Agricoltura UE
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato che gli Stati membri possono, a determinate condizioni, vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul proprio territorio. Una pronuncia che rafforza la linea seguita dall’Italia e che riconosce come legittimo il divieto di coltivazione del mais Mon 810, in vigore nel nostro Paese.
La sentenza nasce dal ricorso presentato da un agricoltore italiano che aveva coltivato mais geneticamente modificato Mon 810 nonostante il divieto nazionale. Le autorità italiane avevano ordinato la distruzione delle coltivazioni e inflitto sanzioni per circa 50 mila euro. Da qui l’impugnazione davanti ai giudici nazionali, che hanno sollevato una serie di questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Lussemburgo.
Al centro del giudizio vi era la procedura introdotta dal diritto dell’Unione nel 2015, che consente a uno Stato membro di chiedere la limitazione o il divieto della coltivazione di un Ogm sul proprio territorio. In base a questo meccanismo, se lo Stato chiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione e il titolare dell’autorizzazione non si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto della richiesta e il divieto diventa immediatamente applicabile.
I giudici italiani avevano chiesto alla Corte di verificare se tale procedura fosse compatibile con i principi fondamentali del diritto europeo, in particolare con la libera circolazione delle merci, la libertà d’impresa, la non discriminazione e la proporzionalità.
Nella sua decisione, la Corte chiarisce che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità in settori complessi come quello degli Ogm, che comportano valutazioni scientifiche, economiche, sociali e politiche, anche a livello locale. In questo quadro, la scelta di attribuire agli Stati membri la possibilità di vietare la coltivazione di Ogm risponde a una logica di sussidiarietà pienamente compatibile con il diritto dell’Unione.
Secondo la Corte, il divieto di coltivazione del mais Mon 810 in Italia non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra agricoltori di diversi Stati membri. Non si configura neppure una violazione della libera circolazione delle merci, poiché il bando riguarda esclusivamente la coltivazione e non impedisce né l’importazione di prodotti contenenti Ogm né il loro acquisto da parte dei consumatori.
Un passaggio chiave della sentenza riguarda l’obbligo di motivazione. I giudici europei precisano che l’obbligo di giustificare nel merito il divieto scatta solo se il titolare dell’autorizzazione si oppone alla richiesta dello Stato membro. Nel caso del Mon 810, il consenso tacito del titolare ha escluso qualsiasi necessità di motivazione aggiuntiva e, di conseguenza, qualsiasi indebita compressione della libertà d’impresa.