La volontà del paziente vale sempre, ma entro certi limiti di “ragionevolezza”. È questo il cuore della sentenza con cui la Corte europea dei diritti umani ha confermato come legittima la decisione di medici e giudici nel caso di un cittadino francese morto nel 2022.
L’uomo, in coma profondo a seguito di un grave incidente, aveva precedentemente espresso attraverso il testamento biologico la volontà di essere tenuto in vita. Una volontà che date le condizioni cliniche avrebbe configurato un’ostinazione terapeutica inutile e sproporzionata, a parere dei medici, che dopo il via libera del Consiglio di Stato francese hanno deciso di sospendere i trattamenti vitali.
A fare ricorso a Strasburgo sono state la moglie e due sorelle dell’uomo, che il 18 maggio 2022 era stato investito dal furgone su cui effettuava delle riparazioni. Al suo arrivo in ospedale, in rianimazione, l’uomo è stato sottoposto a ventilazione meccanica, ed è stata accertata l’assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, con lesioni anossiche gravi. Di fronte a una «prognosi neurologica gravissima», un’equipe medica ha avviato le valutazioni sul caso, informando i familiari. I quali, sulla base delle disposizioni anticipate compilate dallo stesso paziente, si sono opposti all’interruzione dei trattamenti vitali prospettata dal personale sanitario. «Non possiamo avallare un accanimento terapeutico», spiegano i medici nel testo riportato nella sentenza. E sono le stesse norme, in Francia, a stabilire che il medico «deve astenersi da ogni irragionevole caparbietà e può rinunciare ad intraprendere o proseguire trattamenti che appaiano inutili, sproporzionati o che non abbiano altro effetto che non sia il solo mantenimento artificiale della vita».
I familiari hanno comunque deciso di portare la Francia alla sbarra, sostenendo che lo Stato abbia violato il diritto alla vita sancito dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma la Cedu non è dello stesso avviso, e afferma che «la scelta operata dal legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per decidere i criteri da prendere in considerazione, ma anche il modo di ponderarli al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco». La Corte ha stabilito che il «quadro legislativo della Francia è compatibile con i requisiti dell’articolo 2» della Convenzione, «che protegge il diritto alla vita, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di non seguire le direttive anticipate del paziente».
I giudici evidenziano inoltre che il processo decisionale dei dottori, che è stato collegiale, ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo ma anche delle opinioni espresse dai familiari, e che quindi anch’esso ha rispettato i requisiti dell’articolo 2. La sentenza costituisce un precedente per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa in casi analoghi, dove cioè la legge che regola la materia sia equiparabile. E questo ci fa domandare come si comporterebbe l’Italia in circostanze simili. «La normativa parla chiaro: la volontà del paziente non può imporre al medico una decisione che contrasti con la sua etica e deontologia professionale, quando si configura un accanimento terapeutico», spiega il professor Lorenzo D’avack, già presidente e oggi membro del Comitato nazionale di bioetica. Il riferimento è alla legge 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in base alla quale “il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – recita ancora la legge all’articolo 2 - il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.