Consulta
Non può essere negato in modo automatico l’accesso alle procedure di emersione dal lavoro irregolare agli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen esclusivamente per ingresso o soggiorno irregolari. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2026, depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione introdotta durante l’emergenza pandemica.
Nel mirino della Consulta è finito l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui precludeva l’accesso alle procedure di regolarizzazione ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) «per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno».
Secondo la Corte, tale previsione viola l’articolo 3 della Costituzione italiana, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento e si pone in contraddizione con la ratio stessa della disciplina sull’emersione.
La norma censurata è stata ritenuta irragionevole «perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno».
La Corte ha inoltre evidenziato come il meccanismo previsto dalla disposizione impugnata producesse una evidente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. Da un lato, infatti, veniva escluso dall’emersione lo straniero segnalato nel SIS per soggiorno irregolare in un altro Stato dell’area Schengen; dall’altro, veniva consentito l’accesso alla procedura a chi, pur trovandosi irregolarmente in Italia, non risultava segnalato perché entrato direttamente nel territorio nazionale.
Un trattamento differenziato che, secondo la Consulta, non trova alcuna giustificazione razionale e finisce per colpire proprio i soggetti che la misura di regolarizzazione intendeva tutelare.
Nella motivazione, la Corte richiama anche il quadro normativo europeo, osservando che l’attuale disciplina del SIS, come ridefinita dal regolamento UE 2018/1861, non consente automatismi. La segnalazione, infatti, non è di per sé vincolante né automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno.
Al contrario, lo Stato membro chiamato a decidere sulla richiesta di soggiorno di uno straniero segnalato è tenuto a «una valutazione individuale del caso concreto», previa consultazione con lo Stato che ha inserito la segnalazione, al fine di verificare se la presenza dello straniero costituisca effettivamente una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.