taglio” che, mediante pressioni sugli operatori, la dirigente avrebbe imposto di attribuire alle relazioni». Il processo, però, non ha fatto emergere nessuna prova a riguardo e l’unica testimonianza in tal senso è dichiarata inutilizzabile perché proveniente da un soggetto che avrebbe dovuto essere indagato. Tutti gli altri elementi portati dall’accusa «si sono palesati del tutto inidonei a dimostrare» l’ipotesi dell’accusa. Le criticità aumentano laddove la falsità delle relazioni è stata imputata a lei e non a chi, invece, le aveva materialmente firmate e poi ascoltate in qualità di testimoni. Testimoni che il collegio ha «ritenuto doveroso» dichiarare indagabili. L’intero impianto accusatorio era dunque «fondato su premesse davvero fragili, in quanto opinabili e poco ancorate ai fatti, gli unici che il processo penale è deputato ad accertare».

Clamore mediatico e conseguenze irreversibili
Intorno alla vicenda, aggiungono poi le giudici, «si è registrato un clamore mediatico» tale «da avere travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati e, per quanto qui rileva, quelle degli stessi testimoni». I segni, dopo anni, sono ancora presenti. Lo stesso riguarda i genitori, in alcuni casi considerati inattendibili, come il padre di Martina, per il quale il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza. Martina era la bambina affidata ad una coppia di donne - l’unica finita a processo - accusata di maltrattamenti. Accusa totalmente smentita dal processo. Le due - Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni - hanno dimostrato anzi «estrema attenzione e cura» nei confronti della bambina. Perfino la pm, che pure ne ha chiesto la condanna a 3 anni, ha rimarcato che agivano «a fin di bene». Non solo «non emerge alcun valido appiglio all’ipotesi accusatoria», ma la stessa bambina «descrive in termini del tutto positivi il rapporto con le affidatarie, affermando di voler rimanere collocata presso di loro».

Insomma, le 1650 pagine che compongono la sentenza rendono chiare le ragioni delle 11 assoluzioni piene e le condanne inflitte a Federica Anghinolfi (due anni), Francesco Monopoli (un anno e otto mesi) e Flaviana Murru (cinque mesi). Condanne che, però, non hanno nulla a che fare con presunte pratiche manipolative nei confronti dei minori e, dunque, con l’impianto accusatorio.

Le reazioni delle difese
«È una sentenza poderosa e rigorosa, una vera lezione di diritto - commenta Luca Bauccio, difensore di Bolognini insieme a Francesca Guazzi -. Restituisce verità e onore al lavoro degli psicoterapeuti e seppellisce una leggenda: non c’erano bambini rubati né professionisti che facevano ammalare i minori. Il “mostro” non era a Bibbiano: lì c’erano terapeuti che curavano il trauma. È una decisione che ristabilisce la verità storica e mostra un metodo giuridico attento ai fatti e indifferente alle suggestioni, dove il diritto finalmente dialoga con la scienza». Per Nicola Canestrini, difensore di Francesco Monopoli insieme a Giuseppe Sambataro, «le motivazioni umiliano l’impianto accusatorio e smentiscono un’impostazione inquisitoria fondata su suggestioni e non su prove. Per anni l’accusa ha sostituito il metodo probatorio con una narrazione ideologica. La sentenza certifica il fallimento di una giustizia fondata sul sospetto: quando il sospetto precede il fatto, il processo diventa inquisizione. E l’inquisizione, prima o poi, cade». Per Oliviero Mazza e Rossella Ognibene, difensori di Anghinolfi, «è una sentenza totalmente demolitoria dell’accusa. Il Tribunale ha riconosciuto che le relazioni dei servizi sociali sono atti valutativi e non possono integrare un falso penale. Il processo era fondato su una tesi preconcetta, priva di riscontri fattuali e scientifici, con un deserto probatorio sui fatti contestati. Un esercizio patologico del potere d’accusa che non avrebbe mai dovuto arrivare a dibattimento».