Le motivazioni
Nei processi penali celebrati in assenza dell’imputato, quando mancano le condizioni per garantire una partecipazione effettiva al giudizio, le spese del consulente tecnico della difesa devono essere anticipate dallo Stato. È questo il principio fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 12 depositata oggi, che interviene su una lacuna normativa ritenuta lesiva del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
La decisione nasce da una questione sollevata dalla Corte d’Assise di Roma nell’ambito del procedimento per l’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni, rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio, con evidenti segni di tortura. Il dibattimento si svolge nei confronti di ufficiali dei servizi di sicurezza interni egiziani, imputati in assenza.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede — per l’ipotesi eccezionale già delineata dalla sentenza 192 del 2023 — che onorari e spese del consulente nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dall’erario, con successiva possibilità di recupero nei confronti dell’imputato qualora diventi reperibile.
La pronuncia chiarisce che, quando l’accertamento dei fatti richiede competenze specialistiche, il supporto tecnico rientra pienamente nelle garanzie difensive. La Corte sottolinea infatti che il consulente è «parte integrante dell’ufficio di difesa», e ogni limite alla possibilità di avvalersene comporta una compressione delle tutele costituzionali.
Diverso — osservano i giudici — è il caso ordinario del processo in assenza, dove la mancata presenza dell’imputato riflette una scelta o comunque una rinuncia ai diritti partecipativi. Qui invece l’assenza dipende dall’impossibilità di notificare efficacemente l’atto di chiamata in giudizio per mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato, in procedimenti relativi ai delitti previsti dalla Convenzione di New York contro la tortura.
In questa situazione eccezionale, spiega la sentenza, non può parlarsi di rinuncia consapevole alla difesa tecnica. Di conseguenza, il principio di effettività impone di compensare la restrizione subita dal difensore d’ufficio, sollevandolo dall’onere economico della consulenza specialistica necessaria nel processo.
Il vuoto di tutela viene colmato attraverso un meccanismo già previsto dal testo unico sulle spese di giustizia: l’anticipazione erariale, con diritto dello Stato di recuperare le somme anticipate se l’imputato sarà successivamente rintracciato. Le liquidazioni dovranno avvenire con le stesse modalità previste per il gratuito patrocinio.