I dati
toghe sfilano nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario
I numeri raccontano spesso più delle dichiarazioni di principio. E quelli contenuti nella relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione sull’attività disciplinare dei magistrati sollevano più di un interrogativo sul reale funzionamento del sistema. Dal 2023 al 2025 il Consiglio superiore della magistratura ha adottato 286 decisioni in materia disciplinare: solo il 26,8 per cento si è concluso con una condanna. Nel restante 73,2 per cento dei casi si è arrivati ad assoluzioni, a pronunce di non doversi procedere o a ordinanze di non luogo a procedere.
Ancora più significativo è il dato a monte: nel solo 2025 il pg ha ricevuto 1.582 segnalazioni di illeciti disciplinari, archiviandone ben il 96,5 per cento. L’azione disciplinare è stata avviata in appena il 2,5 per cento dei casi. Ed è proprio alla luce di questi numeri che va letta la lunga e articolata relazione di Pietro Gaeta che ieri ha rivendicato la coerenza costituzionale del sistema, la sua conformità ai principi di legalità e tipicità e la piena sintonia con gli standard internazionali.
Un impianto teoricamente ineccepibile, ma che nei suoi esiti concreti continua a produrre una sensazione diffusa: quella di un sistema che fatica a sanzionare davvero gli errori dei magistrati. Il cuore dell’argomentazione del Pg è noto: la responsabilità disciplinare non è, e non deve essere, uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dei magistrati. Non serve a correggere decisioni sbagliate, non tutela direttamente i diritti dei cittadini lesi da un errore giudiziario, non coincide con la deontologia né con la valutazione della professionalità.
È un sistema chiuso, tipizzato, che punisce solo le condotte espressamente previste dal decreto legislativo 109 del 2006. Ma è proprio questa architettura, difesa in nome dell’indipendenza della magistratura, a produrre l’effetto più problematico: la drastica riduzione dell’area del disciplinarmente rilevante. Tutto ciò che non rientra perfettamente nelle fattispecie tipizzate, anche quando produce danni gravi e irreversibili ai cittadini, resta fuori dal perimetro sanzionatorio.
L’errore macroscopico, il ritardo sistematico, la gestione approssimativa di procedimenti delicatissimi, se non accompagnati da elementi soggettivi qualificati o da violazioni formalizzabili, scivolano in quella sorta di "zona grigia" della irrilevanza disciplinare. La relazione insiste sul fatto che le assoluzioni e le archiviazioni non sarebbero indice di lassismo, ma il frutto fisiologico di un sistema garantista. Si ricorda che in quei numeri rientrano anche i casi di dimissioni o pensionamenti anticipati, talvolta motivati dal desiderio di sottrarsi al giudizio disciplinare.
Un’annotazione che, però, finisce per rafforzare un dubbio: se uscire dall’ordine giudiziario diventa una "exit strategy", consentendo di evitare l’accertamento di responsabilità, il sistema non rischia di trasformarsi in una via di fuga istituzionalizzata, più che in uno strumento di accertamento della verità?
Anche sul fronte della trasparenza, il quadro è problematico. La natura giurisdizionale del procedimento disciplinare, più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, comporta un regime di riservatezza totale. Il denunciante non ha accesso agli atti, non conosce l’esito della fase predisciplinare, non può comprendere le ragioni dell’archiviazione. La pubblicazione di un “massimario” delle archiviazioni, pur apprezzabile, resta un surrogato informativo che non colma il divario tra cittadino e istituzione.
Il risultato è un sistema che si autodefinisce rigoroso, ma che all’esterno appare opaco e autoreferenziale. Non deve sorprendere che, in questo contesto, si radichi nell’opinione pubblica l’idea di una magistratura sostanzialmente irresponsabile, protetta da un circuito interno che filtra, assorbe e neutralizza quasi tutte le contestazioni.
La riforma costituzionale approvata nell’ottobre 2025, con l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, si spera, dovrebbe intervenire su questo nodo. Sul punto il pg ha subito messo le mani avanti: il nuovo assetto dovrà comunque muoversi entro i confini della tipicità, della legalità e delle garanzie dell’incolpato. In altre parole, il rischio è che cambi l’organo giudicante, ma non l’esito sostanziale dei procedimenti.
Resta allora una domanda di fondo: può un sistema disciplinare essere considerato credibile se, a fronte di migliaia di segnalazioni, produce pochissime sanzioni e quasi nessuna risposta percepibile dai cittadini?