Le motivazioni
Nel corso dell’udienza pubblica davanti alla Consulta sul caso del cittadino senegalese trattenuto in Albania, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto la piena legittimità del trattenimento, anche in assenza di un secondo provvedimento del questore. Al centro del confronto, il rapporto tra primo e secondo trattenimento e la base giuridica della proroga contestata.
«In assenza del secondo trattenimento del questore, per la cui emissione nessun termine perentorio o ordinatorio è stato previsto dal legislatore, non è affatto vero che non esiste alcun titolo legittimante il trattenimento dello straniero», ha affermato l’Avvocatura, chiarendo che il fondamento giuridico «deve individuarsi nel primo provvedimento di trattenimento emesso in forza di una esplicita norma di legge in vigore».
Per rispondere alla sollecitazione del giudice costituzionale Viganò, che aveva ipotizzato la possibilità che il primo trattenimento potesse costituire la base della proroga nonostante la mancata convalida del secondo, l’Avvocatura ha richiamato la sentenza n. 15.747 del 2025 della Corte di cassazione. Secondo questa impostazione, il fatto che il primo trattenimento sia stato già convalidato da un giudice consentirebbe di individuare in esso il titolo legittimante.
Nel dettaglio, l’Avvocatura ha evidenziato come la Cassazione «fa luce su un sistema globale e fornisce degli elementi ulteriori», spiegando che «nella parte finale si riferisce all’ipotesi in cui abbiamo un primo provvedimento di trattenimento per eseguire l’espulsione e poi, se sopravviene la domanda di protezione internazionale, si deve procedere a un nuovo provvedimento che non ha il titolo del trattenimento dell’espellente ma del richiedente asilo». Un trattenimento regolato, è stato ricordato, dall’articolo 6 del decreto legislativo 142 del 2015.
Da qui la conclusione secondo cui «l’adozione di un nuovo trattenimento può quindi avvenire anche dopo sei giorni, o meno o più, senza che sia violato alcun diritto, l’importante è che sia rispettata la durata massima del trattenimento». L’Avvocatura ha inoltre precisato che «la Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che non è oggetto né del terzo trattenimento né della convalida», osservando che, se il ricorrente avesse ritenuto illegittimo il trattenimento, «avrebbe potuto utilizzare anche altri strumenti».
A sostegno della propria tesi è stato richiamato anche il caso Mansouri contro Italia deciso dalla Cedu, nel quale la Grande Camera ha dichiarato irricevibili i ricorsi di «un soggetto rimpatriato che lamentava di essere stato recluso durante il trasferimento in cabina», rilevando che il ricorrente non aveva esaurito i rimedi interni disponibili. In quell’occasione, la Corte europea ha sottolineato l’esigenza di consentire alle corti nazionali di «adempiere al loro ruolo fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione».
Tornando al caso del senegalese all’esame della Consulta, l’Avvocatura ha concluso che «gli strumenti per dimostrare la presunta illegittimità del trattenimento ci sono» e che «non riesco a vedere come il giudice possa estendere a questo altro problema», ribadendo la tenuta complessiva del sistema normativo vigente.