Diritto europeo
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Ungheria per aver violato il diritto dell’Unione in materia di competenza esterna esclusiva sulla classificazione degli stupefacenti. Secondo i giudici di Lussemburgo, Budapest ha agito in modo autonomo e difforme rispetto alla linea comune europea, compromettendo il principio di leale cooperazione tra Stati membri.
La sentenza riguarda il comportamento tenuto dall’Ungheria nel 2020, quando, in sede Organizzazione delle Nazioni Unite, votò contro la posizione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea sulla riclassificazione della cannabis nelle convenzioni internazionali sugli stupefacenti.
Non solo Budapest espresse un voto difforme, ma rilasciò anche una dichiarazione ufficiale in contrasto con l’orientamento concordato a livello europeo. Un comportamento che, secondo la Corte, ha leso la competenza esterna esclusiva dell’Unione.
I giudici hanno chiarito che le decisioni adottate in ambito Onu sulla classificazione delle sostanze stupefacenti possono incidere direttamente sull’applicazione della decisione quadro europea sul traffico di droga. Proprio per questo motivo, l’Unione deve presentarsi con una posizione unitaria, evitando iniziative nazionali isolate.
Agendo in autonomia, l’Ungheria ha indebolito la rappresentanza internazionale dell’Ue e il suo potere negoziale nelle sedi multilaterali, minando l’efficacia dell’azione esterna europea.
Nella motivazione della sentenza, la Corte sottolinea che il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di sostenere l’azione dell’Unione e di astenersi da comportamenti che possano comprometterne gli obiettivi. In questo caso, l’azione di Budapest ha prodotto l’effetto opposto, creando una frattura visibile nella posizione europea su un tema delicato come la politica sugli stupefacenti.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento avanzato dal governo ungherese, secondo cui la decisione del Consiglio sarebbe stata illegittima. I giudici ricordano che uno Stato membro non può sottrarsi ai propri obblighi contestando unilateralmente un atto dell’Unione, salvo ipotesi eccezionali di vizi particolarmente gravi tali da renderlo inesistente. Condizioni che, nel caso di specie, non ricorrevano.