Sabato 24 Gennaio 2026

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Stupri, riforma scomoda: ecco perché Bongiorno non ha tradito nessuno

La proposta prova a tenere insieme diritti delle donne e garanzie dell’indagato. Punire la violenza è doveroso, ma senza trasformare il processo in un atto di fede

23 Gennaio 2026, 17:02

Giulia Bongiorno

Tenere insieme la tutela dei diritti delle donne e le garanzie per l’indagato nei reati di violenza sessuale sarebbe un mezzo miracolo, e Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, a quanto pare ci è riuscita. Non è secondario il fatto che alla stesura della modifica dell’articolo 609-bis del codice penale abbia lavorato una senatrice che è non solo avvocato penalista, ma spesso parte civile nella difesa di donne violentate o molestate. Un’esponente politica che nessuno potrà mai accusare di scarsa sensibilità nei confronti delle vittime di atti sessuali contro la libertà e la volontà della donna. Pure è stata accusata di “tradimento” solo perché ha saputo mettere le proprie capacità giuridiche al servizio del necessario cambiamento di una norma mal scritta e pericolosa che era stata approvata all’unanimità alla Camera.

Sia chiaro che la riforma dell’articolo del codice penale che penalizza la violenza sessuale è importante e indispensabile per ampliare le ipotesi oltre quelle di minaccia o costrizione. Occorre sia sanzionato ogni atto sessuale che si manifesti contro la volontà del partner. È quanto ha stabilito la Convenzione di Istanbul del 2014, cui hanno aderito già diversi Paesi europei, che definisce il consenso quale “libera manifestazione della volontà della persona”. Se la riforma verrà approvata, saremo in presenza di una vera svolta culturale, la seconda dopo quella del 1996, che collocava nel codice penale la violenza sessuale tra i reati contro la persona e non più contro la morale, come previsto nel codice Rocco del fascismo.

Questo nuovo orizzonte stabilirà il fatto che non solo in presenza di minaccia fisica o costrizione si avrà violenza, ma anche ogni volta in cui la donna (o la persona) manifesterà dissenso, comunicando il proprio “no”. La volontà è al centro della nuova norma in discussione. Chiunque, “contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti” è punito con una pena da 4 a 10 anni. Nei casi più gravi, rimane la formulazione attuale, la pena va da 6 a 12 anni quando “il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa”. Qualunque atto che non sia frutto di reciproca libera scelta è violenza, dunque. Né si può ritenere che la reazione del partner, magari la sua passività, possa essere considerata consenso. Ci sono situazioni in cui la paura, il timore, a volte persino la vergogna possono indurre un comportamento “neutro” che può essere scambiato per consenso. A volte per errore di interpretazione.

È questo un punto delicato, affrontato dalla nuova proposta di Giulia Bongiorno con l’introduzione del reato di “freezing”, per i casi in cui la vittima non abbia manifestato in modo esplicito il proprio dissenso perché paralizzata dalla paura, congelata appunto. Forse non sarà necessario proprio introdurre una nuova fattispecie autonoma di reato, ma il problema esiste ed è giusto tenerne conto. Ed è indubbiamente un passo in avanti rispetto alla versione della riforma che era stata votata alla Camera all’unanimità, dopo un accordo tra forze di maggioranza e di minoranza. Forse non si era riflettuto a sufficienza su quella “probatio diabolica” che veniva richiesta all’imputato quando veniva chiamato, con una vera inversione dell’onere della prova, a dimostrare di non aver violato il “libero e attuale” consenso della partner. E non ci si era soffermati a considerare che, soprattutto in caso di silenzio, il consenso minuto per minuto non era facile da interpretare. Tenendo anche conto delle emozioni, magari.

Tutti coloro, in particolare le esponenti femminili dei partiti d’opposizione, che in questi giorni stanno protestando contro il “passo indietro” della presidente Bongiorno, e di conseguenza della stessa Giorgia Meloni, per la nuova formulazione della riforma, non dimentichino il rischio di incostituzionalità che la prima versione comportava. Considerando anche il fatto che la giurisprudenza attuale mostra già la tendenza a dare credibilità al racconto della vittima, spesso assumendolo a “verità” senza ulteriori e particolari verifiche. E anche che in questo tipo di processi finisce con il mancare il contraddittorio, per il timore di vittimizzazione secondaria della persona che ha denunciato la violenza.

Anche il diritto di difesa viene messo in crisi spesso dalla pressione mediatica e dai sensi di colpa di un universo maschile sempre più impaurito dalla potenza condizionante dei vari “Me Too”. In questo quadro, una formulazione indeterminata e ambigua quale quella del “consenso libero e attuale”, con una chiara inversione dell’onere della prova e problemi sulla presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 della Costituzione, rischia addirittura di stravolgere le regole del giusto processo. E di portarci a pericolose oscillazioni, già verificate nei doppi binari dei processi di mafia e terrorismo, tra un ritorno all’inquisizione e un processo che diventa atto di fede. Il contrario del sistema accusatorio del codice Vassalli.

Brutta storia, dopo l’altra vera contro-riforma che impone l’applicazione della pena dell’ergastolo a quell’omicidio doloso, pur in assenza di aggravanti, che porta il nome di femminicidio. È veramente un peccato il fatto che oggi siano le donne, figlie e nipoti di quelle che hanno lottato per la riforma del diritto di famiglia, il divorzio e la libertà di scelta nella sessualità e nella maternità, a farsi protagoniste su richieste di giustizialismo che ci farebbero compiere parecchi salti all’indietro rispetto allo Stato di diritto.